Consiglio di Stato 2026 – la sentenza pone particolare attenzione agli aspetti processuali, probatori e di diritto sostanziale in materia di riconoscimento delle patologie tumorali come conseguenza del servizio militare, in applicazione della normativa di settore e delle recenti pronunce giurisprudenziali.
**1. Premesse e contestualizzazione normativa**
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 603 del Codice di Procedura Civile e dalle norme speciali di settore, quali l’art. 1, comma 2, della legge n. 319/1994 e le disposizioni legislative richiamate nel testo, che riconoscono un regime di presunzione relativa di causalità tra esposizione a determinati rischi professionali e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali, tra cui il OMISSIS di OMISSIS.
In particolare, la disciplina prevede che, in presenza di attività lavorative in ambienti o condizioni operative riconosciute come potenzialmente dannose, spetti all’amministrazione dimostrare che la patologia manifestatasi sia di origine extra-lavorativa, ovvero non correlata causalmente all’attività svolta. D’altro canto, per il soggetto richiedente il beneficio economico, grava l’onere di dimostrare che la patologia tumorale sia connessa alle attività svolte, attraverso elementi di prova scientifica e fattuale.
**2. Onere probatorio e elementi a carico del militare**
Secondo la giurisprudenza richiamata, in particolare le sentenze del Consiglio di Stato e la giurisprudenza amministrativa di merito, spetta al militare dimostrare, in sede di procedimento amministrativo e processuale, i seguenti elementi:
- **a1) Le attività lavorative concretamente espletate:** cioè le missioni svolte, i territori di impiego, le mansioni assegnate.
- **a2) La tipologia di servizio:** verificando che le attività rientrino tra quelle tipicamente riconosciute dalla legge, come missioni internazionali, impiego in poligoni di tiro, siti di stoccaggio di munizionamento, ecc.
- **a3) Le condizioni ambientali od operative:** che abbiano potenziato il rischio di insorgenza di patologie, ad esempio l’esposizione a micro e nanoparticelle, radiazioni ionizzanti, agenti chimici, ecc.
- **a4) La natura della patologia:** che questa sia di natura tumorale e, più nello specifico, si tratti di un OMISSIS di OMISSIS, con tutte le attestazioni mediche a supporto.
Sulla base di tali elementi, il militare può invocare la presunzione di causalità, superabile solo con la prova contraria da parte dell’amministrazione.
**3. La presunzione di causalità e la prova contraria**
L’art. 603 c.p.c. e la normativa specifica (ad esempio, la legge n. 319/1994) stabiliscono che, qualora il soggetto abbia svolto attività lavorative in condizioni riconosciute come pericolose, si presume, fino a prova contraria, che la patologia tumorale sia di origine professionale.
In questo contesto, la giurisprudenza sottolinea che:
- La presunzione è di natura relativa e può essere vinta dall’amministrazione mediante prova che dimostri l’origine extra-lavorativa della patologia, ad esempio, evidenziando fattori di rischio ambientale o genetici.
- La valutazione della causalità avviene secondo il criterio del “più probabile che non”, con riferimento alle acquisizioni scientifiche e alle circostanze concrete del caso.
- La mancata considerazione o valutazione di elementi scientifici rilevanti, come le evidenze sulla cancerogenicità delle nanoparticelle o delle radiazioni, può determinare l’illegittimità dell’atto amministrativo.
**4. La valutazione scientifica e il ruolo degli organi medico-legali**
Il giudizio dei C.V.C.S. (Consiglio di Valutazione delle Causalità Sanitarie) deve basarsi su dati scientifici aggiornati e su un’adeguata analisi delle evidenze disponibili. La giurisprudenza evidenzia che:
- I giudizi medico-legali devono considerare la letteratura scientifica internazionale e le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che classificano le micro e nanoparticelle di metalli pesanti come cancerogeni di classe I.
- La mancata considerazione di studi scientifici recenti, come quello israeliano richiamato, circa il nesso tra radiazioni ionizzanti e OMISSIS di OMISSIS, può rappresentare un viziato vizio di eccesso di potere, in quanto l’ente amministrativo non ha adeguatamente valutato tutte le fonti scientifiche pertinenti.
- La valutazione del rischio, in sede medico-legale, deve essere fatta in modo integrato, considerando anche le condizioni di esposizione (missioni di peacekeeping, utilizzo di armamenti già impiegati da truppe NATO) e le caratteristiche delle nanoparticelle rinvenute nei tessuti dell’appellante.
