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06 gennaio 2026

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza del 18 dicembre 2025, si pronuncia su questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori e ai benefici sociali correlati, in particolare riguardo alle condizioni di riconoscimento degli assegni familiari ai lavoratori frontalieri residenti in Stati diversi da quello di occupazione.

 

 

 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la sentenza del 18 dicembre 2025, si pronuncia su questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori e ai benefici sociali correlati, in particolare riguardo alle condizioni di riconoscimento degli assegni familiari ai lavoratori frontalieri residenti in Stati diversi da quello di occupazione.

Le cause riunite riguardano decisioni del sistema di previdenza sociale del Lussemburgo (Caisse pour l’avenir des enfants, CAE), che avevano negato o revocato assegni familiari ai figli dei lavoratori frontalieri, sulla base del presunto mancato mantenimento del minore da parte del lavoratore.

**Questioni principali affrontate dalla Corte**

1. **Interpretazione della nozione di “familiare” ai fini del riconoscimento degli assegni familiari**;

2. **Prova del mantenimento del minore da parte del lavoratore**;

3. **Impatti della residenza comune tra il lavoratore e il minore sulla presunzione di mantenimento**.

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### 1. La nozione di “familiare” e il suo ambito di applicazione

L’articolo 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e l’articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 492/2011 definiscono i criteri per il riconoscimento dei benefici sociali come gli assegni familiari. In particolare, la nozione di “familiare” si estende ai figli che siano sotto la tutela del lavoratore e “provvedano al loro mantenimento”.

La Corte sottolinea che:

- **Il termine “provvedere al mantenimento”** implica un rapporto di fatto e di diritto tra il lavoratore e il minore, che può essere provato anche tramite elementi probatori diversi dalla mera relazione di filiazione.

- La **residenza del minore con il lavoratore** costituisce un elemento importante e presumibile della condizione di mantenimento, ma non costituisce di per sé una prova definitiva.

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### 2. La prova del mantenimento e la presunzione fondata sulla residenza

Il punto centrale della pronuncia riguarda l’onere della prova del mantenimento:

- La Corte riconosce che, in assenza di elementi contrari, **la residenza comune tra il lavoratore e il minore** può essere considerata una **presunzione di provvedere al mantenimento** del minore.

- Tuttavia, questa presunzione può essere superata se il datore di lavoro o l’ente previdenziale dimostrano che il lavoratore non ha effettivamente provveduto al mantenimento.

- **Il fatto di risiedere con il minore può quindi essere interpretato come una prova indiretta e sufficiente**, salvo che il lavoratore presenti elementi contrari che dimostrino il contrario.

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### 3. La differenza di trattamento tra figli residenti e non residenti

La Corte evidenzia che:

- Escludere dal beneficio i figli del lavoratore che non risiedono con lui, senza ulteriori elementi di prova, può comportare una **discriminazione indiretta** in contrasto con il principio di libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE).

- La presunzione di mantenimento sulla base della residenza comune si applica **anche ai figli non residenti**, purché ci siano elementi che attestino il loro rapporto con il lavoratore.

- La normativa lussemburghese, che richiede la dimostrazione diretta del mantenimento, può essere interpretata in modo più flessibile alla luce del principio di non discriminazione e delle interpretazioni della Corte.

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### 4. Implicazioni della pronuncia e criteri di valutazione

La Corte conclude che:

- La residenza comune tra il lavoratore e il minore costituisce una **presunzione legale** di provvedere al mantenimento, che può essere rovesciata con elementi contrari.

- La normativa nazionale deve essere interpretata e applicata in modo da rispettare i principi di non discriminazione e di libera circolazione, evitando discriminazioni indirette tra figli residenti e non residenti.

- La prova del mantenimento può essere fornita anche tramite elementi indiretti, come la residenza comune, e non è richiesta una prova diretta e assoluta in ogni caso.

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### **Conclusione**

La pronuncia della CGUE del 18 dicembre 2025 chiarisce che, ai fini del riconoscimento degli assegni familiari ai lavoratori frontalieri, la residenza comune con il minore può costituire una presunzione legale del fatto che il lavoratore provvede al suo mantenimento. Tuttavia, questa presunzione può essere contestata e ribaltata con elementi probatori contrari, garantendo così il rispetto del principio di non discriminazione e della libera circolazione dei lavoratori nell’UE.

L’interpretazione fornita dalla Corte rafforza il diritto del lavoratore di ottenere benefici sociali senza essere soggetto a discriminazioni indirette basate sulla residenza del minore, contribuendo a una più equa applicazione delle normative sociali e previdenziali nell’Unione Europea.

 

 

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

RIMVYDAS NORKUS

presentate il 12 giugno 2025 (1)

Cause riunite da C296/24 a C307/24 [Jouxy] (i)

SM,

PX (C296/24)

CY (C297/24)

LK,

MF (C298/24)

OP,

TD (C299/24)

MY,

IX (C300/24)

AH,

CJ (C301/24)

AE (C302/24)

BF,

CG (C303/24)

LH (C304/24)

TB,

MV (C305/24)

KN,

PE (C306/24)

NB (C307/24)

contro

Caisse pour l’avenir des enfants

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo)]

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Assegno familiare – Esclusione del figlio del coniuge o del partner del lavoratore non residente – Differenza di trattamento tra figli residenti e non residenti – Nozione di “familiare” – Nozione relativa al fatto di “provvedere al mantenimento” di un figlio – Criteri di valutazione – Presunzione fondata sul domicilio comune tra il lavoratore e il figlio »






I.      Introduzione

1.        I ricorrenti nei procedimenti principali risiedono, a seconda dei casi, in Belgio, in Germania e in Francia, ma lavorano in Lussemburgo. Per questo motivo essi sono soggetti alla legislazione lussemburghese in materia previdenziale. Il contenuto delle disposizioni rilevanti di tale legislazione è noto alla Corte la quale, a seguito segnatamente di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo) (2), ha avuto occasione di illustrarlo nel contesto normativo della sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (3), la quale aveva ad oggetto una causa vertente sullo stesso assegno familiare di cui alle presenti cause riunite.

2.        Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale infatti vertono, ancora una volta, sulle disposizioni della legge lussemburghese, le quali prevedono che un lavoratore frontaliero possa beneficiare, a partire dal 1° agosto 2016, di un assegno familiare unicamente per i figli rientranti nella nozione di «familiare», come definita da dette disposizioni, ossia i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi.

3.        Tali domande sono state presentate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo) nell’ambito di dodici controversie sorte tra diversi lavoratori frontalieri e la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo; in prosieguo: la «CAE»), in merito al rifiuto di quest’ultima di concedere un assegno familiare a tali lavoratori per, a seconda dei casi, un figlio del coniuge o del partner registrato, con la motivazione che tali figli non avevano alcun legame di parentela con i lavoratori frontalieri interessati e non possedevano pertanto la qualità di «familiare», così come definita da tale legislazione.

4.        È in tale contesto che il giudice del rinvio desidera ottenere taluni chiarimenti sull’espressione «provvedere al mantenimento del figlio», fermo restando che una siffatta nozione è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte vertente sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 (4), nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 (5).

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

5.        Oltre all’articolo 45 TFUE, sono rilevanti nell’ambito della presente causa l’articolo 2 della direttiva 2004/38 (6), l’articolo 1, lettera i), l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, l’articolo 67 e l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, l’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, nonché l’articolo 1  e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, della direttiva 2014/54 (7).

B.      Normativa lussemburghese

6.        Le disposizioni rilevanti sono gli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) (8).

7.        L’articolo 269 di tale codice, intitolato «Condizioni per l’attribuzione», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«È introdotto un sussidio per il futuro dei minori; in prosieguo: l’“assegno familiare”.

