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02 dicembre 2025

Tar 2025 - Il caso riguarda un soggetto che, nel XXX, aveva minacciato altre persone con una pistola Beretta 9×21 durante una lite stradale sulla autostrada XXXX, operando in modo ritenuto grave dall’Autorità di pubblica sicurezza (Prefettura), che aveva disposto il ritiro della licenza di porto d’armi e delle armi stesse. Successivamente, il procedimento penale a suo carico era stato archiviato, senza una condanna definitiva. La domanda del ricorrente era volta alla revoca del divieto di detenzione di armi imposto dalla Prefettura, sulla base del fatto che il procedimento penale si fosse concluso con archiviazione e che fosse trascorso un considerevole lasso di tempo (15 anni).

 

 

Tar 2025 - Il caso riguarda un soggetto che, nel XXX, aveva minacciato altre persone con una pistola Beretta 9×21 durante una lite stradale sulla autostrada XXXX, operando in modo ritenuto grave dall’Autorità di pubblica sicurezza (Prefettura), che aveva disposto il ritiro della licenza di porto d’armi e delle armi stesse. Successivamente, il procedimento penale a suo carico era stato archiviato, senza una condanna definitiva. La domanda del ricorrente era volta alla revoca del divieto di detenzione di armi imposto dalla Prefettura, sulla base del fatto che il procedimento penale si fosse concluso con archiviazione e che fosse trascorso un considerevole lasso di tempo (15 anni).

2. **Principio di diritto e motivazione del giudice amministrativo**

Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento amministrativo di ritiro delle armi e di divieto di detenzione anche dopo l’archiviazione del procedimento penale. Il ragionamento si basa su alcuni principi cardine:

- **Discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza**: La valutazione circa l’affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi è di natura ampiamente discrezionale e richiede una valutazione tecnico-discrezionale volta a garantire la sicurezza pubblica. Tale discrezionalità implica un’ampia libertà di scelta dell’amministrazione, che si fonda su parametri tecnici e di affidabilità del soggetto.

- **Finalità preventiva e cautelare**: Le misure di confisca, ritiro e divieto non sono sanzioni penali, ma provvedimenti di natura cautelare e preventiva, finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, indipendentemente dall’esito del procedimento penale. La loro legittimità non dipende dalla responsabilità penale accertata, bensì dalla valutazione di affidabilità e rischio di abuso.

- **Valutazione dell’affidabilità anche in assenza di condanna**: La giurisprudenza consolidata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814) afferma che l’inidoneità dell’individuo all’uso delle armi può essere legittimamente desunta anche in assenza di una condanna penale, sulla base di elementi di fatto e di un giudizio di affidabilità, che può essere negativo anche senza che ci sia un accertamento penale di responsabilità.

- **Inutilità dell’archiviazione e decorso del tempo**: L’archiviazione del procedimento penale non comporta automaticamente la revoca del divieto di detenzione armi, perché il rischio valutato dall’amministrazione si fonda su elementi di fatto già accertati al momento del provvedimento, e non sulla responsabilità penale. Il decorso di 15 anni dal fatto non costituisce, di per sé, motivo di revoca, a meno che non siano presenti motivazioni specifiche e motivate che giustifichino un cambio di valutazione.

3. **Giurisprudenza richiamata e interpretazione**

Il Tar si richiama a varie pronunce (ad esempio, Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041; Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 luglio 2023, n. 4014) che sottolineano come:

- La discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione di affidabilità e rischio di abuso delle armi sia ampia e finalizzata alla prevenzione;

- Le misure di ritiro e divieto sono di natura cautelare e preventiva, indipendenti dall’accertamento di responsabilità penale;

- La revoca di tali provvedimenti richiede motivazioni specifiche e un’attenta valutazione del rischio residuo, che può essere ancora presente anche in assenza di condanna o di un procedimento penale in corso.

4. **Conclusioni e implicazioni pratiche**

Il giudice amministrativo conferma la legittimità del provvedimento di ritiro e divieto di detenzione di armi anche dopo l’archiviazione del procedimento penale, evidenziando che:

- La valutazione di affidabilità e rischio di abuso delle armi rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione;

- La finalità cautelare e preventiva dei provvedimenti di questo genere consente di mantenere il divieto anche in assenza di condanna penale definitiva;

- La decorrenza del tempo, di per sé, non è motivo sufficiente per revocare il divieto, a meno che non emergano elementi nuovi e specifici che giustifichino un cambio di valutazione.

**In sintesi**, il Tar ha ribadito che il ritiro delle armi e il divieto di detenzione sono misure che rispondono a esigenze di tutela della sicurezza pubblica e che la loro legittimità può essere mantenuta anche quando il procedimento penale a carico del soggetto si concluda con archiviazione, purché sussistano elementi di affidabilità dubbia o di rischio di abuso, valutati dall’amministrazione in modo discrezionale e motivato.


 

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