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### 1. **Quadro normativo di riferimento**
- **Norme sulla malattia e l’obbligo di condotta**:
La normativa vigente (art. 55 del CCNL del personale delle Forze di Polizia, e regolamenti interni) impone ai dipendenti pubblici di rispettare le prescrizioni mediche e di astenersi da attività che possano compromettere il riposo e il recupero della salute. La partecipazione ad attività sportive, specie se intense come il calcio, può essere considerata incompatibile con lo stato di malattia, anche se non espressamente vietata dalla legge, ma comunque contraria ai doveri di correttezza e buona condotta.
- **Norme disciplinari**:
Il codice disciplinare prevede sanzioni per comportamenti contrari ai doveri di onestà, correttezza e rispetto delle norme sanitarie e di condotta. In particolare, l’art. 55 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 752, e successive modificazioni, stabiliscono che il dipendente pubblico deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme interne e delle prescrizioni mediche.
- **Regolamento interno e obblighi di trasparenza**:
Le norme interne delle forze di polizia prevedono che il dipendente, durante l’assenza per malattia, si astenga da attività non autorizzate che possano compromettere la sua condizione di salute o la credibilità delle certificazioni mediche rilasciate.
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### 2. **Valutazione della condotta del poliziotto**
- **Partecipazione a attività sportive durante la malattia**:
La condotta di aver giocato a calcio durante il periodo di malattia costituisce, di per sé, un comportamento gravemente in contrasto con l’obbligo di tutela della propria salute e di correttezza nei confronti dell’amministrazione. La partecipazione ad attività sportive, anche se “in forma di gioco”, implica comunque uno sforzo fisico e comporta rischi di aggravamento delle condizioni di salute, che può compromettere la corretta esecuzione delle funzioni pubbliche e la credibilità professionale.
- **Incompatibilità con lo stato di malattia**:
La scoperta che il dipendente ha continuato a giocare a calcio durante la malattia costituisce elemento aggravante e può configurare una violazione disciplinare più grave, poiché dimostra una condotta negligente e non rispettosa delle prescrizioni mediche.
- **Rilevanza delle regole del gioco**:
La tesi del ricorrente, circa “l’uso delle mani nel calcio”, non ha rilevanza ai fini disciplinari, poiché la questione riguarda la condotta durante il periodo di malattia, non le regole sportive del gioco. La partecipazione ad attività sportive durante il periodo di malattia costituisce comunque una violazione deontologica e disciplinare, indipendentemente dal rispetto delle regole del calcio.
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### 3. **Implicazioni sulla sanzione e sul ricorso**
- **Legittimità della sanzione pecuniaria**:
La sanzione di 1/30 dello stipendio è proporzionata e conforme alla gravità della condotta, considerato che si tratta di una violazione delle norme di comportamento e di correttezza durante il periodo di malattia. La decisione del Questore di comminare tale sanzione appare coerente con le linee guida disciplinari e con il principio di proporzionalità.
- **Respinta del ricorso al TAR**:
La decisione del TAR di respingere il ricorso si basa sulla constatazione che l’attività svolta dal poliziotto durante il periodo di malattia era incompatibile con lo stato di salute dichiarato e con le prescrizioni mediche. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che il comportamento negligente o fraudolento durante un periodo di malattia può giustificare sanzioni disciplinari e amministrative.
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### 4. **Aspetti penali e di responsabilità**
- **Responsabilità penale**:
Se si dimostra che il dipendente ha attestato falsamente il proprio stato di salute o ha agito con dolo, potrebbe configurarsi un’ipotesi di falso ideologico o materiale (art. 483 c.p.), o di abuso di certificazione medica (art. 371 c.p.). Tuttavia, nel caso in esame, la sanzione applicata si limita alla sfera disciplinare.
- **Responsabilità civile e disciplinare**:
La condotta può determinare anche responsabilità disciplinare, con eventuali sanzioni più severe, come sospensione o destituzione, qualora emergano elementi di dolo o grave negligenza.
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### 5. **Considerazioni finali e conclusioni**
- La condotta del poliziotto, consistente nel partecipare a un’attività sportiva durante il periodo di malattia, si configura come comportamento non conforme ai doveri di correttezza, buona condotta e rispetto delle norme sanitarie e disciplinari.
- La sanzione pecuniaria di 1/30 dello stipendio, comminata dal Questore, è proporzionata e giustificata, considerando la gravità della condotta e la necessità di mantenere elevati standard di disciplina e trasparenza tra i pubblici ufficiali.
- La decisione del TAR di respingere il ricorso si fonda sulla constatazione che l’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia era incompatibile con lo stato di salute dichiarato e con le prescrizioni mediche, rafforzando la legittimità della sanzione.
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**In sintesi**, il comportamento del poliziotto, che ha continuato a giocare a calcio durante il periodo di malattia, integra una violazione delle norme di disciplina e correttezza, giustificando la sanzione applicata e la decisione di respingere il ricorso. La tutela della salute pubblica, della credibilità delle istituzioni e il rispetto delle norme interne sono principi fondamentali che supportano la legittimità di tale intervento disciplinare.
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