Danno diritto all’assegno familiare:

a)      ogni minore che risieda effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi abbia il suo domicilio legale;

b)      i familiari, quali definiti dall’articolo 270, di chiunque sia assoggettato alla normativa lussemburghese e ricada nella sfera di applicazione dei regolamenti europei o di un altro accordo bilaterale o multilaterale concluso dal Lussemburgo in materia di previdenza sociale, e che preveda il pagamento degli assegni familiari secondo la normativa del paese di impiego. I familiari devono risiedere in un paese interessato dai regolamenti o dagli atti di cui trattasi».

8.        L’articolo 270 di detto codice prevede quanto segue:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 269, paragrafo 1, lettera b), sono considerati familiari di una persona e danno diritto all’assegno familiare i figli nati nel matrimonio, i figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi di tale persona».

III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9.        Dalle dodici decisioni di rinvio nelle cause riunite da C‑296/24 a C‑307/24 emerge che la CAE, fondandosi sugli articoli 269 e 270 del codice della previdenza sociale, ha ritirato ai ricorrenti nei procedimenti principali (9), con effetto a partire dal 1° agosto 2016, il beneficio degli assegni familiari percepiti per i figli della moglie o del partner registrato, con la motivazione che tali figli, i quali non presentavano un legame di filiazione con i ricorrenti, non avevano la qualità di «familiare» ai sensi dell’articolo 270 del codice della previdenza sociale.

10.      Le Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha accolto i ricorsi dei ricorrenti, diretti ad ottenere il ripristino del pagamento dell’assegno familiare in questione. Il Conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale, Lussemburgo) ha tuttavia confermato, mediante una decisione di riforma, la decisione della CAE di ritirare ai ricorrenti il beneficio di tale assegno.

11.      I ricorrenti hanno adito la Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo) facendo valere, in particolare, che tale decisione era contraria al diritto dell’Unione e, in particolare, che era fondata su un’interpretazione restrittiva della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento del figlio» non biologico del lavoratore frontaliero, contraria alla giurisprudenza scaturita, segnatamente, dalla sentenza Caisse pour l’avenir des enfants.

12.      Il giudice del rinvio rileva che, in tale sentenza la Corte, interpretando l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, ha subordinato il diritto del lavoratore frontaliero di beneficiare del versamento dell’assegno familiare in questione per il figlio della moglie, con il quale egli non aveva un legame di filiazione, alla prova del soddisfacimento, da parte sua, della condizione di provvedere al mantenimento di tale minore.

13.      Per quanto riguarda l’evoluzione nell’interpretazione di tale condizione da parte della Corte, il giudice del rinvio osserva anzitutto che la nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» è stata utilizzata inizialmente dalla Corte per affermare, nelle sentenze Bernini (10), Meeusen (11), Commissione/Paesi Bassi (12), nonché Giersch e a. (13), che un lavoratore frontaliero può beneficiare del versamento di una prestazione dello Stato a titolo di vantaggio sociale, ossia sussidi economici per studi superiori, per il proprio figlio quando continua a provvedere al suo mantenimento.

14.      Detto giudice richiama poi la sentenza Depesme e a. (14), nella quale la Corte ha precisato, sempre nell’ambito di un vantaggio sociale costituito da un sussidio economico per studi superiori, ma relativo ad un figlio non avente un legame di filiazione con il lavoratore frontaliero, la portata di tale nozione.

15.      Il giudice del rinvio rileva infine che la Corte ha fatto ricorso più recentemente a detta nozione, nella sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (15), al fine di stabilire se un lavoratore frontaliero potesse beneficiare del vantaggio sociale costituito dal versamento di un assegno familiare per un minore con il quale egli non intrattiene un legame di filiazione. In tale contesto la Corte ha dichiarato, in particolare, che il requisito che un lavoratore frontaliero provveda al mantenimento del minore risulta da una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall’interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a valutarne l’entità in modo preciso.

16.      Il giudice del rinvio ne desume che anche se la stessa nozione si inserisce, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ambito di una situazione di fatto, essa non è tuttavia sottratta al controllo della Corte. Infatti tale giudice ritiene, facendo riferimento alla sentenza Depesme e a. (16), che si sia in tal caso in presenza, nell’ambito della normativa in materia di accesso ai vantaggi sociali, di una nozione autonoma di diritto dell’Unione che richiede un’applicazione e un’interpretazione uniformi.

17.      È in tali circostanze che la Cour de cassation (Corte di cassazione), con decisioni del 25 aprile 2024, pervenute nella cancelleria della Corte il 26 aprile 2024, ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, le quali sono formulate in termini identici in ciascuna delle cause riunite da C‑296/24 a C‑307/24:

«1.      a)      Se la nozione di “provvedere al mantenimento” di un figlio, da cui deriva la qualità di “familiare” ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all’esercizio da parte sua di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell’interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

–        in ragione della mera sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di partenariato registrato tra il lavoratore frontaliero e un genitore del figlio;

–        in ragione del mero domicilio o residenza comune tra il lavoratore frontaliero e tale figlio;

–        in ragione della mera assunzione, da parte del lavoratore frontaliero, di una spesa qualsiasi di cui beneficia tale figlio, benché

–        essa copra bisogni diversi da quelli essenziali o alimentari;

–        sia sostenuta a favore di un terzo e tale figlio ne benefici solo indirettamente;

–        non sia sostenuta nell’esclusivo o specifico interesse di tale figlio, ma vada a vantaggio di tutta la famiglia;

–        sia solo occasionale;

–        sia inferiore rispetto alle spese sostenute dai genitori;

–        sia trascurabile rispetto ai bisogni del figlio acquisito;

–        per il solo fatto che le spese sono sostenute attraverso un conto cointestato del lavoratore frontaliero e del suo coniuge o partner registrato, genitore di detto figlio, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi accreditate;

–        per il solo fatto che il figlio ha meno di 21 anni.

b)            In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se la nozione di “provvedere al mantenimento” debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale, quando sono dimostrate due o più di dette circostanze.

2.      Se la nozione di “provvedere al mantenimento” di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte nell’ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all’esercizio da parte sua di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell’interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che non è soddisfatta ed esclude quindi il diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

–        in ragione della mera esistenza di un’obbligazione alimentare a carico dei genitori di tale figlio, a prescindere

–        dalla questione se detto credito alimentare sia stabilito giudizialmente o mediante accordo;

–        dall’importo in cui detto credito alimentare è stato fissato;

–        dalla questione se il debitore onori effettivamente detto debito alimentare;

–        dalla questione se il contributo del lavoratore frontaliero compensi un’inadempienza di un genitore di tale figlio;

–        per il solo fatto che, nel quadro dell’esercizio di un diritto di visita e di alloggio o di un coaffido a residenza alternata o con altra modalità, il figlio soggiorna periodicamente presso l’altro genitore».

18.      Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nei procedimenti principali in ciascuna delle cause riunite, la CAE, il governo ceco nonché la Commissione europea. La Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione nelle presenti cause.

IV.    Analisi

19.      Con le sue due questioni pregiudiziali, le quali, a mio avviso, devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio invita la Corte a chiarire, in sostanza, l’interpretazione della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio, come sviluppata dalla giurisprudenza della Corte concernente l’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e, in particolare, dalla sentenza Caisse pour l’avenir des enfants.

20.      Nelle presenti conclusioni, presenterò anzitutto talune considerazioni generali sugli elementi giuridici alla fonte dei dubbi formulati dal giudice del rinvio (sezione A), per dedicarmi poi all’origine, all’evoluzione (sezione B), e quindi alla portata di tale nozione, come sviluppata dalla giurisprudenza della Corte (sezione C). Infine, per assicurare un’applicazione uniforme di detta nozione, proporrò di istituire una presunzione fondata sul domicilio comune al lavoratore frontaliero e al figlio del coniuge o del partner registrato (sezione D).

