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11 dicembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 32096 del 2025 ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante la disciplina fiscale dell’imposta sulla pubblicità, in particolare in relazione all’imposizione dell’impianto pubblicitario e alla sua applicazione temporale.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 32096 del 2025 ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante la disciplina fiscale dell’imposta sulla pubblicità, in particolare in relazione all’imposizione dell’impianto pubblicitario e alla sua applicazione temporale.

**Contesto e normativa vigente**  
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, è stato introdotto il principio secondo cui l’imposta sulla pubblicità deve essere calcolata sull’intero impianto pubblicitario, e non più sui singoli messaggi o annunci pubblicitari. Questa modifica ha rappresentato un cambiamento sostanziale nel metodo di tassazione, allineando la disciplina a un’impostazione più strutturata e complessiva.

**Principio della non retroattività**  
Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che le norme fiscali, in assenza di espressa disposizione di retroattività, si applicano esclusivamente agli eventi, fatti e imposizioni verificatisi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, le norme più favorevoli o più restrittive non possono essere applicate retroattivamente, in modo da modificare la posizione giuridica consolidata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

**Applicazione al caso specifico**  
Nel caso in esame, risalente al 2015, la Corte ha stabilito che la tassazione deve essere effettuata secondo le norme vigenti in quel periodo, cioè sulla base della tassazione per singolo messaggio pubblicitario. La norma del 2025, che impone di tassare l’impianto nel suo complesso, non può essere applicata retroattivamente a fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore di tale disposizione.

**Conseguenze pratiche**  
- Per il periodo antecedente al 2025, resta valida la tassazione per singolo messaggio pubblicitario.  
- La nuova disciplina si applica esclusivamente a fatti successivi alla sua entrata in vigore, a meno che non si tratti di norme espressamente retroattive.  

**Conclusione**  
In sintesi, la sentenza conferma il principio generale secondo cui le modifiche normative in materia tributaria non si applicano retroattivamente, garantendo stabilità e certezza del diritto ai contribuenti. Per il 2015, quindi, la tassazione rimane quella prevista dalla normativa vigente all’epoca, ossia quella per singolo messaggio pubblicitario. 

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