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03 febbraio 2026

Tar 2026 – la presente sentenza analizza un provvedimento giudiziario relativo a un ricorso presentato da un sottoufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo contro il Ministero della Difesa, con richiesta di risarcimento dei danni derivanti da esposizione professionale ad agenti cancerogeni durante il servizio militare. La decisione si basa sulla responsabilità del datore di lavoro statale, in questo caso il Ministero della Difesa, per i danni patiti dal ricorrente a causa di esposizione a sostanze pericolose.


 

 




Tar 2026 – la presente sentenza analizza un provvedimento giudiziario  relativo a un ricorso presentato da un sottoufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo contro il Ministero della Difesa, con richiesta di risarcimento dei danni derivanti da esposizione professionale ad agenti cancerogeni durante il servizio militare. La decisione si basa sulla responsabilità del datore di lavoro statale, in questo caso il Ministero della Difesa, per i danni patiti dal ricorrente a causa di esposizione a sostanze pericolose.
 
1. Contesto fattuale e giuridico
Il ricorrente sostiene di aver contratto patologie invalidanti (XX, XX e XX XX) in conseguenza di un'esposizione prolungata e senza adeguate protezioni ad amianto e altri agenti chimici e ambientali durante il servizio militare tra il 1968 ed il 1995. Egli indica che l’esposizione si sarebbe verificata in assenza di misure preventive, e che l’ambiente di lavoro e le attrezzature erano altamente contaminati.
 
2. Elementi di responsabilità civile e responsabilità dello Stato
Il ricorso si fonda sulla responsabilità extracontrattuale del Ministero della Difesa, che deve rispondere dei danni cagionati ai propri dipendenti in virtù del principio di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., e sulla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e sulla tutela della salute dei lavoratori. È importante sottolineare che, in ambito militare, la responsabilità dello Stato può essere riconosciuta anche in relazione a omissioni o negligenze nella tutela del personale.
 
3. Presupposti della domanda di risarcimento
Per ottenere il risarcimento, il ricorrente deve dimostrare:
- L’origine professionale delle patologie (nexus causale tra servizio e patologia);
- La colpa o la responsabilità del datore di lavoro (omissione di misure di sicurezza, informazione e protezione);
- La sussistenza di un danno patrimoniale e non patrimoniale (dolore, invalidità, sofferenza).
 
4. Valutazione delle prove e accertamenti tecnici
Il giudice ha probabilmente preso in considerazione relazioni tecniche, studi epidemiologici e documentazione relativa all’esposizione ad amianto e agenti chimici nel contesto militare. La contestazione circa le concentrazioni di fibre di amianto e la durata dell’esposizione rafforza la presunzione di causalità tra attività lavorativa e patologie. La presenza di documenti che attestino l’uso di materiali in amianto e l’assenza di dispositivi di protezione individuale costituisce un elemento rilevante.
 
5. Diritto al risarcimento e quantificazione
Il giudice ha riconosciuto il diritto del ricorrente a un’indennità di € 33.596,52, oltre interessi legali, come risarcimento del danno non patrimoniale subito. La somma si basa probabilmente su valutazioni di invalidità temporanea o permanente, sofferenze morali e altre componenti di danno non patrimoniale.
 
6. Spese processuali e di verificazione
Il riconoscimento delle spese processuali (€ 3.305,00) e di verificazione (€ 400,00 + IVA) indica che il giudice ha ritenuto necessario approfondire aspetti tecnici e documentali, attribuendo la responsabilità in modo conforme alle risultanze istruttorie.
 
7. Ordine di esecuzione
La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, evidenziando l’efficacia esecutiva del provvedimento e la sua natura di titolo esecutivo.
 
Conclusioni
La decisione evidenzia come, nel contesto militare, la responsabilità dello Stato per danni derivanti da esposizioni professionali sia riconosciuta e tutelata, anche in presenza di molteplici agenti nocivi. La sentenza si inserisce nel quadro della tutela dei diritti dei lavoratori e dei principi di responsabilità civile dello Stato, rafforzando la tutela dei militari anche in ambiti di esposizione a rischi professionali.
 
Note Finali
- La presenza di patologie asbesto-correlate e altre esposizioni chimiche richiede un approfondimento medico-legale sulla causalità.
- La responsabilità del Ministero della Difesa si fonda anche sull’onere di garantire adeguate misure di sicurezza e informazione.
- La sentenza rappresenta un precedente importante per casi analoghi di danni da esposizione a agenti cancerogeni in ambito militare.

 




 

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