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11 dicembre 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 39744/2025 affronta un aspetto delicato e frequentemente discusso nel diritto penale e in quello delle sanzioni amministrative relative alla guida in stato di ebbrezza: la possibilità di utilizzare i risultati degli esami biologici (come l'etilometro o i prelievi di campioni biologici) anche in presenza di un rifiuto del soggetto di prestare il consenso al prelievo.

 

 



La sentenza della Corte di Cassazione n. 39744/2025 affronta un aspetto delicato e frequentemente discusso nel diritto penale e in quello delle sanzioni amministrative relative alla guida in stato di ebbrezza: la possibilità di utilizzare i risultati degli esami biologici (come l'etilometro o i prelievi di campioni biologici) anche in presenza di un rifiuto del soggetto di prestare il consenso al prelievo.

**Contesto normativo**

L’articolo 186 del Codice della Strada disciplina i controlli per la verifica dello stato di ebbrezza, stabilendo che:

- La constatazione dello stato di ebbrezza può avvenire mediante accertamenti di laboratorio e analisi di campioni biologici prelevati sul posto o successivamente.
- Il rifiuto del soggetto di sottoporsi a tali accertamenti può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, conseguenze penali.

Tuttavia, la normativa prevede anche che i risultati degli esami possano essere utilizzati anche in assenza del consenso, in virtù di principi di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione degli incidenti stradali.

**La pronuncia della Cassazione n. 39744/2025**

La Corte di Cassazione, nel confermare e chiarire l’orientamento giurisprudenziale, afferma che:

> "In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza del consenso al prelievo di campioni biologici non è causa di inutilizzabilità degli esami compiuti."

In altre parole, anche qualora il conducente rifiuti di sottoporsi al prelievo, i risultati degli esami già effettuati sono comunque validi e utilizzabili ai fini probatori.

**Motivazioni della sentenza**

Le ragioni alla base di questa decisione sono le seguenti:

1. **Principio di tutela della sicurezza pubblica**: L’amministrazione e le autorità di polizia stradale hanno il dovere di prevenire incidenti e tutelare la collettività. La possibilità di utilizzare i risultati degli esami anche in presenza di un rifiuto garantisce l’efficacia degli accertamenti e la repressione dei comportamenti pericolosi.

2. **Precedenti giurisprudenziali consolidati**: La Cassazione ha più volte affermato che il rifiuto al prelievo non invalida automaticamente gli esami già compiuti, purché siano stati eseguiti nel rispetto delle procedure e delle garanzie del soggetto.

3. **Principio di legalità e proporzionalità**: La norma consente di utilizzare le prove acquisite anche in caso di rifiuto, senza che ciò implichi una violazione dei diritti fondamentali, considerando l’interesse superiore della collettività alla sicurezza stradale.

4. **Validità degli esami eseguiti con le procedure corrette**: La validità probatoria degli esami non dipende dal consenso, ma dalla corretta esecuzione delle procedure, che sono stabilite dalla legge e dalle linee guida tecniche.

**Impatti pratici**

- Il rifiuto del conducente di sottoporsi al prelievo non impedisce l’utilizzo dei risultati già ottenuti dagli accertamenti biologici.
- La procura o le autorità di polizia possono procedere con l’utilizzo di tali risultati per contestare la violazione e applicare sanzioni penali o amministrative.
- La sentenza rafforza la posizione delle autorità nel contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, anche in presenza di rifiuto.

**Conclusioni**

La Cassazione n. 39744/2025 rappresenta un importante chiarimento in materia di accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza. Conferma che la mancanza di consenso al prelievo di campioni biologici non ostacola l’utilizzabilità degli esami già svolti, garantendo così l’efficacia delle misure di prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi sulla strada.

**Riassunto**

- La mancanza di consenso al prelievo non rende inutilizzabili i risultati degli esami biologici già effettuati.
- Gli accertamenti eseguiti nel rispetto delle procedure sono validi e utilizzabili a fini probatori.
- La decisione rafforza l’autorità delle forze di polizia nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, anche in presenza di rifiuto. 

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