A.      Considerazioni generali sugli elementi giuridici alla fonte dei dubbi del giudice del rinvio

21.      Dalla lettura delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si fonda sulla giurisprudenza della Corte in materia e, in particolare, su quella scaturita dalla sentenza Caisse pour l’avenir des enfants. Come ho già menzionato nell’introduzione delle presenti conclusioni, le cause in oggetto si collocano nel solco della causa sfociata in tale sentenza, l a quale verteva parimenti sulla riforma del sistema di attribuzione delle prestazioni familiari in Lussemburgo. Entrata in vigore il 1° agosto 2016, tale riforma aveva modificato il codice della previdenza sociale escludendo, segnatamente, i figli del coniuge o del partner dalla nozione di «familiare», definita all’articolo 270 dello stesso (17). In tale causa la Corte era chiamata a stabilire se l’assegno familiare in questione dovesse essere versato al lavoratore frontaliero per il figlio del coniuge, con il quale egli non aveva un legame di filiazione (18).

22.      A tal riguardo, come sottolineato dallo stesso giudice del rinvio, la Corte, nella sentenza Caisse pour l’avenir des enfants, ha chiarito, in un primo momento, che un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un’attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale (19), ai sensi dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (20). In un secondo momento, la Corte ha dichiarato che l’articolo 1, lettera i), e l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, letti in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento n. 492/2011 e con l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all’esercizio, da parte loro, di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione pur occupandosi del loro mantenimento, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione (21).

23.      Per quanto riguarda le presenti cause mi sembra importante precisare che, con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio non rimette in discussione gli insegnamenti tratti dalla sentenza Caisse pour l’avenir des enfants né dalla giurisprudenza sulla quale la Corte si è fondata in tale sentenza (22). Più precisamente, dalle decisioni di rinvio si evince che tale giudice non sembra dubitare del fatto che la distinzione fondata sulla residenza, stabilita dalle disposizioni di cui ai procedimenti principali, costituisca una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza (23). Al contrario, prendendo le mosse da tale premessa tale giudice sembra ritenere che, in tale sentenza, la Corte abbia subordinato il diritto del lavoratore frontaliero alla concessione dell’assegno familiare per il figlio del coniuge o del partner, con il quale non ha un legame di filiazione, alla prova che egli soddisfi la condizione di provvedere al mantenimento di tale figlio (24).

24.      Infatti le incertezze del giudice del rinvio sembrano provenire dal fatto che, come emerge dalle decisioni di rinvio e dalle osservazioni scritte delle parti, a seguito della sentenza Caisse pour l’avenir des enfants la CAE non nega più in maniera automatica la concessione dell’assegno familiare in questione ai lavoratori frontalieri non residenti per i figli del coniuge o del partner registrato. Tuttavia essa nega la concessione di tale assegno sulla base di un’applicazione rigorosa della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» risultante da tale sentenza. Pertanto, poiché il giudice del rinvio ritiene che tale nozione costituisca una nozione autonoma di diritto dell’Unione, i dubbi espressi da tale giudice vertono unicamente sull’interpretazione da dare a detta nozione.

25.      Prima di fornire alla Corte proposte relative alle precisazioni sollecitate dal giudice del rinvio sulla portata dell’interpretazione della stessa nozione mi sembra importante, a fini di chiarezza, illustrarne l’origine e l’evoluzione che essa ha conosciuto nella giurisprudenza della Corte.

B.      Sull’origine e sull’evoluzione dell’interpretazione da parte della Corte della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» del figlio

26.      Come è noto, è nell’ambito della giurisprudenza in materia di aiuti finanziari per gli studi superiori dei figli dei lavoratori emigranti che la Corte ha utilizzato per la prima volta l’espressione «provvedere al mantenimento». Infatti, il requisito di continuare a «provvedere al mantenimento» di uno studente ha consentito di dimostrare il collegamento necessario tra il lavoratore e il figlio.

1.      Dalla sentenza Bernini alla sentenza Depesme e a.:il requisito di «provvedere al mantenimento» di un figlio come legame necessario tra il lavoratore e il figlio

27.      Benché la Corte si sia già pronunciata negli anni ‘80 su aiuti accordati per il mantenimento degli studenti e per la loro formazione (25), è solo a partire dalla sentenza Bernini, emessa nel corso del 1992, che essa ha stabilito il requisito relativo alla necessità di continuare a «provvedere al sostentamento» di un figlio nell’ambito di studi intrapresi fuori dallo Stato membro ospitante. In tale sentenza la Corte ha ricordato che un lavoratore emigrante può avvalersi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (26), per ottenere le prestazioni sociali contemplate dalla normativa di tale Stato membro ospitante a favore dei figli dei lavoratori nazionali. Essa ha tuttavia precisato, fondandosi sulla sentenza Lebon (27), che questa provvidenza costituisce, per tale lavoratore, un vantaggio sociale ai sensi di tale disposizione «solo qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del discendente» (28).

28.      La Corte ha dichiarato dunque che quando il lavoratore continua a provvedere al sostentamento del figlio quest’ultimo può avvalersi di tale disposizione per ottenere un sussidio per gli studi alle stesse condizioni che valgono per i figli dei lavoratori nazionali, ed in particolare senza che possa essergli imposta un’ulteriore condizione relativa alla sua residenza nel territorio dello Stato membro interessato (29).

29.      Successivamente, nelle sentenze Meeusen (30), Commissione/Paesi Bassi (31), o Giersch e a. (32), la Corte ricorda che i familiari a carico di un lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento conferita a tale lavoratore e, di conseguenza, le prestazioni di cui a tali cause, ossia borse di studi superiori, possono essere accordate a detto lavoratore solo quando continui a provvedere al sostentamento del figlio.

30.      Per contro, in tali sentenze la Corte non definisce la nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio. Tuttavia tali sentenze consentono di comprendere il contesto in cui tale nozione si inserisce. Infatti la Corte era chiamata a stabilire se il beneficio delle prestazioni statali in questione, ossia borse di studio, costituiva, per il lavoratore migrante, un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68. La risposta in senso affermativo della Corte a tale questione è stata tuttavia assoggettata ad una condizione, ossia che «il lavoratore continui a provvedere al mantenimento del figlio» (33). Pertanto, nella misura in cui i familiari di un lavoratore migrante erano beneficiari indiretti della parità di trattamento accordata a tale lavoratore da detta disposizione, questa condizione rispondeva all’esigenza di stabilire un collegamento del figlio con il suddetto lavoratore al fine di determinare, alla luce dei requisiti della parità di trattamento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi previdenziali, se lo Stato membro interessato fosse tenuto a versare la prestazione in questione.

31.      In tale contesto giurisprudenziale un passo decisivo nello sviluppo di tale linea giurisprudenziale è stato effettuato con la sentenza Depesme e a. (34). Nelle cause sfociate in tale sentenza il giudice del rinvio, richiamando la sentenza Giersch e a., ha chiesto, in un primo momento, se i termini «figlio di un lavoratore frontaliero» comprendevano i figli del coniuge o del partner riconosciuto dal diritto nazionale di tale lavoratore. La Corte, fondandosi al contempo sulla nozione di «familiare» prevista all’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (35), ha dichiarato che deve intendersi per «figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, quale il finanziamento degli studi concesso da uno Stato membro ai figli dei lavoratori che esercitano o hanno esercitato la propria attività in detto Stato», non solo il figlio che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest’ultimo provveda al mantenimento di tale figlio (36).

32.      In tali cause il giudice del rinvio si è interrogato, in un secondo momento, sull’incidenza della rilevanza della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento del figlio del coniuge sul diritto di tale figlio di percepire un sussidio economico per gli studi, come quello di cui a queste stesse cause (37). Per rispondere a tali dubbi la Corte ha spiegato che la qualità di familiare del lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo risulta da una situazione di fatto. La Corte ha proseguito il suo ragionamento, da un lato, precisando che si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito da detto lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi né chiedersi se l’interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un’attività retribuita. Dall’altro la Corte ha ritenuto, fondandosi sulla sentenza Lebon (38), che tale interpretazione è imposta dal principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (39).

33.      In particolare mi preme rilevare che, per quanto riguarda la qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo, la Corte ha dichiarato – è bene sottolineare – che tale qualità può risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi, come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente (40). La Corte ha quindi dichiarato che il requisito di «provvedere al mantenimento» di un figlio risulta da una situazione di fatto che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a valutarne l’entità in modo preciso (41).

