L’istituto del comando, previsto dall’art. 1650 c.c., consente al datore di lavoro di impartire ordini di servizio al dipendente affinché esegua determinate attività, anche al di fuori dell’orario ordinario, e comporta una sorta di esercizio del potere gerarchico e organizzativo. Per tale ragione, la natura del comando si traduce in una responsabilità diretta del datore di lavoro per le attività svolte dal lavoratore sotto questa veste, anche in relazione a eventuali pretese retributive.
Nel caso di specie, la controversia riguardava il pagamento di retribuzione relativa a prestazioni straordinarie svolte in regime di comando. La Corte ha precisato che, in virtù della natura dell’istituto, il datore di lavoro di appartenenza è legittimato passivamente rispetto all’azione promossa dal lavoratore per il pagamento della retribuzione, nella specie riferita alle voci di straordinario. Ciò deriva dal fatto che, in virtù del rapporto di comando, il datore di lavoro risponde direttamente delle obbligazioni generali derivanti dall’attività svolta sotto il suo controllo e organizzazione.
In conclusione, la pronuncia evidenzia che, nel contesto del pubblico impiego, quando il lavoratore agisce per ottenere il pagamento di prestazioni svolte in regime di comando, il datore di lavoro è legittimato passivo, in quanto responsabile delle obbligazioni derivanti dall’attività organizzata sotto il suo potere direttivo. Tale orientamento rafforza il principio secondo cui il datore di lavoro pubblico, in presenza di attività svolte sotto il regime di comando, può essere chiamato in giudizio per il pagamento delle retribuzioni dovute, comprese quelle relative a prestazioni straordinarie.
In conclusione, la sentenza conferma la consolidata giurisprudenza secondo cui l’istituto del comando attribuisce al datore di lavoro una responsabilità diretta e una legittimazione passiva nei confronti delle pretese retributive dei dipendenti, in particolare per le attività svolte al di fuori dell’orario ordinario e remunerate come straordinario.
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