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23 giugno 2026

Cassazione 2026 - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresenta un pilastro nel diritto a tutela delle persone con disabilità, riconoscendo, tra le altre cose, permessi lavorativi retribuiti per l’assistenza di familiari disabili. In particolare, l’art. 33, co. 3, stabilisce che i permessi siano riconosciuti in misura di tre giorni al mese, con finalità di garantire la continuità delle cure e dell’assistenza in ambito familiare. La ratio della norma è quindi di favorire la presenza e l’intervento diretto del lavoratore in favore del familiare disabile, in modo da assicurare il suo benessere e la sua tutela.

 

 

Cassazione 2026 - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresenta un pilastro nel diritto a tutela delle persone con disabilità, riconoscendo, tra le altre cose, permessi lavorativi retribuiti per l’assistenza di familiari disabili. In particolare, l’art. 33, co. 3, stabilisce che i permessi siano riconosciuti in misura di tre giorni al mese, con finalità di garantire la continuità delle cure e dell’assistenza in ambito familiare. La ratio della norma è quindi di favorire la presenza e l’intervento diretto del lavoratore in favore del familiare disabile, in modo da assicurare il suo benessere e la sua tutela.

2. Finalità e valori costituzionali

L’uso di tali permessi si inserisce in un contesto di valori costituzionali di fondamentale rilievo:

- Art. 2 Cost.: tutela dei diritti inviolabili dell’individuo, tra cui il diritto alla salute e all’assistenza.
- Art. 32 Cost.: diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.
- Principi di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, che sottendono la tutela delle persone più vulnerabili, come i disabili, e il supporto delle famiglie.

3. La ratio della legge e il nesso tra permesso e assistenza

La Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto ai permessi è finalizzato prioritariamente a garantire la continuità delle cure e dell’assistenza del disabile in ambito familiare. Pertanto, l’uso dei permessi deve essere in relazione diretta con tale finalità. È fondamentale che sussista un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e la funzione assistenziale verso il disabile, senza che sia richiesto un’assistenza strettamente continuativa o esclusiva.

4. La natura dell’assistenza e il suo ambito di applicazione

L’assistenza non si esaurisce con la presenza fisica costante accanto al disabile, né richiede un’attività esclusivamente di tipo diretto e continuo. Può comprendere attività complementari, amministrative, pratiche o di supporto, purché siano svolte nell’interesse del disabile stesso. La nozione di assistenza si amplia così a tutte le attività che, anche indirettamente, contribuiscono al benessere del familiare disabile.

5. La libertà nell’utilizzo dei permessi e le modalità di impiego

L’utilizzo dei permessi non è soggetto a rigide misurazioni temporali o a una corrispondenza oraria precisa. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che:

- È possibile svolgere attività diverse, anche di carattere amministrativo o pratico, nell’ambito dei permessi, purché finalizzate all’assistenza del disabile.
- La valutazione sulla legittimità dell’uso dei permessi spetta al giudice di merito, che deve verificare se le modalità di impiego sono coerenti con la finalità assistenziale e non configurano abuso del diritto.

6. L’abuso del diritto e le conseguenze disciplinari e legali

L’utilizzo dei permessi per finalità estranee all’assistenza del disabile, in particolare per finalità prettamente personali o di altra natura, integra un abuso del diritto. Tale condotta:

- Violenta i principi di correttezza e buona fede nei rapporti di lavoro.
- Può determinare il licenziamento per giusta causa, poiché il comportamento del lavoratore si configura come grave inadempimento e violazione delle obbligazioni contrattuali e deontologiche.
- Può anche comportare conseguenze di natura disciplinare e, in alcuni casi, di natura penale, qualora si accerti che si è trattato di comportamento fraudolento o di truffa ai danni dell’ente previdenziale.

7. La giurisprudenza di Cassazione e le recenti pronunce

La Cassazione ha più volte sottolineato che:

- La fruizione dei permessi deve essere funzionale all’assistenza del disabile, e non può essere utilizzata come strumento per finalità personali.
- Non è richiesta una corrispondenza temporale precisa tra il periodo di permesso e l’attività di assistenza, purché si dimostri che l’uso dei permessi sia stato finalizzato alla tutela del disabile.
- È ammesso svolgere attività di supporto anche in modo indiretto, purché nell’interesse del disabile.

8. Conclusioni

L’utilizzo corretto dei permessi ex legge 104/1992 richiede che il lavoratore dimostri come il suo impiego sia orientato alla cura e all’assistenza del familiare disabile, rispettando i principi di buona fede e correttezza. L’abuso del diritto, ovvero l’impiego di tali permessi per finalità estranee alla tutela del disabile, oltre a ledere il principio di solidarietà e di tutela costituzionale, può comportare conseguenze disciplinari e legali severe, tra cui il licenziamento per giusta causa.

In definitiva, la normativa e la giurisprudenza concordano nel ritenere che il rapporto tra permesso e assistenza deve essere autentico, funzionale e verificabile, con un’attenzione particolare a non consentire comportamenti fraudolenti o strumentali. La corretta interpretazione e applicazione di tali principi sono fondamentali per tutelare sia i diritti dei lavoratori che quelli dei disabili e delle loro famiglie.


CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 7 maggio 2026 n. 13155
 Svolgimento del processo
1.La Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva respinto il ricorso di OMISSIS, dipendente del OMISSIS OMISSIS Srl con mansioni di autista/magazziniere, volto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in data 6 settembre 2023.
Il provvedimento espulsivo traeva origine d all’esito di accertamenti investigativi dai quali era emerso un abuso, da parte del lavoratore, dei permessi fruiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per l’assistenza alla madre disabile. In particolare, veniva contestato allo OMISSIS che, nelle giornate del 7 e 14 luglio 2023, a fronte di permessi richiesti per la fascia pomeridiana, egli avesse dedicato alla cura del familiare tempi del tutto irrisori (rispettivamente 30 e 38 minuti), destinando il resto del tempo ad attività personali presso la propria abitazione o comunque estranee alle finalità assistenziali.
1.1. La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che la condotta del dipendente integrasse un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Il giudice del gravame ha rilevato come la maggior parte del tempo dei permessi fosse stata utilizzata per finalità diverse da quelle per cui il beneficio è concesso, evidenziando altresì che il lavoratore non aveva fornito prova né argomenti persuasivi circa lo svolgimento di attività di assistenza cosiddetta “indiretta”.
1.    Avverso tale sentenza OMISSIS propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso il OMISSIS OMISSIS Srl.
La Consigliera delegata ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisandone la manifesta infondatezza in quanto la decisione impugnata risulta conforme ai consolidati principi di legittimità in materia di abuso dei permessi ex lege n. 104/1992.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito della presente ordinanza.
Motivi della decisione
1.L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2119 del codice civile e dell’art. 33 della legge n. 104/1992, nonché l’omessa motivazione su fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Il ricorrente lamenta un errore di sussunzione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero applicato criteri puramente aritmetici senza considerare il contesto complessivo dell’assistenza, l’anzianità di servizio e la mancanza di dolo.
Il motivo è inammissibile.
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità della promiscua formulazione di censure basate sulla sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, quali la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.). Tale mescolanza di profili incompatibili risulta estranea alla natura del giudizio di legittimità, in quanto demanda impropriamente a questa Corte il compito di isolare e dare forma giuridica alle singole lagnanze del ricorrente, nel tentativo di sollecitare una revisione nel merito della controversia (Cass. n. 3397 del 2024).
1.1. Nella specie, le censure, veicolate promiscuamente mediante il ricorso alla violazione di legge ed all’omesso esame di fatti decisivi mirano, nella sostanza, ad una rivalutazione in fatto delle conclusioni raggiunte dalla Corte d’Appello che deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità.
Sotto il profilo del sindacato sulla motivazione, occorre poi rilevare che il presente giudizio è soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (applicabile alla c.d. “doppia conforme”), il quale preclude la deducibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) qualora la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado fondandosi sulle medesime ragioni di fatto.
Tale preclusione opera non solo in presenza di una coincidenza testuale tra le due pronunce, ma ogniqualvolta esse condividano il medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali, a nulla rilevando che il giudice di secondo grado abbia integrato la motivazione con argomenti ulteriori o precisazioni a supporto della decisione (Cass. n. 7724/2022). Ne consegue che restano sottratte al vaglio di legittimità tutte le censure volte a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda storica, rimanendo il sindacato di questa Corte circoscritto al solo rispetto del “minimo costituzionale” della motivazione, secondo i rigorosi limiti delineati dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8053/2014).
Le circostanze invocate dal ricorrente (quali l’incensuratezza o i tempi di percorrenza) costituiscono questioni fattuali nuove o rivalutazioni del merito non consentite in sede di legittimità.
1.    Nel merito, il ricorso è comunque manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte.
In merito ai permessi ex legge n. 104 del 1992, il Collegio sottolinea di condividere l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 15029 del 2025; Cass. n. 5906 del 2025), secondo cui il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462, 7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).
Come ha recentemente precisato questa Corte (Cass. n. 22523 del 2024), il permesso di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 33, è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 11999 del 2024; Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 23434 del 2020; Cass. n. 1394 del 2020; Cass. n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; n. 19217 del 2016; n. 8784 del 2015).
Invero, in base alla ratio della legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, che è quella di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare” (v. Corte Cost., sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018) e senza che sia necessaria una esatta coincidenza con l’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono (posto che, come Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 8306 del 2023, e Cass. n. 12679 del 2024, sottolineano, la norma delinea “permessi giornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”).
1.    Considerato che questo istituto consente di realizzare i valori di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3 cit., elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, “senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati” (Cass. n. 7306 del 2023), beneficio (anche marginale) dell’invalido assistito che, nel caso di specie, non è stato accertato.
3.1. Nella specie, posto che l’assistenza non deve essere necessariamente intesa come presenza costante accanto al disabile, potendo comprendere attività complementari, purché svolte nell’interesse di quest’ultimo, nondimeno, è stato accertato che lo OMISSIS ha dedicato alla madre solo il 17,5% del tempo di permesso richiesto (84 minuti complessivi su 480 nelle due giornate), destinando la quasi totalità del tempo a finalità personali.
Il giudizio di gravità dell’inadempimento e di proporzionalità della sanzione espulsiva, fondato sulla reiterazione dell’abuso e sulla violazione dei doveri di buona fede, appare logicamente motivato e insindacabile in questa sede.
1.    Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
4.1. Ricorrono i presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 96, commi 3 e 4, del codice di procedura civile, atteso che l’impugnazione risulta manifestamente infondata a fronte della conforme proposta di definizione anticipata formulata dal Consigliere delegato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte della somma di Euro 2000,00 ai sensi dell’articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2000,00 ai sensi dell’articolo 96, comma 4, del medesimo codice.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

 

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