34.      Rilevo che, nonostante l’assenza di una definizione precisa, la Corte ha fornito, ai punti 58, 60 e 64 della sentenza Depesme e a. (42), elementi che consentono di delineare i contorni della nozione controversa, sui quali ritornerò nell’ambito dell’esame della sua portata (43).

2.      La sentenza Caisse pour l’avenir des enfants: il carattere unitario della nozione di «familiare» nel diritto dell’Unione

35.      Nella sentenza Caisse pour l’avenir des enfants, il cui dispositivo è stato richiamato in precedenza (44), la Corte ha esteso agli assegni familiari per i figli dei lavoratori frontalieri la giurisprudenza illustrata ai paragrafi precedenti (45). A differenza delle cause che avevano dato luogo a tale giurisprudenza tale causa riguardava un figlio che, al momento dei fatti rilevanti, era minorenne (46). Ciò premesso, nella sentenza Caisse pour l’avenir des enfants la Corte continua a ricorrere all’espressione più ampia «provvedere al mantenimento», fermo restando che una siffatta nozione è stata elaborata nella sua giurisprudenza relativa alle borse di studi superiori illustrata in precedenza, la quale include parimenti i figli di età superiore ai 21 anni, nonostante il fatto che, come rilevato dalla Corte, il legislatore dell’Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, «a carico» fino al compimento del ventunesimo anno di età, come risulta in particolare dall’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (47). Ritornerò più tardi su tale elemento, il quale mi sembra importante nell’ambito delle presenti cause (48).

36.      In particolare, per quanto riguarda tale nozione la Corte, fondandosi segnatamente sulla sentenza Depesme e a., l’ha utilizzata come criterio essenziale per stabilire se l’amministrazione nazionale interessata fosse tenuta a versare l’assegno familiare in questione al lavoratore frontaliero per il figlio del coniuge con il quale egli non aveva un legame di filiazione. In tal senso, richiamando il punto 64 di tale sentenza, la Corte ha chiarito che il requisito che il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento di tale minore risulta da una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall’interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a valutarne l’entità in modo preciso (49).

C.      Sulla portata della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento»: l’importanza dell’applicazione uniforme

37.      Occorre constatare che l’espressione «provvedere al mantenimento di un figlio» è una nozione impiegata come un filo rosso in tutta la giurisprudenza relativa, da un lato, agli aiuti finanziari per gli studi superiori dei figli dei lavoratori emigranti e frontalieri e, dall’altro, agli assegni familiari per i figli di tali lavoratori frontalieri (50). Infatti, nella sua giurisprudenza, la Corte ha inteso assicurare un’interpretazione uniforme di tale nozione, precisando i criteri utilizzati ogni volta che vi ha fatto ricorso e fondandosi al contempo sul principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (51).

1.      Sulle conseguenze da trarre per le presenti cause dai criteri che si ricavano dalla giurisprudenza ai fini dell’interpretazione della nozione in questione

38.      La lettura della giurisprudenza consente di prendere in considerazione alcuni criteri essenziali di interpretazione della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio.

39.      In primo luogo, la Corte ha ricordato che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, come risulta in particolare dall’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 (52). A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la qualità di familiare del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest’ultimo possa risultare oggettivamente dalla sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e il figlio (53).

40.      In secondo luogo, benché la Corte abbia precisato che il requisito che il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento del figlio risulta da una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall’interessato, essa ha parimenti sottolineato a più riprese che, nell’ambito di tale verifica, gli stessi non sono tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a valutarne l’entità in modo preciso (54).

41.      Nella fattispecie mi sembra innegabile, anzitutto, che un’applicazione rigorosa della nozione controversa da parte di un’amministrazione nazionale, come quella descritta dal giudice del rinvio, sfociata nel diniego di concessione degli assegni familiari in questione, non prende in considerazione i criteri di interpretazione elaborati dalla Corte nella sua giurisprudenza. Pertanto, detta applicazione rigorosa di tale nozione si traduce in una violazione della parità di trattamento dei lavoratori frontalieri che non è compatibile né con l’articolo 45 TFUE né con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, con conseguente pregiudizio del principio di interpretazione estensiva di tali disposizioni, come stabilito dalla Corte (55).

42.      Inoltre, benché detta nozione debba essere interpretata nell’ambito di una situazione di fatto, che spetta all’amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali verificare, occorre rilevare che un’assenza di chiarezza dei criteri di valutazione, da un lato, sarebbe idonea a suscitare incertezze incompatibili con il principio di certezza del diritto, nella misura in cui una siffatta assenza di chiarezza dei criteri di valutazione aumenterebbe le difficoltà dei beneficiari potenziali a comprendere la portata dei loro diritti. Dall’altro, i lavoratori interessati verrebbero mantenuti in uno stato di incertezza in merito alle possibilità loro riservate di ricorrere all’articolo 45 TFUE, come attuato dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, mentre essi sono obbligatoriamente soggetti alla legislazione dello Stato membro di impiego (56).

43.      Infine occorre rilevare che, nonostante le sentenze già pronunciate dalla Corte, la CAE continua ad incontrare difficoltà quando si tratta di definire la portata della stessa nozione, come utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza.

44.      Pertanto, mi sembra rilevante esaminare brevemente l’origine di tali difficoltà al fine di precisare tale linea giurisprudenziale.

2.      Sulle difficoltà delle amministrazioni nazionali a comprendere la portata della nozione in questione

45.      Mi preme sottolineare che, nonostante i chiarimenti apportati dalla Corte per guidare le amministrazioni e, se del caso, i giudici nazionali, è evidente che la giurisprudenza resta, in una certa misura, casistica allorché si tratta di attribuire un significato concreto alla nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio, in generale, alla luce della diversificazione delle strutture familiari e, in particolare, nel contesto delle famiglie ricostituite, come quelle di cui procedimenti principali (57). Come attestato dalle dodici domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal giudice del rinvio, non sembra agevole per le amministrazioni nazionali, come nella specie la CAE, comprendere la portata di una siffatta nozione allorché si tratta di stabilire se, in un caso concreto, un lavoratore provveda al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato.

46.      Per essere più precisi ricorderò che, nella fattispecie, un esempio di tale difficoltà risulta dal fatto che, secondo la CAE, occorre tenere conto, alla luce della giurisprudenza della Corte, di diversi elementi, come il tempo trascorso insieme, la qualità dei rapporti, il fatto di provvedere direttamente al mantenimento del figlio, la questione del domicilio legale o della residenza effettiva e continuativa, le condizioni di affidamento o l’investimento dei genitori biologici o adottivi.

47.      Al riguardo, devo ammettere di avere avuto difficoltà ad individuare, tra tali criteri, le precisazioni fornite dalla Corte concernenti la portata di tale nozione (58). In particolare, ciò vale segnatamente allorché tale amministrazione nazionale fa valere che dal punto 52 della sentenza Caisse pour l’avenir des enfants si evincerebbe che la circostanza che un genitore biologico versi una pensione alimentare al figlio può incidere su detta nozione.

48.      Non condivido tale approccio.

49.      È vero che il contenuto del punto 52 di detta sentenza costituisce un elemento importante per comprendere la portata della stessa nozione; tuttavia, l’interpretazione adottata dalla CAE non può essere seguita. In questa stessa sentenza, infatti, risulterebbe dalla decisione di rinvio che il padre biologico del minore non versava la pensione alimentare alla madre di quest’ultimo. La Corte ha rilevato tale circostanza di fatto per supportare il giudice del rinvio nella sua valutazione, fatte salve le verifiche incombenti a quest’ultimo, concludendo che il lavoratore frontaliero, che era il coniuge della madre di tale minore, provvedeva al mantenimento di detto minore. Pertanto, da un lato, non si può ritenere che tali constatazioni della Corte siano intese ad accertare l’esistenza dell’obbligo del versamento di una pensione alimentare da parte del genitore biologico o adottivo quale criterio rilevante nell’ambito della valutazione delle circostanze di fatto che consentano di stabilire se il figlio del coniuge o del partner registrato sia a carico del lavoratore frontaliero. Dall’altro, non si può neanche ritenere che dette constatazioni siano un criterio che consenta di escludere che tale lavoratore provvedesse al mantenimento di questo stesso figlio. Pertanto, il punto 52 della sentenza Caisse pour l’avenir des enfants non deve essere letto come un’indicazione del fatto che la nozione controversa dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva (59).

