Tar 2026 - Legittimità del Decreto Ministeriale sulla Pesca con il 'Palangaro' (Tar Lazio, sentenza gennaio 2024)
Il presente pronuncio analizza la sentenza del Tar del Lazio di gennaio 2024, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dall'Associazione XX XX XX e da alcuni praticanti della pesca sportiva in mare, avverso il decreto del Ministro dell'Agricoltura che ha introdotto misure restrittive sulla pesca con il metodo del 'palangaro'. La decisione si inserisce nel quadro delle competenze del potere amministrativo di adeguare e modulare le norme in materia di tutela delle risorse marine e di controllo dell’attività di pesca, in conformità alla normativa vigente.
Contesto Normativo e Motivazioni della Sentenza
Il decreto ministeriale, adottato a fine gennaio 2024, ha stabilito:
- Limite massimo di 50 ami per palangaro a bordo di unità da diporto, indipendentemente dal numero di persone;
- Il divieto di utilXX di verricelli salpa-reti elettrici o motorizzati;
- La proibizione della detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o motori, sulle unità da diporto.
I ricorrenti contestavano la legittimità e la proporzionalità di tali misure, ritenendo che rappresentassero un’ingerenza eccessiva e che avvantaggiassero la pesca professionale rispetto a quella sportiva, il che avrebbe infranto il principio di parità di trattamento tra le diverse forme di pesca.
Il Tar ha respinto tali argomentazioni, basandosi su alcuni punti fondamentali:
1. Potere di Adeguamento Normativo del Ministro
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 4 del decreto-legge n. 172/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2021, che attribuisce al Ministro dell'Agricoltura il potere di adottare provvedimenti restrittivi e di adeguamento normativo in materia di pesca, anche di fonte sovraordinata, per rispondere alle esigenze di tutela delle risorse marine e di controllo dell’attività di pesca. Questa disposizione conferma che il potere ministeriale non è di carattere meramente straordinario o eccezionale, ma costituisce un esercizio di competenza amministrativa finalizzata alla tutela ambientale e alla gestione sostenibile delle risorse.
2. Valutazione della Proporzionalità e della Motivazione delle Misure
Il Tar ha sottolineato che, in assenza di uno studio ad hoc che dimostri specificamente l’impatto delle restrizioni sulla pesca sportiva rispetto a quella professionale, le scelte adottate dal legislatore sono riconducibili a una discrezionalità politica e amministrativa, valutabile sotto il profilo della ragionevolezza. La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che le misure di contenimento devono essere giustificate da esigenze di tutela ambientale e di sicurezza, senza necessariamente dover dimostrare in modo rigoroso la loro efficacia preventiva, purché siano motivate e proporzionate rispetto all’obiettivo di tutela.
3. Non Violazione del Principio di Parità e di Non Discriminazione
Il ricorso sosteneva che il decreto avvantaggiasse la pesca professionale rispetto a quella sportiva. Tuttavia, il Tar ha evidenziato che le misure sono state adottate nell’interesse generale di tutela delle risorse marine, e che l’assenza di una disciplina specifica per la pesca professionale non costituisce di per sé una violazione del principio di parità, specialmente considerando che le misure mirano a limitare pratiche potenzialmente dannose e invasivi, indipendentemente dal tipo di attività.
4. Autorità e Valutazioni Tecnico-Scientifiche
Il giudice ha evidenziato che le scelte normative sono state adottate sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche del Ministero e delle autorità competenti, e che la discrezionalità amministrativa in questo ambito è ampiamente riconosciuta. La mancanza di uno studio specifico non rende illegittimo il decreto, purché le motivazioni siano logiche e coerenti con l’interesse pubblico.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza del Tar del Lazio conferma la legittimità del decreto ministeriale sulla pesca con il palangaro, evidenziando che:
- Il potere di adattamento normativo del Ministro è riconosciuto dalla normativa vigente e ampiamente compatibile con i principi di legalità e proporzionalità;
- Le misure restrittive sono motivate da esigenze di tutela ambientale e di sicurezza, e adottate all’interno di un quadro di discrezionalità amministrativa;
- Non sussiste una violazione del principio di parità tra le attività di pesca, in quanto le misure sono di carattere generale e finalizzate alla tutela delle risorse marine.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato, in quanto infondato, e il decreto ministeriale è stato giudicato legittimo e conforme alle competenze attribuite dalla normativa vigente.
*Nota*: Questa analisi riflette la sintesi delle motivazioni della sentenza e non sostituisce un parere legale specifico, ma offre una panoramica sulla legittimità delle misure restrittive adottate in materia di pesca con il 'palangaro'.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 01951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04692/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA XXNA
IN NOME DEL POPOLO XXNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4692 del 2024, proposto da
XX XX nonché Associazione XX XX XX, quest’ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall'Avvocato XX XX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Fondazione Ambientalista XX – Ente del Terzo Settore, rappresentato e difeso dall'Avvocato XX XX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso XX e Associati Studio Legale in Roma, via XX n.2;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell''Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 gennaio 2024, recante “Misure tecniche per pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di praticanti della pesca sportiva in mare, hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 30 gennaio 2024, recante “Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro”, con cui il Ministro ha introdotto una limitazione all’attività di pesca sportiva e ricreativa motivata in ragione della necessità di introdurre misure più restrittive finalizzate a prevenire fenomeni di pesca illegale (non dichiarata e non regolamentata) nonché al fine di assicurare una più efficace attività di verifica e controllo sul corretto uso del c.d. palangaro.