**5. La decisione e le sue implicazioni**
Il Consiglio di Stato, nel suo ragionamento, ha evidenziato che l’organo tecnico e il verificatore hanno omesso di rivalutare correttamente il nesso eziologico tra la patologia e i fattori di rischio noti e scientificamente riconosciuti, in particolare le nanoparticelle di metalli pesanti. La mancata attribuzione di valenza alle evidenze scientifiche e la superficiale considerazione delle condizioni di esposizione costituiscono vizi che inficiano la legittimità dell’atto impugnato.
Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto che, qualora si dimostri che le nanoparticelle rinvenute nei tessuti dell’appellante sono riconducibili a fattori di rischio previsti dai decreti presidenziali richiamati, e che l’esposizione si sia verificata in missioni riconosciute come potenzialmente dannose, ricorre il presupposto normativo per il riconoscimento della patologia come di origine professionale, salvo prova contraria rigorosa da parte dell’amministrazione.
**6. Conclusioni**
In conclusione, la sentenza evidenzia come il rispetto del principio di garanzia del soggetto esposto richieda che le valutazioni medico-legali siano condotte con rigore scientifico, considerando tutte le evidenze disponibili e le condizioni di esposizione specifiche. L’omessa o superficiale valutazione di studi scientifici rilevanti può determinare l’illegittimità dell’atto amministrativo, con conseguente accoglimento del ricorso.
**7. Nota finale**
**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.
Pubblicato il 11/08/2026
N. 06486/2026REG.PROV.COLL.
N. 03170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis, n.-OMISSIS- resa inter partes, concernente un mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e conseguente diniego di equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2026 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per la parte appellante, l’avvocato Pierpaolo De Vizio per l’avvocato OMISSIS OMISSIS OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 15277 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a) del decreto nr. 3119/N – Posizione n. 688817/A in data 3 ottobre 2018 del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, notificato al ricorrente tramite posta elettronica in data 4 ottobre 2018, nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente (“OMISSIS di OMISSIS trattato chirurgicamente con OMISSIS in attuale remissione di malattia”) non dipendente da causa di servizio, respingendo altresì la relativa domanda di equo indennizzo;
b) del relativo atto di trasmissione prot. n. M_D OMISSIS REG2018 00OMISSIS del 4 ottobre 2018;
c) di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, ivi espressamente compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 14249 del 2018, reso nell’adunanza n. 1238 del giorno 1° giugno 2018, e del parere del medesimo Comitato n. 20246 del 2018, reso in sede di riesame nell’adunanza n. 1394 del 26 settembre 2018.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, tra l’altro, che l’amministrazione non avrebbe considerato i fattori di rischio effettivi che hanno accompagnato i servizi svolti dal ricorrente nelle due missioni all’estero e, in particolare, in Afghanistan durante la missione “OMISSIS OMISSIS”; che a ciò deve aggiungersi l’esposizione a sostanze inquinanti, il calo delle difese immunitarie, l’uso di solventi chimici, lo stress derivante dall’avvertito pericolo di attacchi armati. Evidenzia che la cancerogenicità delle nano particelle di metalli pesanti sarebbe dimostrata da numerosi studi scientifici ed evidenzia l’esito dell’“indagine OMISSIS di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x”, svolta dal Dott. -OMISSIS- dei Laboratori della OMISSIS”.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis) ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto avendolo reputato infondato;
- ha compensato le spese di lite;
4. In particolare, il Tribunale ha evidenziato l’esito della disposta verificazione a cura della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, la quale è pervenuta alla conclusione che, nella specie, il OMISSIS di OMISSIS non può essere correlato alla esposizione all’uranio impoverito; l’esposizione a tale sostanza è stata peraltro esclusa sia nel territorio dell’Afghanistan e del Libano sia nei poligoni militari nazionali mentre, per quanto riguarda i vaccini “per loro natura, stimolano e rafforzano le difese immunitarie e non le indeboliscono”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 marzo 2023 e depositato il 6 aprile 2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 7-27) così rubricato: Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Erroneità dell’impugnata sentenza per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere degli atti impugnati per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione.