50.      A tal riguardo, ricordo che la Corte ha già dichiarato che la condizione di familiare a carico non presuppone neppure l’esistenza di un diritto agli alimenti. Essa ha precisato che, se cosi fosse, il ricongiungimento delle famiglie verrebbe a dipendere dalle normative nazionali, che cambiano da uno Stato all’altro, il che condurrebbe ad un’applicazione non uniforme del diritto dell’Unione (60). Rilevo inoltre che la Corte ha sottolineato, in più occasioni, che per verificare se il lavoratore frontaliero «provveda al mantenimento» del figlio, le amministrazioni e i giudici nazionali non sono tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a valutarne l’entità in modo preciso (61).

51.      Ciò premesso, mi sembra che tale nozione debba essere oggetto di un’interpretazione coerente in tutti gli Stati membri. Pertanto, alla luce dell’origine e dell’evoluzione giurisprudenziale di detta nozione e al fine di garantirne l’applicazione uniforme, occorre stabilire se un criterio di collegamento oggettivo, tratto dalla giurisprudenza della Corte, possa condurre ad una presunzione semplice, contribuendo in tal modo al rispetto del principio di certezza del diritto.

52.      Esaminerò pertanto la rilevanza di una siffatta presunzione nell’ambito delle presenti cause.

D.      Sulla presunzione concernente la portata della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio

1.      Osservazioni preliminari sulle origini di una presunzione semplice, ricavata da un criterio di collegamento oggettivo

53.      Nella sentenza Depesme e a., la Corte delinea i contorni di una presunzione concernente la portata della nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio.

54.      In primo luogo, da tale giurisprudenza si evince la necessità di adottare un’interpretazione estensiva di siffatta nozione. In tal senso, la Corte ricorda che, in sede di valutazione della questione se, in un determinato caso, il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato, incombe alle amministrazioni e, se del caso, ai giudici nazionali, tenere conto del principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, devono essere interpretate estensivamente (62).

55.      In secondo luogo, tale nozione deve tenere conto della definizione di familiare prevista all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38. In tal senso, dalla succitata giurisprudenza risulta che la nozione di «familiare» del lavoratore frontaliero, idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di «familiare» ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell’Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner (63). A tal riguardo, la Corte ricorda che il legislatore dell’Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, come risulta in particolare da quest’ultima disposizione (64).

56.      In terzo ed ultimo luogo, dalla stessa giurisprudenza emerge che, da un lato, la qualità di familiare del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di un lavoratore frontaliero che è «a carico» di quest’ultimo può risultare oggettivamente dalla sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e il figlio (65) e, dall’altro, al fine di verificare se il lavoratore frontaliero provveda al mantenimento di tale figlio, non è affatto necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento del figlio  valutarne l’entità in modo preciso (66).

2.      Sulla presunzione semplice fondata sul domicilio comune tra il lavoratore e il figlio interessato

57.      Alla luce di questi tre elementi, mi sembra del tutto rilevante assumere, applicando mutatis mutandis la sentenza Depesme e a. alle presenti cause, l’esistenza di una presunzione semplice fondata sulla sussistenza di un domicilio comune al lavoratore frontaliero e al figlio del coniuge o del partner registrato. Come sottolineato dalla Commissione, si tratta di elementi di stabilità da cui emerge una comunità familiare idonea a dimostrare che il lavoratore frontaliero provvede al mantenimento del figlio del coniuge o del partner registrato che vive sotto il suo tetto. In altre parole, si presume legittimamente che tale figlio benefici indirettamente degli assegni familiari in questione allorché risiede presso il domicilio comune e, pertanto, vive in una comunità familiare con tale lavoratore. Tale domicilio comune è sufficiente a dare diritto a tali assegni familiari alle stesse condizioni applicate ai figli che hanno un legame di filiazione con il lavoratore o a quelli che si trovano in una situazione comparabile ai figli residenti nello Stato membro di occupazione (67).

58.      Ciò premesso, e tenuto conto della realtà quotidiana delle famiglie ricostituite, mi sembra importante aggiungere tre elementi complementari.

59.      In primo luogo, tale presunzione dovrebbe inglobare il domicilio comune sia completo (68) sia parziale (69) del lavoratore frontaliero e del figlio del coniuge o del partner registrato.

60.      In secondo luogo, detta presunzione deve essere applicata non solo nei confronti dei figli minori ma anche ai giovani adulti di età inferiore ai 21 anni, senza redditi propri, che vivono nel nucleo familiare del lavoratore frontaliero e rispondono, quanto al resto, ai criteri previsti dalla legislazione dello Stato membro di impiego, nel caso di specie la legislazione lussemburghese, la quale disciplina la concessione dell’assegno familiare in questione (70). In assenza di una siffatta interpretazione, si dovrebbe temere, in questo tipo di situazioni, una considerevole incertezza del diritto.

61.      In terzo ed ultimo luogo, nel caso in cui, malgrado il fatto che il lavoratore frontaliero e il figlio del coniuge o del partner registrato abitino presso un domicilio comune, tale lavoratore non contribuisca, in realtà, in alcun modo alle spese connesse al mantenimento di tale figlio acquisito, l’amministrazione dello Stato membro in cui egli esercita un’attività di lavoro dipendente dovrebbe avere la possibilità di negare la concessione dell’assegno familiare in questione (71).

3.      Sulla compatibilità della presunzione fondata sul domicilio comune con le regole di priorità in caso di cumulo del regolamento n883/2004

62.      Occorre rilevare che la presunzione fondata sul domicilio comune è compatibile con le regole di priorità in caso di cumulo, previste dal regolamento n. 883/2004. Infatti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, i lavoratori dipendenti frontalieri in Lussemburgo, come i ricorrenti nei procedimenti principali, nonché i loro familiari, rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae di detto regolamento (72). A tale titolo, essi, come è noto, sono assoggettati al regime previdenziale lussemburghese.

63.      Pertanto, alla luce della natura specifica delle prestazioni familiari, e di un possibile cumulo dei diritti a tali prestazioni, le quali proverrebbero da due Stati membri, l’articolo 68 dello stesso regolamento prevede regole di priorità in caso di cumulo, il cui obiettivo consiste nel prevenire una sovrapposizione di prestazioni in relazione allo stesso figlio per gli stessi periodi (73). Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, i ricorrenti nei procedimenti principali sono dunque soggetti alla legislazione lussemburghese in materia di assegni familiari unicamente per la differenza tra l’importo degli assegni familiari dovuti in Lussemburgo e quello versato nel loro Stato membro di residenza. Si tratta del meccanismo di «integrazione differenziale» il quale corrisponde, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b, i), di tale regolamento (74), al versamento dell’«importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione».

64.      Pertanto, nella misura in cui la legislazione di due Stati membri preveda prestazioni ad uno stesso titolo, la sussistenza di un domicilio comune al figlio del coniuge o del partner registrato e al lavoratore frontaliero dimostrerebbe un collegamento sufficiente tra tale figlio acquisito e tale lavoratore per ritenere che incomba allo Stato membro in cui quest’ultimo esercita la sua attività di lavoro dipendente – nella fattispecie il Lussemburgo – versare l’assegno familiare in questione.

