Cosa è successo:
- Durante la pandemia, numerosi militari sono stati sospesi dal servizio e dalla retribuzione per aver mancato l’adesione alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19.
- In alcuni casi, oltre alla sospensione, l’Amministrazione della Difesa aveva applicato anche la detrazione dell’anzianità di servizio, influendo negativamente sulla carriera, sui parametri stipendiali e sugli avanzamenti di grado.
Culla della pronuncia:
- Il TAR x ha stabilito che la detrazione dell’anzianità di servizio non era prevista dalla normativa emergenziale (art. 4-ter del D.L. 44/2021) e non poteva essere introdotta attraverso circolari o provvedimenti amministrativi.
- La sospensione per mancata vaccinazione è considerata una misura temporanea e speciale, non disciplinare, quindi non giustificava l’applicazione di sanzioni accessorie come la detrazione dell’anzianità.
Cosa cambia ora:
- I militari sospesi riacquisteranno integralmente l’anzianità di servizio precedentemente maturata.
- Verrà recuperato il grado che era stato ritardato a causa della detrazione.
- I parametri stipendiali verranno riallineati secondo la corretta progressione di carriera.
- La ricostruzione della carriera sarà effettuata in modo tale da riflettere correttamente la reale anzianità e il percorso professionale.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per la tutela dei diritti dei militari coinvolti e chiarisce che le misure temporanee e non disciplinari non possono essere accompagnate da sanzioni che incidano sulla carriera e sui diritti pensionistici, rafforzando il principio di legalità e rispetto delle normative emergenziali.
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