La pronuncia della Cassazione n. 31675/2025 affronta il tema della ripartizione delle spese condominiali relative all’uso e alla manutenzione dell’ascensore, in particolare in presenza di locali commerciali che, pur non essendo abitativi, hanno accesso agli spazi comuni e alle aree di servizio come la terrazza.
Il riferimento normativo principale è l’art. 1123 c.c., che disciplina le spese di condominio, e i principi consolidati in giurisprudenza circa l’uso delle parti comuni e il criterio di ripartizione delle spese.
**2. La questione giuridica centrale**
Il punto decisivo della pronuncia è se i locali commerciali, che hanno accesso agli spazi comuni e alla terrazza, devono concorrere alle spese di gestione e manutenzione dell’ascensore, anche se non sono destinati ad uso abitativo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano inizialmente sostenuto che, pur avendo accesso agli spazi comuni, i locali commerciali non fossero tenuti a partecipare alle spese di ascensore, ritenendo che queste ultime fossero proporzionate all’uso abitativo.
La Cassazione, invece, chiarisce che il criterio principale per la ripartizione delle spese relative all’ascensore non può essere limitato all’uso abitativo, ma deve considerare anche la funzione ai fini dell’accesso ai locali stessi.
**3. La ratio decidendi della Cassazione**
La Suprema Corte afferma che:
- I locali commerciali che hanno accesso alle parti comuni e alla terrazza partecipano alle spese dell’ascensore, perché l’ascensore è uno strumento funzionale all’uso di tali locali, anche se non di residenza.
- La presenza di accesso agli spazi comuni e alle aree di servizio implica un utilizzo effettivo o potenziale dell’ascensore, nel senso che tale mezzo di trasporto contribuisce all’accesso ai locali stessi.
- La partecipazione alle spese deve essere proporzionata all’uso effettivo o al beneficio che deriva dall’ascensore, che, nel caso di locali commerciali con accesso diretto, è evidente.
- La distinzione tra uso abitativo e commerciale non può essere un criterio esclusivo di esclusione dalla contribuzione, soprattutto quando i locali sono dotati di accesso alle parti comuni e alle terrazze.
**4. Implicazioni pratiche e interpretative**
La sentenza chiarisce che:
- La partecipazione alle spese condominiali per l’ascensore si estende anche ai locali commerciali con accesso alle parti comuni, eliminando un’interpretazione restrittiva che escludeva tali locali dalla contribuzione.
- La ratio è quella di assicurare una ripartizione equa delle spese, considerando la funzionalità dell’ascensore come mezzo di accesso e di servizio per tutti i locali che vi hanno effettivo o potenziale beneficio.
- La presenza di accesso diretto alle aree comuni e alla terrazza è elemento determinante per qualificare i locali come aventi titolo a partecipare alle spese.
**5. Considerazioni conclusive**
In conclusione, la sentenza Cassazione n. 31675/2025 ribadisce un principio di equità e funzionalità: i locali commerciali che hanno accesso agli spazi comuni e alla terrazza devono concorrere alle spese dell’ascensore, in quanto usufruiscono dei servizi di trasporto e di accesso facilitato che l’ascensore garantisce.
Ciò rappresenta un importante orientamento interpretativo che amplia la nozione di “uso” e di “beneficio” per le parti comuni, contribuendo a una più corretta e giusta ripartizione delle spese condominiali.
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