- La signora -OMISSIS- contestava l’esclusione sostenendo che i documenti sui quali si basava la valutazione (rapporti informativi) erano in parte non corretti o incompleti, e che non si dovesse considerare il rapporto informativo n. 4 del 30 marzo 2020, che non riportava il giudizio di “inferiore alla media”.
- Inoltre, lamentava che la pubblicazione del bando e i criteri di valutazione non potevano essere modificati in itinere dall’Amministrazione, e che si fosse oltrepassata la portata letterale del bando stesso, introducendo un requisito che non era previsto inizialmente.
- Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che le valutazioni riferite ai rapporti informativi e alle schede di valutazione fossero entrambe rilevanti e rappresentative del livello di attività svolta dal candidato nel biennio di riferimento.
- Ha inoltre escluso la sussistenza di mobbing o comportamenti vessatori, e ha affermato che le valutazioni devono essere riferite allo stato di fatto alla data di adozione del provvedimento impugnato (principio “tempus regit actum”). La documentazione relativa a periodi precedenti, dunque, è considerata irrilevante ai fini della valutazione corretta dell’idoneità al concorso.
- L’appellante ha contestato che il giudice di prime cure non abbia considerato una sentenza del T.A.R. X del 2023, che aveva annullato un decreto di rigetto di ricorso gerarchico riguardante un rapporto informativo relativo a un periodo di servizio precedente, in cui si contestava anche una denuncia di violenza sessuale contro il comandante.
- Ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avrebbe ampliato i criteri del bando, inserendo un requisito non previsto, e che i concorsi devono rispettare i criteri e le norme vigenti alla data di emanazione del bando, senza modifiche in itinere.
- Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la correttezza della sentenza del T.A.R. X.
- In particolare, ha osservato che l’interpretazione del bando e dei criteri di valutazione deve essere conforme alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione, e che le valutazioni riferite ai rapporti informativi e alle schede di valutazione sono entrambe utilizzabili, purché siano pertinenti e corretti.
- Ha inoltre sottolineato che la documentazione prodotta dall’appellante, anche se riferita a periodi precedenti, può essere considerata ai fini della valutazione complessiva, e che la decisione di esclusione si basava su elementi temporali e documentali corretti e coerenti.
- La pronuncia conferma il principio che le valutazioni e i rapporti informativi devono essere valutati nel rispetto del principio “tempus regit actum”, ossia al momento dell’adozione del provvedimento, senza considerare elementi passati o successivi che non siano pertinenti.
- La discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione dei criteri di valutazione e nella modifica delle regole del concorso, purché rispettosi della normativa vigente e dei principi di trasparenza e correttezza, è correttamente riconosciuta e rispettata dal Consiglio di Stato.
- La possibilità di considerare documenti anche relativi a periodi precedenti, qualora siano pertinenti, è ammessa, ma deve essere compatibile con l’intera disciplina del concorso e con i criteri di valutazione stabiliti nel bando.
Il Consiglio di Stato 2025 si pronuncia nel senso che l’esclusione della ricorrente, basata sulle valutazioni caratteristiche e sui rapporti informativi riferiti al biennio, è stata legittima e corretta. La sentenza conferma che le valutazioni devono essere fatte sulla base di documenti pertinenti e aggiornati al momento dell’adozione del provvedimento, e che eventuali elementi passati, purché comunque pertinenti, possono essere considerati se coerenti con le regole del concorso.
- La motivazione dell’esclusione, fondata sulla valutazione del livello di servizio nel biennio, è legittima.
- La considerazione delle valutazioni passate, e in particolare dei rapporti informativi, è compatibile con i principi di diritto.
- Le modifiche ai criteri di valutazione devono rispettare la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando; eventuali variazioni devono essere chiare e non apportate in modo arbitrario.
Questo commento evidenzia come il Consiglio di Stato abbia mantenuto un equilibrio tra l’autonomia dell’Amministrazione e la tutela dei diritti dei candidati, rispettando i principi di trasparenza, correttezza e legalità nel procedimento concorsuale.
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