- Ricorrente: OMISSIS OMISSIS OMISSIS
- Oggetto del ricorso: verbale di esclusione dal concorso per motivi di idoneità psico-fisica e la graduatoria definitiva.
- Normativa di riferimento: art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che disciplina i parametri fisici per l’ammissione ai concorsi nelle forze di polizia e forze armate.
- Risultato della verifica medica: indice di massa grassa (IMC) pari a 23,9%, compatibile con i parametri previsti dalla normativa.
- Decisione del TAR Lazio: accoglimento del ricorso, con riconoscimento che la verifica medica aveva accertato la conformità ai parametri previsti.
- Appello del Ministero: respinto dal Consiglio di Stato, confermando la correttezza della decisione di primo grado.
Il cuore della controversia risiede nella corretta interpretazione e applicazione dei parametri di massa grassa previsti dal regolamento. La normativa di riferimento, il d.P.R. 207/2015, stabilisce in modo preciso i limiti di IMC per l’ammissione ai concorsi, prevedendo che il valore di 23,9% rientri nella soglia di compatibilità.
Il TAR Lazio ha correttamente verificato che la verificazione medica ha accertato un IMC compatibile con i parametri, pertanto l’esclusione del ricorrente appare infondata e illegittima. La sentenza del TAR si basa sulla constatazione fattuale che il valore di massa grassa non eccedeva i limiti, e quindi la decisione di esclusione non poteva trovare giustificazione nella normativa.
Il ricorso aveva sostenuto che l’errore sui presupposti si fosse verificato nel procedimento di verifica medica, in quanto il valore di massa grassa sarebbe stato sottostimato o erroneamente calcolato. La sentenza ha respinto questa doglianza, confermando che le verifiche mediche avevano accertato correttamente i parametri.
In diritto, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 207/2015, la valutazione medica deve essere effettuata con strumenti e criteri oggettivi, e la verifica effettuata ha dimostrato che il ricorrente rispettava i requisiti.
La controversia si estende anche alla graduatoria di merito, che non includeva il ricorrente tra i vincitori. Il ricorrente sostiene che, essendo stato giudicato idoneo, avrebbe dovuto essere inserito tra i vincitori.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della corretta valutazione medica e delle norme applicabili, la graduatoria non poteva essere invalidata o modificata, poiché l’esclusione si basa su un accertamento di idoneità correttamente effettuato.
Il Consiglio di Stato ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.000,00, oltre accessori di legge. La condanna si basa sulla fondatezza del ricorso e sulla correttezza della decisione di primo grado.
- La sentenza conferma la correttezza dell’interpretazione dei parametri fisici stabiliti dalla normativa di settore.
- Evidenzia l’importanza di un accertamento medico oggettivo e conforme ai criteri stabiliti, a tutela dei diritti dei candidati.
- Riafferma la legittimità delle procedure di selezione e della graduatoria finale, che devono rispettare le verifiche di idoneità medica.
In conclusione, la pronuncia del Consiglio di Stato rafforza il principio che l’accertamento dei requisiti fisici deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e con strumenti affidabili, e che eventuali errori o travisamenti devono essere prontamente corretti in sede giurisdizionale, a tutela della legalità e dei diritti dei candidati.
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