I ricorrenti, vincitori di un concorso straordinario per l’accesso al ruolo dei vice sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, contestano la decisione amministrativa che ha stabilito come decorrenza giuridica ed economica delle loro promozioni la data di conclusione del corso formativo (un mese), anziché la data di disponibilità delle vacanze organiche, cioè 1.1.2008 o, in subordine, 1.1.2018.
Il motivo di ricorso si fondava su presunte violazioni di norme di legge, tra cui l’art. 20-quater del DPR 337/1982, e sul principio di legittimità e di affidamento, oltre a questioni di costituzionalità circa l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 95/2017.
Il TAR Lazio ha ritenuto corretta l’azione amministrativa, affermando che l’Amministrazione ha agito conformemente alla normativa applicabile, che prevedeva, per i concorsi straordinari, una decorrenza giuridica ed economica basata sulla conclusione del percorso formativo. La sentenza ha anche giudicato infondata la questione di costituzionalità sollevata, sostenendo che:
a) Il procedimento straordinario di promozione rientrava in un quadro di misure temporanee di riordino delle carriere, con specifica normativa transitoria e derogatoria rispetto alle regole ordinarie.
b) La normativa applicata, pur richiamando genericamente alcune norme (come l’art. 20-quater DPR 337/1982), era coerente con il quadro normativo complessivo e prevedeva la possibilità di interventi correttivi da parte del legislatore, data la natura straordinaria del procedimento.
Il caso evidenzia alcune questioni fondamentali:
1. Decorrenza giuridica ed economica nelle promozioni straordinarie
L’elemento centrale riguarda la data di decorrenza delle promozioni e delle ricostituzioni di ruolo. La sentenza conferma che, in presenza di procedure speciali e temporanee, la decorrenza può essere legata alla conclusione del percorso formativo, anche se ciò comporta una retrodatazione rispetto alla disponibilità delle vacanze organiche. Tale approccio si inserisce nel principio di certezza del diritto, purché rispettino le norme di legge e siano coerenti con le finalità della normativa speciale.
2. Validità delle misure straordinarie e loro compatibilità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che le misure straordinarie di riordino delle carriere, come quelle contemplate dal d.lgs. 95/2017, sono compatibili con la Costituzione, considerando:
- La loro natura temporanea e transitoria.
- La loro finalità di riforma delle strutture di carriera in un contesto di emergenza o di esigenze straordinarie.
- La possibilità di derogare alle norme ordinarie, purché tali deroghe siano motivate da esigenze di interesse pubblico e rispettino il principio di ragionevolezza.
3. La questione di legittimità costituzionale
L’argomento principale riguarda la risoluzione della questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 95/2017. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa fosse conforme alla Costituzione, in quanto:
- La procedura straordinaria di accesso ai ruoli (in questo caso, dei sovrintendenti tecnici) è stata adottata nell’ambito di un riordino complessivo delle carriere, con finalità di efficienza e di risposta alle esigenze di sicurezza e di gestione del personale.
- La normativa prevedeva un percorso di accesso diverso rispetto a quello ordinario, con requisiti e modalità differenziate, coerenti con le esigenze di flessibilità e di emergenza.
- La retroattività della decorrenza, comunque motivata e giustificata, non viola i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.
4. La discrezionalità amministrativa e il principio di affidamento
Il giudice ha evidenziato che l’Amministrazione ha agito nel rispetto del principio di buon andamento e di legittimo affidamento, considerando che:
- La normativa applicata era chiara e prevedeva specificamente la decorrenza dalla conclusione del percorso formativo.
- La procedura straordinaria era stata adottata in un quadro di esigenze temporanee e di riforma, con un margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione.
- La retrodatazione contestata non comportava un danno ingiustificato ai ricorrenti, né contravveniva alle norme di legge.
La sentenza del Consiglio di Stato conferma che, in ambito di procedure straordinarie di riforma delle carriere e di promozioni temporanee, la decorrenza giuridica ed economica può essere stabilita in modo diverso rispetto alle regole ordinarie, purché si agisca nel rispetto della normativa applicabile e dei principi costituzionali.
Il caso evidenzia l’importanza di considerare la natura temporanea e speciale delle norme di riordino, nonché il margine di discrezionalità dell’amministrazione in tali contesti. La decisione rafforza il principio che le misure di emergenza o di riforma, se motivate e rispettose dei principi fondamentali, sono compatibili con il quadro costituzionale.
Eventuali spunti di approfondimento:
- La compatibilità delle norme transitorie con i principi di uguaglianza e buon andamento.
- Il ruolo del principio di affidamento in procedure di riforma delle carriere pubbliche.
- La valutazione della legittimità costituzionale di norme di carattere temporaneo e straordinario.
- La tutela dei diritti dei lavoratori in contesti di riforma e riordino delle carriere pubbliche.
In sintesi, la sentenza rafforza la legittimità delle scelte amministrative in ambito di procedure straordinarie, purché rispettino i principi fondamentali e siano motivate da esigenze di interesse pubblico, compatibilmente con il quadro normativo e costituzionale.
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