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03 febbraio 2026

La sentenza della Cassazione n. 2118 del 2026 fornisce un’importante chiarificazione circa il trattamento fiscale dell’agevolazione fiscale denominata “Tremonti ambiente” in relazione all’IRES, e in particolare sull’applicazione del concetto di “sovraccosto ambientale” calcolato secondo l’approccio incrementale.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 2118 del 2026 fornisce un’importante chiarificazione circa il trattamento fiscale dell’agevolazione fiscale denominata “Tremonti ambiente” in relazione all’IRES, e in particolare sull’applicazione del concetto di “sovraccosto ambientale” calcolato secondo l’approccio incrementale.

**Contesto normativo e fiscale**

L’agevolazione “Tremonti ambiente” è un’agevolazione fiscale introdotta per incentivare gli investimenti in interventi a favore dell’ambiente e della sostenibilità, prevedendo benefici di natura fiscale, tra cui detrazioni e altre forme di incentivazione. Nel contesto dell’IRES, essa può influire sulla determinazione del reddito imponibile delle imprese.

Il “sovraccosto ambientale” rappresenta un incremento di costo sostenuto dall’impresa per l’implementazione di interventi ambientali rispetto a un’attività di riferimento o baseline. La corretta quantificazione di tale sovraccosto è fondamentale per determinare l’effettivo beneficio fiscale e per evitare che si sovrappongano vantaggi economici e benefici fiscali, che potrebbero generare indebite detrazioni o deduzioni.

**Principio stabilito dalla Cassazione n. 2118/2026**

La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della determinazione del “sovraccosto ambientale” ai sensi dell’agevolazione “Tremonti ambiente”, si deve adottare un approccio incrementale. Ciò significa che:

- Il calcolo del sovraccosto ambientale deve essere effettuato **al netto di tutti i vantaggi economici** e **dei profitti operativi** derivanti dall’investimento, inclusi **le tariffe incentivanti percepite per la produzione di energia da fonti rinnovabili**.

- In altre parole, dall’incremento di costo sostenuto per l’investimento ambientale, vanno sottratti tutti i benefici economici diretti e indiretti ottenuti grazie all’investimento stesso. Questo garantisce che il “sovraccosto” rappresenti esclusivamente il costo addizionale causato dall’intervento ambientale, senza sovrapprezzi derivanti da incentivi o profitti.

**Implicazioni pratiche**

Questa pronuncia ha importanti conseguenze pratiche per le imprese e i consulenti fiscali:

- La corretta quantificazione del sovraccosto ambientale deve considerare **tutti i benefici economici** realmente percepiti, come le tariffe incentivanti e i profitti da produzione di energia rinnovabile.

- Solo la differenza tra i costi sostenuti e i benefici economici effettivi costituisce il “sovraccosto ambientale” ai fini fiscali, evitando che si attribuiscano benefici fiscali su importi già incentivati o già remunerati tramite altre fonti.

- Tale approccio incrementale promuove un’applicazione più rigorosa e trasparente delle agevolazioni, impedendo eventuali abusi o indebite duplicazioni di benefici fiscali.

**Conclusioni**

In conclusione, la sentenza n. 2118/2026 della Cassazione ribadisce che il calcolo del “sovraccosto ambientale” ai fini dell’agevolazione “Tremonti ambiente” deve essere effettuato considerando esclusivamente l’incremento di costo sostenuto dall’investimento, al netto di ogni vantaggio economico e dei profitti operativi, comprese le tariffe incentivanti percepite.

Questo principio assicura un’applicazione corretta e coerente delle agevolazioni fiscali, favorendo un’effettiva valorizzazione degli interventi sostenibili senza duplicazioni di benefici.

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