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17 luglio 2026

Tar 2026 - Il presente pronuncio analizza la vicenda inerente all’impugnazione da parte di un agente della Polizia di Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di un provvedimento di destituzione dal servizio, nonché la relativa pronuncia di rigetto del ricorso e dell’impugnazione del parere del consiglio di disciplina. La complessa vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento disciplinare avviato in conseguenza di fatti oggetto di un procedimento penale e di un’ordinanza del Gip del Tribunale

 



 

 

Tar 2026 - Il presente pronuncio analizza la vicenda inerente all’impugnazione da parte di un agente della Polizia di Stato presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di un provvedimento di destituzione dal servizio, nonché la relativa pronuncia di rigetto del ricorso e dell’impugnazione del parere del consiglio di disciplina. La complessa vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento disciplinare avviato in conseguenza di fatti oggetto di un procedimento penale e di un’ordinanza del Gip del Tribunale.

**1. Contesto e procedimento amministrativo e penale**

Il caso si sviluppa a seguito di un procedimento disciplinare avviato dall’amministrazione nei confronti del ricorrente, ex vicesovrintendente tecnico della Polizia di Stato, che ha portato alla sua destituzione dal servizio. La decisione si basa su un procedimento disciplinare regolarmente instaurato e condotto, nel quale l’Amministrazione ha tenuto conto delle risultanze processuali penali, comprese le ordinanze del Gip e le sentenze penali definitive, e ha esercitato un autonomo giudizio di rilevanza disciplinare.

L’intero procedimento si inserisce nel quadro normativo di cui all’art. 55 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che sancisce la discrezionalità dell’amministrazione circa l’azione disciplinare anche in presenza di un procedimento penale in corso, purché tale azione venga sospesa in attesa della definizione definitiva del giudizio penale. La giurisprudenza amministrativa, in particolare il TAR, ha più volte ribadito che l’amministrazione può decidere di attendere la definizione del processo penale prima di procedere, e che tale scelta non costituisce di per sé un vizio di illegittimità, purché la sospensione del procedimento disciplinare sia motivata e conforme ai principi di buon andamento e ragionevolezza.

**2. La motivazione della decisione e il rispetto delle regole procedurali**

Il Tribunale ha evidenziato che la decisione dell’amministrazione di non procedere immediatamente all’azione disciplinare, ma di attendere l’esito del giudizio penale, è conforme alla norma e alla giurisprudenza di settore. In particolare, i giudici hanno sottolineato che l’amministrazione ha correttamente valutato di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione del processo penale, e che questa scelta rientra nei margini di discrezionalità riconosciuti alla pubblica amministrazione.

Inoltre, in relazione alla decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, il TAR ha chiarito che la disciplina vigente prevede che il dies a quo sia quello dell’irrevocabilità della sentenza penale definitiva, e che il fatto di aver impugnato solo alcuni capi della sentenza di patteggiamento non modifica questa regola, la quale si applica alla totalità delle statuizioni penali. Pertanto, il termine di decadenza per l’azione disciplinare decorre dalla irrevocabilità di tutti i capi della sentenza.

**3. La valutazione dei fatti e la discrezionalità dell’amministrazione**

Il punto centrale della controversia riguarda la valutazione dell’amministrazione circa la violazione da parte del ricorrente dei doveri d’ufficio ex art. 7 del d.P.R. 737/1981. Il TAR ha confermato che l’amministrazione ha svolto una valutazione autonoma e motivata dei fatti, senza travisamenti o illogicità, e che questa valutazione si fonda su elementi obiettivi e istruttoria completa.

Il giudice amministrativo ha anche sottolineato che il consiglio di disciplina ha correttamente ritenuto che non sussistessero i presupposti per ulteriori accertamenti, evidenziando che la decisione di procedere alla destituzione è stata presa sulla base di un’istruttoria adeguata e motivata, e che non vi erano margini di dubbio o incertezza sulla fondatezza dei fatti contestati.

**4. Conclusioni**

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso dell’ex agente, confermando la legittimità del provvedimento di destituzione adottato dall’amministrazione, ritenendo che questa abbia agito nel rispetto delle norme procedurali e dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica. La decisione si basa sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla valutazione ponderata dei fatti, senza che emergano vizi di legittimità o di merito.

**Nota:** Questa analisi ha carattere di orientamento generale e non sostituisce una consulenza legale specifica, che dovrebbe essere fornita tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.




 

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