65.      Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che la nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero, come utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, deve essere intesa nel senso che si presume legittimamente che tale figlio benefici indirettamente degli assegni familiari in questione una volta che egli risiede presso il domicilio del lavoratore e vive in una comunità familiare con quest’ultimo. La sussistenza di un siffatto domicilio comune dà diritto ad un assegno familiare previsto nello Stato membro in cui detto lavoratore esercita la sua attività di lavoro dipendente alle stesse condizioni applicate ai figli che hanno un legame di filiazione con quest’ultimo.

V.      Conclusione

66.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Lussemburgo):

La nozione relativa al fatto di «provvedere al mantenimento» di un figlio del coniuge o del partner registrato di un lavoratore frontaliero, come utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 45 TFUE, dell’articolo 1, lettera i), e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, deve essere intesa nel senso che si presume legittimamente che il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore frontaliero benefici indirettamente degli assegni familiari in questione una volta che egli risiede presso il domicilio comune e, pertanto, vive in una comunità familiare con tale lavoratore. La sussistenza di un siffatto domicilio comune dà diritto ad un assegno familiare previsto nello Stato membro in cui detto lavoratore esercita un’attività di lavoro dipendente alle stesse condizioni applicate ai figli che hanno un legame di filiazione con quest’ultimo.


1      Lingua originale: il francese.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.


2      Con decisione del 17 dicembre 2018.


3      Sentenza del 2 aprile 2020 (C‑802/18; in prosieguo: la «sentenza Caisse pour l’avenir des enfants», EU:C:2020:269). In un contesto materiale diverso, v. sentenza del 16 maggio 2024, Hocinx (C-27/23; in prosieguo: la «sentenza Hocinx», EU:C:2024:404).


4      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).


6      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, nonché rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35).


7      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU 2014, L 128, pag. 8).


8      Nella sua versione applicabile a decorrere dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della loi du 23 juillet 2016, portant modification du code de la sécurité sociale, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant (legge del 23 luglio 2016, che modifica il codice della previdenza sociale, la legge modificata del 4 dicembre 1967, relativa all’imposta sul reddito, e che abroga la legge modificata del 21 dicembre 2007, che disciplina il bonus per figlio a carico) (Mémorial A 2016, pag. 2348) (in prosieguo: il «codice della previdenza sociale»).


9      Nelle cause C‑296/24 (Jouxy), C‑300/24 (Meyervibert), C‑304/24 (Barloup) e C‑305/24 (Choinquand), la CAE ha revocato a SM, a MY, a LH e a TB, i quali risiedono in Francia e lavorano in Lussemburgo, con effetto a partire dal 1° agosto 2016, il beneficio dell’assegno familiare percepito per il figlio delle rispettive mogli PX, IX e MV, nato da un precedente matrimonio. Nella causa C‑297/24 (Broslon), la CAE ha revocato a CY, il quale risiede in Francia e lavora in Lussemburgo, il beneficio dell’assegno familiare percepito per il figlio della moglie, nato da un precedente matrimonio. Nella causa C‑301/24 (Pailvier), la CAE ha revocato ad AH, il quale risiede in Francia e lavora in Lussemburgo, il beneficio dell’assegno familiare percepito per i due figli della partner registrata, CJ, nati da una precedente relazione. Nelle cause C‑303/24 (Vochal) e C‑306/24 (Gonre), la CAE ha revocato a BF e a KN, i quali risiedono in Francia e lavorano in Lussemburgo, con effetto a partire dal 1° agosto 2016, il beneficio dell’assegno familiare percepito per i figli delle rispettive mogli, CG e PE, nati da una precedente relazione. Nella causa C‑299/24 (Hicindt), la CAE ha revocato a OP, il quale risiede in Belgio e lavora in Lussemburgo, il beneficio dell’assegno familiare percepito per il figlio della moglie TD, nato da un precedente matrimonio. Nelle cause C‑298/24 (Caraneux) e C‑307/24 (Momeut), la CAE ha revocato a LK e a NB, i quali risiedono in Belgio e lavorano in Lussemburgo, con effetto a partire dal 1° agosto 2016, il beneficio dell’assegno familiare percepito per i due figli delle rispettive partner (MF) e moglie, nati da un precedente matrimonio. Nella causa C‑302/24 (Prudnez), la CAE ha revocato ad AE, il quale risiede in Germania e lavora in Lussemburgo, con effetto a partire dal 1° agosto 2016, il beneficio dell’assegno familiare percepito per il figlio della moglie, nato da un precedente matrimonio.


10      V. sentenza del 26 febbraio 1992 (C‑3/90; in prosieguo: la «sentenza Bernini», EU:C:1992:89, punti 25 e 29).


11      V. sentenza dell’8 giugno 1999 (C‑337/97, EU:C:1999:284, punto 19).


12      V. sentenza del 14 giugno 2012 (C‑542/09, EU:C:2012:346, punto 35).


13      V. sentenza del 20 giugno 2013 (C‑20/12; in prosieguo: la «sentenza Giersch e a.», EU:C:2013:411, punto 39).


14      V. sentenza del 15 dicembre 2016 (da C‑401/15 a C‑403/15; in prosieguo: la «sentenza Depesme e a.», EU:C:2016:955, punti da 58 a 60).


15      Punti 50 e 51 di detta sentenza.


16      Punto 58 di detta sentenza.


17      È opportuno ricordare che un assegno familiare, come quello previsto all’articolo 269, paragrafo 1, del codice, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione in quanto prestazione familiare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, e in quanto vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Da una costante giurisprudenza si evince che una prestazione può rientrare simultaneamente nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e del regolamento n. 492/2011. V., a tal riguardo, sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti da 42 a 46 e la giurisprudenza ivi citata). Sull’applicabilità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), e dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 a fatti come quelli di cui ai procedimenti principali, v. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti da 33 a 47 e da 65 a 69 e la giurisprudenza ivi citata). Sui rapporti reciproci tra detti regolamenti, v., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari) (C‑328/20, EU:C:2022:45, paragrafo 127). V., segnatamente, Fuchs, M. e Cornelissen, R. (a cura di), EU Social Security Law  A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2015, pag. 28, paragrafo 21, nonché Morsa, M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européennes, 2012, Anthemis, pag. 344 e segg.


18      Si ricorda che l’articolo 1, lettera f), del regolamento n. 883/2004 dispone che si intende per «“lavoratore frontaliero”, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana». L’articolo 1, lettera z), di tale regolamento, prevede che si intende per «“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I». Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, quest’ultimo «si applica ai cittadini di uno Stato membro (…) [o] residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti». Di conseguenza, in conformità a tale disposizione, lavoratori come i ricorrenti nei procedimenti principali rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004.


19      Sulla nozione di «vantaggio sociale», v., in particolare, sentenze del 31 maggio 1979, Even e ONPTS (207/78, EU:C:1979:144, punto 22); del 12 maggio 1998, Martínez Sala (C‑85/96, EU:C:1998:217, punto 25), e del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a. (C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).


20      Sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punto 32 e punto 1 del dispositivo). Si ricorda che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, «[i]l lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro». Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che «[e]gli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali». Su tale disposizione, v. sentenze Caisse pour l’avenir des enfants (punto 26) e Hocinx (punto 26).


21      Sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punto 71 e punto 2 del dispositivo). È ben noto che la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, garantita dall’articolo 45 TFUE, costituisce uno dei fondamenti dell’Unione. In particolare, il paragrafo 2 di tale articolo dispone che la libera circolazione dei lavoratori «implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro». A tal riguardo la Corte ha rilevato, al punto 70 della sentenza Caisse pour l’avenir des enfants, che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, costituisce l’espressione particolare, nel settore specifico della concessione di benefici sociali, della norma sulla parità di trattamento sancita dall’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e deve essere interpretata nello stesso modo di quest’ultima disposizione. V., parimenti, sentenze Depesme e a. (punto 35), e del 18 dicembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e a. (C‑447/18, EU:C:2019:1098, punto 39).


