Sentenza del 22/12/2025 n. 950/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
I criteri per l’accertamento della residenza fiscale ai fini dell’imposizione IRPEF
Ai fini dell’assoggettabilità a tassazione ordinaria ai fini IRPEF del reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero, occorre valutare preliminarmente effettivi criteri di collegamento fisico e sostanziale del contribuente con il territorio di ciascun Stato, nonché l'applicazione delle disposizioni convenzionali internazionali in materia di divieto di doppia imposizione.
Così ha statuito la Corte piemontese, ribaltando la decisione del giudice di prime cure che aveva considerato corretto l’agire dell’Amministrazione finanziaria la quale aveva localizzato fiscalmente il soggetto in Italia esclusivamente sulla base del dato formale dell’iscrizione nella Anagrafe della popolazione residente.
Tuttavia, in tema di residenza fiscale, l'imposizione va ancorata all'esistenza di un collegamento fisico tra il contribuente e il territorio dello Stato e, pertanto, la localizzazione in Italia della residenza anagrafica non basta a provare il domicilio quale sede principale di affari e interessi della persona fisica (come confermato da Cass. civ. 4 maggio 2021n. 11620).
Nel caso di specie risulta dirimente ai fini della risoluzione della questione l’applicazione della c.d. "Convenzione contro le doppie imposizioni" Italia – Francia, ed in particolare la disposizione dell’art. 4 che stabilisce i criteri per determinare la residenza fiscale nei casi di doppia residenza, facendo prevalere il centro degli interessi vitali del contribuente. L'imposizione fiscale italiana, non potendo essere basata esclusivamente sull'iscrizione anagrafica, è stata quindi esclusa, con l'accoglimento delle ragioni del contribuente.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.
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