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05 gennaio 2026

Tar 2026 - Il ricorrente ha iniziato un lungo periodo di assenza per infermità, protrattosi per circa 18 mesi, senza soluzione di continuità. Successivamente, in data -OMISSIS-, è stato disposto il congedo per permanente non idoneità al servizio. La diagnosi di non idoneità è stata formulata dalla C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera), e si è arrivati alla cessazione dal servizio, con disposizione di dispensa permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 66/2010.

 

 

Tar 2026 - Il ricorrente ha iniziato un lungo periodo di assenza per infermità, protrattosi per circa 18 mesi, senza soluzione di continuità. Successivamente, in data -OMISSIS-, è stato disposto il congedo per permanente non idoneità al servizio. La diagnosi di non idoneità è stata formulata dalla C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera), e si è arrivati alla cessazione dal servizio, con disposizione di dispensa permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 66/2010.

Normativa di Riferimento

- Art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: prevede che in caso di aspettativa per infermità, si devono effettuare tempestivamente gli accertamenti sanitari.

- Art. 912 del d.lgs. n. 66/2010: stabilisce il massimo periodo di aspettativa per infermità (due anni in un quinquennio).

- Art. 929 del d.lgs. n. 66/2010: disciplina la cessazione dal servizio permanente per infermità giudicata permanente e inabilità totale.

- Circolare ministeriale del 2007: indica i termini per la richiesta di accertamenti sanitari, in particolare 20 giorni prima della scadenza di determinati periodi di assenza, anche se tali termini non sono considerati perentori.

Principi Giuridici e Giurisprudenziali

1. **Termini per la richiesta di accertamento sanitario**: La circolare del 2007 chiarisce che i termini indicati (20 giorni prima della scadenza di determinati periodi) non sono perentori, potendo la richiesta essere effettuata anche con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del massimo consentito, purché non si pregiudichi il diritto alle verifiche sanitarie.

2. **Massimo periodo di aspettativa e cessazione automatica**: La normativa prevede che, trascorsi i due anni (massimo previsto dall’art. 912), se il militare permane non idoneo, si attua la cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 929, senza necessità di ulteriori provvedimenti formali, purché siano rispettati i corretti iter procedurali.

3. **Decisione della C.M.O. e ruolo delle commissioni**: La valutazione di non idoneità definitiva avviene tramite le commissioni mediche, che formulano il giudizio di permanenza o meno dell’inidoneità. La comunicazione al militare di tale giudizio è fondamentale e deve rispettare i termini e le modalità stabilite.

4. **Implicazioni sulla cessazione dal servizio**: La cessazione automatica ai sensi dell’art. 929 avviene quando il militare è giudicato permanentemente non idoneo e ha già fruito del massimo periodo di aspettativa previsto, anche se la decisione formale di cessazione potrebbe arrivare successivamente.

Conclusioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, nel caso in esame, la cessazione dal servizio per infermità si è perfezionata a seguito di un iter che ha rispettato i limiti temporali e le procedure previste. La mancata adozione di un termine perentorio per la richiesta di accertamento sanitario non pregiudica la legittimità del provvedimento di cessazione, purché siano stati rispettati i periodi massimi di aspettativa e le comunicazioni di giudizio sanitario.

Inoltre, la giurisprudenza richiamata (Tar Liguria, 16 giugno 2025, n. 702) rafforza l’orientamento secondo cui la cessazione automatica si verifica quando il militare è giudicato definitivamente inabile, anche se la decisione formale arriva a ridosso dei limiti massimi di aspettativa, confermando che i limiti temporali non sono di per sé perentori, ma devono essere interpretati nel rispetto delle procedure e dei principi di tutela del diritto alla salute e alla difesa del militare.

In sintesi, la normativa e la giurisprudenza indicano che, nel contesto militare, la cessazione per infermità è disciplinata da un sistema flessibile, che consente di rispettare le esigenze di tutela sanitaria e procedurale, senza che si possano invocare termini perentori in modo assoluto, tranne che per i limiti massimi di aspettativa previsti dalla legge.


 

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