22      V., in particolare, sentenza Depesme e a. e la giurisprudenza citata in tale sentenza.


23      A tal riguardo, v. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti da 54 a 64 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, la Corte ha ricordato, al punto 56 di tale sentenza, che una distinzione simile, in base alla residenza, idonea ad operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata. V., parimenti, sentenze Giersch e a. (punto 44); del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C‑238/15, EU:C:2016:949, punto 43), nonché del 10 luglio 2019, Aubriet (C‑410/18, EU:C:2019:582, punto 28).


24      V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.


25      Per quanto attiene agli aiuti accordati nell’ottica della continuazione degli studi universitari a fini professionali per persone che abbiano svolto un’attività lavorativa v., segnatamente, sentenza del 21 giugno 1988, Lair (39/86, EU:C:1988:322, punti da 21 a 24). In merito agli aiuti per studi di livello secondario o post‑secondario in una scuola tecnica superiore, v. sentenza del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz (389/87 e 390/87, EU:C:1989:130, punti da 31 a 36).


26      Regolamento del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2). Si ricorda che il testo dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento è stato ripreso all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Inoltre, l’articolo 41, secondo comma, di tale regolamento, dispone che i riferimenti al regolamento n. 1612/68 si intendono fatti a detto regolamento n. 492/2011.


27      Sentenza del 18 giugno 1987 (316/85; in prosieguo: la «sentenza Lebon», EU:C:1987:302, punto 13). Tale punto mi sembra importante per comprendere bene l’origine della nozione controversa. Infatti la Corte ha dichiarato che, «quando un cittadino di uno Stato membro ha lavorato sul territorio di un altro Stato membro e ha usufruito del diritto di rimanervi, i suoi discendenti che abbiano compiuto 21 anni e non siano a suo carico non possono far valere il diritto alla parità di trattamento garantito dalle norme [dell’Unione] per ottenere la concessione di una prestazione sociale contemplata dalla normativa dello Stato membro ospitante (...). Infatti, in questo caso, tale beneficio non costituisce un vantaggio sociale per il lavoratore ai sensi dell’art[icolo] 7, [paragrafo] 2, del regolamento n. 1612/68, giacche non provvede più a mantenere il discendente» (il corsivo è mio). Rilevo che il figlio di cui alla causa sfociata nella sentenza Lebon aveva più di 21 anni al momento dei fatti. Si ricorda che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, disponeva che i discendenti del lavoratore dovevano essere minori di anni 21 o a carico.


28      Sentenza Bernini (punto 25). Il corsivo è mio.


29      V. sentenza Bernini (punti 23, 25, 27 e 29).


30      Sentenza dell’8 giugno 1999 (C‑337/97, EU:C:1999:284, punto 19). La causa sfociata in tale sentenza verteva sul figlio di un lavoratore frontaliero. A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 21 di tale sentenza, la Corte ha sottolineato che «il quarto ‘considerando’ [del regolamento n. 1612/68] prevede[va] espressamente che il diritto di libera circolazione [dovesse] essere riconosciuto “indistintamente ai lavoratori ‘permanenti’, stagionali e frontalieri o a quelli che esercitino la loro attività in occasione di una prestazione di servizi”, e l’art[icolo] 7 fa[ceva] riferimento, senza riserve, al “lavoratore cittadino di uno Stato membro”» La Corte ne ha desunto e dichiarato, nella sentenza [del 27 novembre 1997, Meints (C‑57/96, EU:C:1997:564, punto 51)], «che uno Stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2[, di detto regolamento], a condizione che i beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale Stato. Il corsivo è mio. V., a tal riguardo, O’Leary, S., «The curious case of frontier workers and study finance : Giersch», Common Market Law Review, n. 51, 2014, pag. 601-622, in particolare, pag. 69, e Turmo, A., «The pernicious influence citizenship rights on workers’ rights in the EU – The case of student finance», Social Justice, Brexit and Other Challenges, Cambien, N., Kochenov, D. e Muir, E. (a cura di), Brill/Nijhoff, 2020, pag. da 305 a 334.


31      Sentenza del 14 giugno 2012 (C‑542/09, EU:C:2012:346, punti 34 e 35).


32      Punti 38 e 39.


33      V., in particolare, sentenza Giersch e a. (punti 38 e 39 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, nella sentenza Bernini (punto 25), la Corte ha impiegato una formulazione equivalente, ossia il lavoratore «continu[a] a provvedere al sostentamento del discendente».


34      Si ricorda che le domande di pronuncia pregiudiziale presentate nell’ambito delle cause sfociate nella sentenza Depesme e a. si collocavano nel contesto delle modifiche apportate alla legislazione lussemburghese a seguito della sentenza Giersch e a. (punti da 12 a 16).


35      A titolo di richiamo, il legislatore dell’Unione ritiene che debbano essere considerati «familiari», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38, «i discendenti diretti [del cittadino dell’Unione] di età inferiore a ventuno anni o a carico e quelli del coniuge o del partner [registrato]». V. sentenza Depesme e a. (punti 51 e 57).


36      V. sentenza Depesme e a. (punti 57 e 64 nonché dispositivo). Per quanto riguarda il carattere unitario della nozione di «familiare» nel diritto dell’Unione menzionata alla nota precedente, la Corte ha preso in considerazione, da un lato, l’evoluzione della legislazione dell’Unione e la circostanza che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 si è limitato a riprendere, senza modifiche, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, e, dall’altro, il considerando 1, l’articolo 1, e l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54. Queste ultime disposizioni testimoniano la volontà del legislatore dell’Unione di riprendere, all’articolo 2 della direttiva 2004/38, la nozione di «familiare» come definita dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1612/68, il quale è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 492/2011. V., a tal riguardo, sentenza Depesme e a. (punti 46 e 47), nonché conclusioni dell’avvocato generale Wathelet in tali cause riunite (da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:430, paragrafi da 39 a 43).


37      V. sentenza Depesme e a. (punto 33).


38      Punti da 21 a 23 di tale sentenza.


39      V. sentenza Depesme e a. (punto 58). Una siffatta interpretazione estensiva è dovuta al fatto che la nozione di «lavoratore» – nonché quella di «attività retribuita» – è centrale nella definizione dell’ambito di applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal trattato. V. sentenze del 3 giugno 1986, Kempf (139/85, EU:C:1986:223, punto 13), e del 3 luglio 1986, Lawrie-Blum (66/85, EU:C:1986:284, punto 16).


40      V. sentenza Depesme e a. (punti 59 e 60). V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet in tali cause riunite (da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:430, paragrafo 67).


41      Sentenza Depesme e a. (punto 64 e dispositivo).


42      V. paragrafi 32 e 33 delle presenti conclusioni.


43      V., a tal riguardo, paragrafi da 37 a 40 nonché da 53 a 56 delle presenti conclusioni. V., su tale nozione, Jacqueson, C., «Any news from Luxembourg ? On student aid, frontier workers and stepchildren : Bragança Linares Verruga and Depesme», Common Market Law Review, n. 55, 2018, pag. da 901 a 922, in particolare pag. 917.


44      V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni. In tale sentenza, la Corte ha rilevato che un assegno familiare, come quello previsto dall’articolo 269, paragrafo 1, del codice della previdenza sociale, è versato per tutti i minori residenti in Lussemburgo nonché per tutti i figli dei lavoratori non residenti che abbiano un legame di filiazione con questi ultimi. Di conseguenza, tale assegno viene concesso prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, in base a una situazione definita per legge. V., a tal riguardo, articolo 1, lettera z), del regolamento n. 883/2004. Infatti, come sottolineato dalla Corte, detta prestazione rappresenta una contribuzione pubblica al bilancio familiare, destinata ad alleggerire gli oneri che derivano dal mantenimento dei figli. V. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti da 37 a 39). V., parimenti, sentenze del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito (C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 60), e del 21 giugno 2017, Martinez Silva (C‑449/16, EU:C:2017:485, punti 22 e 23, e la giurisprudenza ivi citata).