Premetteva, quanto alla normativa di riferimento, che la pesca sportiva in mare era regolata dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. Nello specifico, da un lato, l’art. 140 recante “Limitazioni d'uso degli attrezzi”, per il quale l'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto a specifiche limitazioni tra cui, alla lettera d), che il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 (qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo); dall’altro, l’art. 142, rubricato “Limitazione di cattura”, per il quale il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore, e non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.
Ciò premesso, con il decreto impugnato veniva stabilito, all’art 2, quanto segue:1) che il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non può essere superiore a 50, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; 2) che è vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici; 3) che è vietato a bordo delle unità da diporto la contemporanea detenzione di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
In ragione di quanto esposto deduceva, quindi, i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione di legge – violazione art. 140 dpr 1369/1968 – art. 2 della legge 241/1990 – art. 24 comma 2 del d.lgs. 4/2012 – regolamento ce 2371/2002 – eccesso di potere per travisamento dei presupposti – errore di fatto e di diritto -carenza e difetto di motivazione – sviamento di potere – irragionevolezza l’ art. 24 del d. lgs. 4/2012” in quanto il potere di deroga alla citata normativa regolamentare, riconosciuto in capo al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – che con proprio decreto può sospendere l'attività di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca – era strumento di carattere straordinario ed eccezionale cui poter ricorrere solo in caso di condizioni di pericolo e di rischio imminente e conclamato, mediante adozione di misure limitate nel tempo (tre mesi) oppure in un ambito territoriale delimitato (12 miglia nautiche). Condizioni che non ricorrevano nel caso di specie, tant’è che nella parte motiva del provvedimento impugnato si dava atto che si trattava di misura rivolta a rendere più difficile e limitato l’esercizio della pesca sportiva rispetto a quanto previsto dalla legge. Con la conseguenza, quindi, che invece di approvare per tale ultimo fine una norma di legge o di regolamento, si era preferito ricorrere artificiosamente all’istituto del decreto ministeriale;
2) “Violazione di legge sotto altro profilo -violazione art. 140 dpr 1369/1968 – art. 2 della legge 241/1990 – art. 24 comma 2 del d.lgs. 4/2012 – regolamento ce 2371/2002- decreto ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010 - eccesso di potere – falso presupposto – vizio della motivazione - difetto di istruttoria – contraddittorietà intrinseca della motivazione – perplessità - ingiustizia manifesta e irragionevolezza - disparità di trattamento” in quanto l’introduzione di misure più restrittive aveva di fatto ingiustificatamente avvantaggiato il sistema di pesca, molto più invasivo, quale la pesca professionale;
2. Si costituiva in giudizio il Ministero resistente deducendo, di contro, in primo luogo, l’inammissibilità dell’impugnativa sotto il profilo della legittimazione a ricorrere; dall’altro, l’infondatezza del ricorso atteso che la normativa comunitaria invocata dai ricorrenti (id est, il Regolamento CE n. 2371 del 20 dicembre 2002) aveva cessato la sua efficacia al 31 dicembre 2013, in virtù di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1380 dell’11 dicembre 2013. Senza tacere che il decreto impugnato era stato adottato anche in base al disposto di cui all’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 4/2012, secondo cui “ con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca ...”.
3. Interveniva in giudizio, ad opponendum, la Fondazione Ambientalista XX – Ente del Terzo Settore.
4. Con successiva memoria parte ricorrente replicava evidenziando che il decreto ministeriale impugnato, recante le “Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa”, era espressione della c.d. “fuga dal regolamento”, ossia della prassi per cui l’amministrazione adotta atti non aventi la forma di regolamento ma che sostanzialmente introducono di fatto disposizioni normative, come appunto il decreto impugnato, emesso senza l’osservanza dell’iter procedurale di cui all’art. 17 legge 400/1988 pur rivolgendosi a una serie aperta di soggetti nonché volto a disciplinare una serie indefinita di rapporti futuri, con la conseguenza che esso era atto sostanzialmente normativo ma formalmente amministrativo.
5. All’udienza del 3.12.2025 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere respinto perché infondato.
7. In limine litis, deve essere rigettata l’eccezione sollevata dalla parte resistente di carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, essendo entrambi dediti alla pesca sportiva nonché portatori di un interesse in tal senso concreto e attuale.
8. In tal senso deve infatti rilevarsi, in primis, quanto al primo motivo di gravame, che invero l’art. 24 stabilisce espressamente che “il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa”, con la conseguenza che invero al potere ministeriale deve essere riconosciuta la possibilità di adeguare la normativa (anche di fonte sovraordinata) ai bisogni marittimi in relazione (anche solo limitatamente) a determinate classi della pesca in via generale. Si vuole cioè affermare che tale potere, per come delineato, ha ontologicamente natura normativa, non essendo invece limitato – alla stregua di quanto avviene nelle ipotesi di ordinanze contingibili e urgenti – sul piano temporale o territoriale.
Il che è esattamente quanto avvenuto nella fattispecie.
Quanto, invece, al secondo motivo di gravame, l’affermazione di parte ricorrente per cui l’introduzione delle restrizioni avrebbe di fatto avvantaggiato la pesca professionale (la cui disciplina è rimasta invece invariata) risulta non solo non supportata da uno studio ad hoc, ma altresì non irragionevole, afferendo tale scelta all’ambito politico, il cui sindacato giurisdizionale, come è noto, è vagliabile dal giudice amministrativo unicamente sotto il profilo della c.d. assenza di credibilità logica: elemento che parte ricorrente ha solo allegato, peraltro in via generica.
In definitiva, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
9. Spese di lite compensate, attesa la particolarità e novità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
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