Cassazione 2026 - La sentenza in oggetto affronta il delicato tema della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione a condotte verbali e comportamentali di cittadini nei confronti delle forze dell’ordine, con particolare attenzione alle espressioni di sfida o provocazione rivolte agli agenti.
**Fatti e contesto**
Nel caso esaminato, un automobilista, sottoposto a controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza, avrebbe rivolto agli stessi frasi quali: “non sapete chi sono io” e “togli la divisa poi vediamo”. Tali espressioni sono state interpretate come manifestazioni di sfida o di sfida verbale, ma non come minacce concrete o intimidazioni rivolte agli agenti.
**Analisi giuridica**
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., si configura quando chiunque, nel corso di un’operazione di pubblica sicurezza, oppone resistenza o ostacola l’azione di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, con comportamenti attivi o passivi che ne rendano difficile o impossibile l’adempimento.
**Valutazione delle frasi pronunciate dall’automobilista**
La Cassazione, con la decisione in commento, ha precisato che espressioni come “non sapete chi sono io” o “togli la divisa poi vediamo” sono qualificabili come volgari o provocatorie, ma non sono di per sé sufficienti a integrare una minaccia o una resistenza concreta. Tali frasi rappresentano manifestazioni di sfida verbale, che, seppur irriguardose, non raggiungono il livello di comportamenti ostativi o minacciosi tali da ostacolare l’attività di pubblica sicurezza.
**Importanza della qualificazione delle espressioni**
La distinzione tra linguaggio volgare o provocatorio e reale minaccia o resistenza è fondamentale. La giurisprudenza consolidata afferma che, per configurare il reato di resistenza, occorre un comportamento attivo di ostacolo o una minaccia concreta e attuale all’agente, non semplici parole di sfida o provocazione.
**Esclusione del reato di resistenza**
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che le espressioni pronunciate dall’automobilista, pur essendo volgari, non sono idonee a integrare una condotta di resistenza o minaccia, escludendo quindi il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La mancanza di collaborazione attiva e il carattere generico e provocatorio delle frasi non costituiscono un comportamento ostativo alla funzione pubblica.
**Conclusioni**
La decisione ribadisce l’importanza di distinguere tra linguaggio offensivo o provocatorio e comportamenti che effettivamente ostacolano l’attività delle forze dell’ordine. La presenza di insulti o frasi provocatorie, senza un’attività ostativa concreta o minaccia attuale, non basta per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
**Sintesi**
- Le espressioni “non sapete chi sono io” e “togli la divisa poi vediamo” sono volgari ma generiche e non integrano automaticamente un reato di resistenza o minaccia.
- La giurisprudenza richiede un comportamento attivo o una minaccia concreta per configurare il reato.
- La sentenza appunta che la mancanza di collaborazione e l’assenza di comportamenti ostativi escludono la resistenza.
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