45      V. paragrafi da 27 a 34 delle presenti conclusioni. Una siffatta applicazione estensiva non sorprende: come sottolineato dall’avvocato generale La Pergola nelle sue conclusioni nella causa Meeusen (C‑337/97, EU:C:1999:38, paragrafo 19), le borse di studio e gli assegni familiari sono, in effetti, l’uno e l’altro interventi economici destinati alla crescita, al mantenimento e all’educazione dei figli.


46      V. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punto 18). A tal riguardo mi sembra opportuno rilevare che l’assegno familiare di cui a tale causa e alle presenti cause è dovuto fino al mese nel corso del quale il figlio compie 18 anni. Tuttavia, una proroga del pagamento dell’assegno è possibile fino ai 25 anni del figlio se questi prosegue studi corrispondenti ai criteri fissati dalla legislazione lussemburghese pertinente. V., a tal riguardo, https://cae.public.lu/fr/allocations/majorite-de-l-enfant/que-devez-vous-savoir-/prolongement-jusqu-a-l-age-de-25-ans.html.


47      V. sentenza Depesme e a. (punto 62).


48      V. nota 68 e paragrafo 60 delle presenti conclusioni.


49      V. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti 50 e 71).


50      V. nota 45 delle presenti conclusioni.


51      V., a tal riguardo, paragrafi 32 e 37 delle presenti conclusioni.


52      V. sentenza Depesme e a. (punto 62).


53      V. sentenza Depesme e a. (punti 59 e 60).


54      Sentenze Depesme e a. (punto 64 e dispositivo), nonché Caisse pour l’avenir des enfants (punti 50 e 71).


55      A tal riguardo ricordo che la Corte ha dichiarato, alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 883/2004, consistente nell’assicurare il coordinamento tra regimi nazionali distinti senza organizzare un regime previdenziale comune, che, se è vero che le persone che hanno diritto alle prestazioni familiari sono determinate conformemente alla normativa nazionale, gli Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione, nel caso di specie le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori; v. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punti 68 e 69).


56      V., a tal riguardo, nota 18 delle presenti conclusioni. È ovvio che, al di là di tale incompatibilità, un’interpretazione restrittiva della nozione controversa creerebbe situazioni in cui, all’interno della stessa famiglia, il lavoratore frontaliero, ossia il padre o la madre acquisiti del figlio del coniuge o del partner registrato, beneficerebbe di assegni familiari per fratellastri o sorellastre di tale figlio ma non per detto figlio. Tale aspetto era già stato sollevato dall’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nelle cause riunite Depesme e a. (da C‑401/15 a C‑403/15, EU:C:2016:430, paragrafi da 59 a 61).


57      V., a tal riguardo, sentenza Hocinx.


58      V. paragrafi da 27 a 35 delle presenti conclusioni.


59      V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni.


60      V. sentenza Lebon (punto 21).


61      V. sentenze Depesme e a. (punto 64 e dispositivo), nonché Caisse pour l’avenir des enfants (punti 50 e 71).


62      V. sentenze Lebon (punti da 21 a 23) e Depesme e a. (punto 58).


63      V., a tal riguardo, sentenze Depesme e a. (punto 51), e Caisse pour l’avenir des enfants (punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). V., parimenti, nota 36 delle presenti conclusioni.


64      V. sentenza Depesme e a. (punto 62).


65      V., in tal senso, sentenza Depesme e a. (punti 59 e 60).


66      Sentenze Depesme e a. (punto 64 e dispositivo), nonché Caisse pour l’avenir des enfants (punti 50 e 71).


67      Non propongo alla Corte di istituire una presunzione fondata sulla definizione di «familiare» prevista all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, secondo la quale i figli del coniuge o del partner registrato di età inferiore a 21 anni sono a carico del lavoratore frontaliero, e ciò per i seguenti motivi. Da un lato, come ho già menzionato al paragrafo 35 delle presenti conclusioni, mi sembra, che, benché si presuma che, ai sensi di tale disposizione, un figlio sia a carico fino ai 21 anni, la Corte abbia preferito utilizzare, nella sua giurisprudenza, l’espressione più ampia «provvedere al mantenimento» (v. giurisprudenza citata ai paragrafi 13 e da 28 a 31 delle presenti conclusioni). Dall’altro, per i motivi illustrati ai paragrafi da 62 a 64 delle presenti conclusioni, ritengo che, contrariamente a tale presunzione, quella fondata sul domicilio comune sia compatibile con le regole di priorità in caso di cumulo, previste al regolamento n. 883/2004.


68      Vale a dire la situazione in cui il figlio risiede tutto il tempo con il lavoratore frontaliero con il quale non ha un legame di filiazione.


69      Il domicilio comune parziale riguarda, segnatamente, le situazioni di affidamento condiviso tra i genitori biologici o adottivi del figlio. In tali ipotesi, il figlio risiede principalmente nel nucleo familiare formato dal lavoratore frontaliero e uno dei suoi genitori biologici o adottivi, soggiornando al contempo periodicamente presso l’altro genitore biologico o adottivo, per un periodo di tempo più limitato o per soggiorni più brevi nell’ambito di un diritto di visita e di alloggio (come i finesettimana alternati o alcune vacanze scolastiche), di un coaffido a residenza alternata o secondo qualsiasi altra modalità. Peraltro, taluni figli possono avere perso uno dei genitori, o non averlo mai conosciuto.


70      A tal riguardo mi sembra importante rilevare che, nel caso particolare dei giovani adulti sotto i 21 anni, tale presunzione non può modificare le condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato membro di impiego per la concessione degli assegni familiari. In particolare, l’assegno familiare in questione è dovuto, in linea di principio, fino all’età di 18 anni del figlio, con la possibilità di una proroga fino ai suoi 25 anni qualora quest’ultimo prosegua studi che rispondono ai criteri fissati dalla legislazione lussemburghese pertinente. V., a tal riguardo, nota 46 delle presenti conclusioni. Pertanto, nel caso in cui il figlio maggiorenne di età inferiore ai 21 anni interessato non sia più domiciliato con il lavoratore frontaliero a causa del proseguimento «dei suoi studi secondari o equivalenti» in un’altra città, tale lavoratore dovrebbe poter dimostrare, sulla base di altri elementi oggettivi, che, malgrado l’assenza di un domicilio comune, egli continua a provvedere al mantenimento del figlio.


71      Potrebbe trattarsi del caso eccezionale in cui dal fascicolo emerge chiaramente che, malgrado l’esistenza di un domicilio comune, il figlio non vive in una comunità familiare con tale lavoratore. Ad esempio, in situazioni particolari in cui: 1) detto lavoratore non contribuisca al pagamento dell’affitto o non sia il proprietario della casa o dell’appartamento che divide con il coniuge o il partner registrato e il figlio acquisito; e 2) non si faccia carico di nessuna delle spese comuni del nucleo familiare, vuoi in quanto egli utilizza la totalità della sua retribuzione a fini privati, vuoi in quanto da accordi conclusi dai genitori biologici o adottivi del figlio acquisito risulta che tutte le esigenze di quest’ultimo sono completamente coperte.


72      V. sentenza Caisse pour l’avenir des enfants (punto 41). V., parimenti, nota 18 delle presenti conclusioni.


73      Si ricorda che l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b, i), del regolamento n. 883/2004, relativo alla regole di priorità in caso di cumulo, dispone che «[q]ualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le (…) regole di priorità». In tal senso, «nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari: i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l'importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione». Il corsivo è mio. Ne consegue segnatamente, come spiegato dalla Commissione, che se un lavoratore frontaliero che lavora in Lussemburgo risiede con la moglie e il figlio di quest’ultima in Belgio, l’autorità competente belga versa un assegno familiare per il figlio alla madre. In tale situazione, il Lussemburgo interviene unicamente se l’assegno familiare da esso versato è più elevato rispetto a quello concesso dal Belgio e unicamente per la differenza.


74      A titolo di richiamo, l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, prevede che, «[i]n caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo». V., segnatamente, Morsa, M., op. cit., pagg. 352 e seg.

 

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