La sentenza n. 30616/2025 della Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità e dell’obbligo di risarcimento in occasione di un incidente stradale causato da un cane randagio, con particolare attenzione alle condizioni di avvistabilità ed evitabilità dell’animale. La pronuncia chiarisce che, qualora l’animale randagio fosse visibile e la sua presenza evitabile, il conducente potrebbe non essere responsabile e, conseguentemente, l’ente o soggetto responsabile del randagismo potrebbe non essere obbligato al risarcimento.
**2. Fatti e contesto della causa**
Nel caso di specie, un veicolo ha avuto un incidente stradale a causa di un cane randagio che si trovava sulla carreggiata. La controparte aveva citato in giudizio il Comune, ritenendolo responsabile per non aver adottato le misure necessarie per la gestione e il controllo dei cani randagi, e quindi per aver causato il danno.
**3. Argomentazioni della Suprema Corte**
- **Presenza dell’animale e sua evitabilità:** La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità del soggetto chiamato a risarcire il danno si fonda sulla mancanza di misure preventive efficaci. Nel caso di specie, l’animale era avvistabile e la presenza sulla strada poteva essere evitata, ad esempio attraverso segnaletica adeguata o interventi di controllo.
- **Dovere di diligenza del conducente:** La Corte ha evidenziato che l’automobilista ha il dovere di moderare la velocità e di prestare attenzione alla strada, specialmente in aree potenzialmente rischiose. Se l’animale era visibile e l’incidente si sarebbe potuto evitare con una condotta prudente, il conducente non può essere ritenuto totalmente responsabile.
- **Responsabilità del gestore del randagismo:** La sentenza afferma che la gestione del randagismo è di competenza del Comune o degli enti preposti, i quali devono adottare misure di controllo e prevenzione. Tuttavia, la semplice presenza di cani randagi non comporta automaticamente la responsabilità dell’ente se si dimostra che sono state adottate tutte le misure ragionevoli.
**4. Risultato della decisione**
La Cassazione ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata dal soggetto danneggiato, affermando che:
- Il cane era avvistabile e poteva essere evitato dall’automobilista.
- Il conducente ha adottato una condotta diligente e prudente, compatibile con le circostanze.
- Non sussiste, pertanto, la responsabilità del Comune o dell’ente gestore del randagismo in relazione alla presenza dell’animale.
**5. Implicazioni e principi di diritto**
La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali:
- **Responsabilità da fatto altrui:** L’ente responsabile del randagismo non è automaticamente responsabile per ogni incidente causato dai cani randagi, ma solo se non ha adottato misure di controllo che si rivelino insufficienti.
- **Evitabilità del rischio:** La presenza di animali sulla strada, se visibili e evitabili, riduce la responsabilità del conducente e può escludere quella dell’ente pubblico.
- **Diligenza del conducente:** Il conducente ha l’obbligo di mantenere un comportamento prudente, soprattutto in aree a rischio, e di adeguare la velocità alle circostanze.
**6. Conclusioni**
La pronuncia della Cassazione n. 30616/2025 rappresenta un importante principio giurisprudenziale in materia di incidenti stradali causati da animali randagi: la responsabilità del danno si limita a casi in cui l’animale non fosse visibile, fosse evitabile e il conducente non avesse adottato comportamenti diligenti. La sentenza rafforza il ruolo della prudenza del conducente e la necessità di un’efficace gestione del randagismo da parte delle autorità competenti per evitare responsabilità e controversie legali.
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**Note:** È importante considerare che ogni caso può presentare elementi specifici e che questa analisi si basa sulla sentenza citata e sui principi generali di diritto civile e responsabilità extracontrattuale applicabili.
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