5.1. In particolare, parte appellante ha dedotto che l’Organo tecnico ed il Verificatore, anziché provvedere alla rivalutazione del nesso eziologico tra la patologia sofferta ed i vari fattori di rischio, considerati ormai noti e provati, hanno escluso il nesso di causalità invocando fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame. Ha, altresì, sottolineato la patogenicità dell’inalazione di micro e nano particelle di metalli pesanti alla quale l’appellante è stato esposto, tant’è che le polveri ambientali di dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron (come appunto quelle rivenute nei tessuti ammalati dell’appellante) sono “da considerarsi come cancerogeni di classe I (51), vale a dire cancerogeni certi”. Ha, quindi, richiamato precisi precedenti di questo Consiglio di Stato (sentenze n. 7564/2020, n. 7578/2020, n. 1661/2021, n. 715/2023) e deduce che il Verificatore avrebbe totalmente omesso di considerare ed attribuire la dovuta valenza alla concretizzazione del rischio tipizzato dal Legislatore: le micro e nanoparticelle alle quali è stato esposto l’appellante coincidono con quelle espressamente previste dal d.P.R. 37/2009, d.P.R. 90/2010 e d.P.R. 40/2012. Sottolinea che l’appellante è stato impiegato nei suddetti territori, in missioni di peace making e peace keeping allorché detto armamento era già stato utilizzato da parte delle truppe NATO. Ha richiamato, altresì, “un recentissimo studio israeliano” circa il nesso eziologico tra le radiazioni ionizzanti ed il OMISSIS di OMISSIS e lamenta che il T.a.r. non si è espresso circa la incongruità e la potenziale nocività delle vaccinazioni alle quali l’appellante è stato sottoposto.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 27 gennaio 2025 il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
8. Con ordinanza n. 1843 del 4 marzo 2025, il Collegio ha disposto quanto segue:
<< Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., stabilire quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Responsabile della Fondazione IRCCS – Istituto tumori di Milano, con facoltà di delega ad operatore sanitario munito dei necessari titoli di studio e competenze;
b) il quesito a cui il verificatore dovrà rispondere è il seguente: se, secondo le risultanze scientifiche che costituiscono patrimonio acquisito dalla comunità scientifica e tenuto conto di tutti gli elementi fattuali acquisiti in atti ( sia soggettivi, afferenti alla persona danneggiata, sia oggettivi, concernenti il servizio prestato, etc) sia configurabile il nesso di causalità ovvero di concausalità rilevante tra la patologia (OMISSIS di OMISSIS) da cui l’odierno appellante è risultato affetto ed il servizio prestato a causa dell’esposizione a sostanze radioattive, con facoltà di ripetere ogni accertamento all’uopo espletato nel corso dei precedenti accertamenti e di compulsare ogni atto del fascicolo, nonchè di chiedere in visione eventuale ulteriore documentazione rilevante ai fini della risoluzione del quesito alle parti processuali;
riferirà altresì in ordine ad ulteriori, eventuali, elementi, utili per l’accertamento dei fatti di causa e per una risposta compiuta al quesito rivolto dal Collegio.
- la verificazione dovrà aver luogo in contraddittorio fra le parti, che dovranno essere all’uopo preavvisate, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- entro il termine di inizio delle operazioni di verificazione le parti potranno nominare propri consulenti tecnici;
- dovrà essere corrisposto al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a., un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 2.000,00, posto provvisoriamente a carico di parte appellante;
- entro l’ulteriore termine di giorni 30 dalla conclusione dell’esame dei documenti il verificatore trasmetterà alle parti ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte, uno schema della propria relazione;
- entro i successivi 30 giorni le parti potranno trasmettere al verificatore le loro eventuali osservazioni e conclusioni;
- entro i successivi 30 giorni il verificatore depositerà in segreteria la relazione conclusiva, unitamente alla nota relativa ai costi sostenuti ed ai compensi spettanti, ai sensi del d.p.r. n.115/2002;
- le amministrazioni intimate presteranno ogni assistenza necessaria al verificatore, anche attraverso i propri uffici, ponendo a disposizione entro il termine di inizio delle operazioni di verificazione tutta la documentazione riferita al contenzioso in epigrafe nonché tutta la documentazione necessaria che il verificatore riterrà di chiedere; >>.
10. In data 3 dicembre 2025 è stata depositata in atti la relazione di verificazione.
11. In data 12 giugno 2026 parte appellata ha depositato memoria al fine di invocare il rigetto del gravame, evidenziando la mancata produzione da controparte di documentazione attestante la configurabilità del nesso di causalità o di concausalità tra la patologia da cui l’appellante è risultato affetto (OMISSIS di OMISSIS) ed il servizio prestato a causa delle sostanze radioattive.
12. In data 15 giugno 2026 è stata prodotta agli atti di causa la relazione medica in ordine ai fatti di causa.
13. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 14 luglio 2026, è stata trattenuta in decisione.
14. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare fondato.
15. Il quadro censorio che connota l’appello in esame, come traspare da quanto riportato in premessa, si fonda sull’assunto secondo cui vi sarebbe un nesso eziologico tra la patologia sofferta dal signor -OMISSIS- (OMISSIS di OMISSIS) ed i vari fattori di rischio connessi dell’inalazione di micro e nano particelle di metalli pesanti.
Ai fini della disamina di quanto dedotto nel senso della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo occorre, in via preliminare, prendere atto del preciso orientamento dell’Adunanza plenaria, secondo cui “Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia” (cfr. sentenza n. 12 del 7 ottobre 2025).
