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03 gennaio 2026

Il Consiglio di Stato 2025 ha esaminato il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) X che aveva respinto il suo ricorso contro l’esclusione dal concorso interno per i ruoli dei Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. La motivazione di tale esclusione si basava sul fatto che la ricorrente risultava aver riportato, nell’ultimo biennio, una valutazione caratteristica inferiore alla media, come previsto dal bando di concorso, e che questa valutazione si riferiva ai rapporti informativi e alle schede di valutazione compilate durante il servizio.

 

 

Il Consiglio di Stato 2025 ha esaminato il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS- avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) X che aveva respinto il suo ricorso contro l’esclusione dal concorso interno per i ruoli dei Vicebrigadieri dell’Arma dei Carabinieri. La motivazione di tale esclusione si basava sul fatto che la ricorrente risultava aver riportato, nell’ultimo biennio, una valutazione caratteristica inferiore alla media, come previsto dal bando di concorso, e che questa valutazione si riferiva ai rapporti informativi e alle schede di valutazione compilate durante il servizio.

  - La signora -OMISSIS- contestava l’esclusione sostenendo che i documenti sui quali si basava la valutazione (rapporti informativi) erano in parte non corretti o incompleti, e che non si dovesse considerare il rapporto informativo n. 4 del 30 marzo 2020, che non riportava il giudizio di “inferiore alla media”.

 

  - Inoltre, lamentava che la pubblicazione del bando e i criteri di valutazione non potevano essere modificati in itinere dall’Amministrazione, e che si fosse oltrepassata la portata letterale del bando stesso, introducendo un requisito che non era previsto inizialmente.

  - Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che le valutazioni riferite ai rapporti informativi e alle schede di valutazione fossero entrambe rilevanti e rappresentative del livello di attività svolta dal candidato nel biennio di riferimento.

 

  - Ha inoltre escluso la sussistenza di mobbing o comportamenti vessatori, e ha affermato che le valutazioni devono essere riferite allo stato di fatto alla data di adozione del provvedimento impugnato (principio “tempus regit actum”). La documentazione relativa a periodi precedenti, dunque, è considerata irrilevante ai fini della valutazione corretta dell’idoneità al concorso.

  - L’appellante ha contestato che il giudice di prime cure non abbia considerato una sentenza del T.A.R. X del 2023, che aveva annullato un decreto di rigetto di ricorso gerarchico riguardante un rapporto informativo relativo a un periodo di servizio precedente, in cui si contestava anche una denuncia di violenza sessuale contro il comandante.

 

  - Ha inoltre sostenuto che l’Amministrazione avrebbe ampliato i criteri del bando, inserendo un requisito non previsto, e che i concorsi devono rispettare i criteri e le norme vigenti alla data di emanazione del bando, senza modifiche in itinere.

  - Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la correttezza della sentenza del T.A.R. X.

 

  - In particolare, ha osservato che l’interpretazione del bando e dei criteri di valutazione deve essere conforme alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione, e che le valutazioni riferite ai rapporti informativi e alle schede di valutazione sono entrambe utilizzabili, purché siano pertinenti e corretti.

 

  - Ha inoltre sottolineato che la documentazione prodotta dall’appellante, anche se riferita a periodi precedenti, può essere considerata ai fini della valutazione complessiva, e che la decisione di esclusione si basava su elementi temporali e documentali corretti e coerenti.

  - La pronuncia conferma il principio che le valutazioni e i rapporti informativi devono essere valutati nel rispetto del principio “tempus regit actum”, ossia al momento dell’adozione del provvedimento, senza considerare elementi passati o successivi che non siano pertinenti.

 

  - La discrezionalità dell’Amministrazione nella gestione dei criteri di valutazione e nella modifica delle regole del concorso, purché rispettosi della normativa vigente e dei principi di trasparenza e correttezza, è correttamente riconosciuta e rispettata dal Consiglio di Stato.

 

  - La possibilità di considerare documenti anche relativi a periodi precedenti, qualora siano pertinenti, è ammessa, ma deve essere compatibile con l’intera disciplina del concorso e con i criteri di valutazione stabiliti nel bando.

Il Consiglio di Stato 2025 si pronuncia nel senso che l’esclusione della ricorrente, basata sulle valutazioni caratteristiche e sui rapporti informativi riferiti al biennio, è stata legittima e corretta. La sentenza conferma che le valutazioni devono essere fatte sulla base di documenti pertinenti e aggiornati al momento dell’adozione del provvedimento, e che eventuali elementi passati, purché comunque pertinenti, possono essere considerati se coerenti con le regole del concorso.

- La motivazione dell’esclusione, fondata sulla valutazione del livello di servizio nel biennio, è legittima.

- La considerazione delle valutazioni passate, e in particolare dei rapporti informativi, è compatibile con i principi di diritto.

- Le modifiche ai criteri di valutazione devono rispettare la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando; eventuali variazioni devono essere chiare e non apportate in modo arbitrario.

Questo commento evidenzia come il Consiglio di Stato abbia mantenuto un equilibrio tra l’autonomia dell’Amministrazione e la tutela dei diritti dei candidati, rispettando i principi di trasparenza, correttezza e legalità nel procedimento concorsuale.


 

 

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