Tale principio è stato, di recente, ribadito da questa sezione II (sentenza n. 651 del 26 gennaio 2026), che così si è espressa:
<< ...la questione è stata risolta dall’Adunanza plenaria nel senso di aderire all’orientamento per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a favore del soggetto una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile solo se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
10.2. All’affermazione del principio sopra riportato, la Plenaria è giunta sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per «infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali ed operative» nelle quali si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero per il personale «impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti», il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare e dalla relativa disciplina regolamentare (artt. 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale diversi da quelli insiti nella prestazione del servizio nei ricordati ambienti contaminati.
10.3. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale: a1) le attività lavorative in concreto espletate; a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento); a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia; a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a «infermità o patologie tumorali» contratte «per le particolari condizioni ambientali od operative» basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (“post hoc ergo propter hoc”), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la etiopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del più probabile che non - la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto, i giudizi medico-legali dei C.V.C.S. qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio “del più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa. >>.
16. Alla luce di tali coordinate, risulta il gravame fondato, dovendosi in primo luogo prendere atto di quanto emerge dagli atti di causa in ordine al servizio svolto dall’odierno appellante (due missioni all’estero), alla esposizione a fattori di rischio potenziali (nanoparticelle) ed alla patologia riscontrata (OMISSIS di OMISSIS).
Ebbene, il verificatore, all’esito degli accertamenti all’uopo espletati, ha rilevato quanto segue:
<< I risultati di questi due studi sono stati tuttavia parzialmente messi in discussione da uno studio successivo [8] pubblicato nel 2019 e che, al netto di alcuni irrisolti problemi metodologici principalmente legati ad alcune carenze nelle fonti informative utilizzate,
appare al momento lo studio statisticamente più solido, comprensivo della popolazione più ampia e inclusivo di militari italiani di Esercito, Aeronautica, Marina e Arma dei Carabinieri impiegati in missioni estere anche al di fuori dell’area balcanica nel periodo dal 1996 al 2012. L’intero studio è basato sul confronto tra due coorti, quella dei militari impiegati in missione e quella dei militari appartenenti alla medesima arma nello stesso arco temporale ma mai impiegati in missioni estere (missionari versus non missionari). Tale studio riporta un incremento di incidenza complessiva di patologia tumorale nella popolazione di militari missionari rispetto ai militari non missionari per l’intero periodo di osservazione: in particolare, per i militari dell’Esercito Italiano, Arma di appartenenza del Graduato Scelto -OMISSIS-, il tasso di incidenza standardizzato (Standardized Incidence Rate, SIR) risulta pari al 68.7 nei missionari rispetto al 56.2 dei non missionari (SIRm missionari vs non missionari: 116.2 con intervallo di confidenza al 90%: 18.1-125.6). Una differenza statisticamente significativa a sfavore dei missionari è stata registrata anche per l’incidenza del OMISSIS di OMISSIS tra gli appartenenti all’Esercito (SIRm: 104,5; IC90% 81,2-132,6), e tale differenza è risultata più evidente nel periodo 1996-2004. Tra i risultati dello studio, questo rappresenta il più significativo in relazione al quesito posto sul Graduato Scelto -OMISSIS- al netto dei distinguo sui periodi esaminati, considerato che la partecipazione a missioni militari all’estero per il soggetto è iniziata nel settembre 2012, e potrebbe far propendere a favore di un possibile nesso di concausalità tra il servizio prestato dal soggetto e lo sviluppo del OMISSIS di OMISSIS da cui è successivamente risultato affetto. Tale ipotesi risulterebbe peraltro compatibile con l’intervallo trascorso tra l’inizio delle partecipazioni a missioni estere, e quindi all’esposizione a sostanze radioattive ad esse correlata, e la patologia linfoproliferativa successivamente diagnosticata (2012-2016). >>.
Va poi evidenziato che il verificatore ha confermato le sue conclusioni alla luce della documentazione clinica prodotta, ribadendo che non sussistono elementi che consentano di escludere il nesso eziologico, e pertanto risultano sussistenti i presupposti dell’invocato beneficio economico secondo il ripercorso orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito di apposita pronuncia dell’Adunanza plenaria.
17. Tanto premesso, va accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure ed annullati gli atti impugnati (in primis il decreto nr. 3119/N – Posizione n. 688817/A).
18. Stante l’assoluta particolarità della vicenda, le spese del doppio grado di giudizio sono suscettibili di essere compensate. Le spese in favore del verificatore, comprensive di quelle già corrisposte, sono da quantificarsi con apposito decreto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3170/2023), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. Spese al verificatore da quantificarsi con apposito decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Luigi Massimiliano Tarantino
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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