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28 febbraio 2026

Corte dei Conti 2026 - Il procedimento in esame concerne il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di menomazioni fisiche riportate dal ricorrente, e il conseguente riconoscimento di pensione privilegiata di categoria VIII (ottava), con decorrenza dal 14.12.2021. La specifica classificazione si inserisce nel contesto delle norme sul trattamento pensionistico privilegiato per i militari e le forze di polizia che abbiano riportato menomazioni di origine professionale o connesse a causa di servizio.

 


 

 

Corte dei Conti 2026 - Il procedimento in esame concerne il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di menomazioni fisiche riportate dal ricorrente, e il conseguente riconoscimento di pensione privilegiata di categoria VIII (ottava), con decorrenza dal 14.12.2021. La specifica classificazione si inserisce nel contesto delle norme sul trattamento pensionistico privilegiato per i militari e le forze di polizia che abbiano riportato menomazioni di origine professionale o connesse a causa di servizio.

2. Analisi delle contestazioni e delle difese

**a) Costituzione del Ministero dell’Interno:**
Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda, sostenendo che questa avrebbe come fine esclusivo la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU). Tale eccezione ha valenza processuale, volta a contestare la natura della domanda e la sua ammissibilità. In diritto, un’eccezione di inammissibilità può essere fondata sulla carenza dei requisiti formali o sostanziali della domanda, o sulla sua finalità non compatibile con le funzioni del giudice amministrativo.

Inoltre, il Ministero ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa, affermando che il proprio operato sia corretto e che le menomazioni contestate non siano riconducibili a causa di servizio. Tale posizione si basa sul principio di difesa dell’amministrazione, che può contestare l’origine e la natura delle menomazioni, nonché la loro correlazione con l’attività di servizio.

**b) Contestazione dell’I.N.P.S.:**
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha evidenziato l’infondatezza della domanda, segnalando che il ricorrente ha già presentato altra richiesta per pensione privilegiata riferita ad altra infermità, attualmente in fase di definizione. Tale circostanza potrebbe indicare una pluralità di istanze o un possibile tentativo di doppio riconoscimento, che potrebbe essere soggetto a verifica di compatibilità e di compatibilità tra le diverse posizioni previdenziali.

3. Esito e decisione del giudice amministrativo

Il giudice ha accolto la domanda del ricorrente, riconoscendo il diritto alla liquidazione della pensione privilegiata di categoria VIII, con decorrenza dal 14.12.2021. Ciò implica che il giudice ha ritenuto fondata la domanda, accertando la dipendenza da causa di servizio degli “esiti di contusione dorsale” e delle altre menomazioni indicate, e riconoscendo quindi il diritto al trattamento privilegiato.

**a) Classificazione della menomazione:**
La classificazione in 7ª categoria (ctg) è coerente con le tabelle di valutazione delle menomazioni, che prevedono specifici indici di invalidità e menomazioni e la loro collocazione in categorie di gravità crescente. La decisione indica anche una valutazione cumulativa delle menomazioni, che porta alla classificazione complessiva di categoria VIII, secondo le tabelle A.

**b) Decorrenza e arretrati:**
La decorrenza dal 14.12.2021 si conforma ai criteri di inizio del trattamento di privilegio, spesso correlato alla data del congedo o della domanda. Gli arretrati sono calcolati come differenza tra quanto spettante e quanto già liquidato, con applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, in conformità alla prassi e alle norme in materia di rivalutazione delle prestazioni previdenziali.

4. Implicazioni giuridiche e norme di riferimento

**a) Dipendenza da causa di servizio:**
La prova della dipendenza da causa di servizio si fonda generalmente su accertamenti medici, documentazione clinica e relazioni tecniche, che attestino il nesso causale tra l’attività svolta e le menomazioni riportate. La presenza di diagnosi EMG, protrusioni discali, gonartrosi e altre patologie, se riconosciute come correlate all’attività svolta, costituiscono elementi qualificanti.

**b) Valutazione delle menomazioni e classificazione:**
L’attribuzione alla 7ª categoria e successivamente alla 8ª, si basa sulle tabelle di invalidità e sulla valutazione cumulativa delle menomazioni secondo le norme vigenti, tra cui il D.P.R. 834/1984 e le circolari attuative del Ministero della Difesa e dell’Interno.

**c) Ruolo della posizione previdenziale:**
Il riconoscimento della pensione privilegiata comporta che la menomazione sia considerata di origine professionale, con conseguente trattamento più favorevole rispetto alla pensione ordinaria. La contestazione dell’I.N.P.S. sulla presentazione di altre istanze è rilevante per la verifica di eventuali conflitti o cumuli di benefici, che devono essere valutati in modo coerente e conforme alla normativa.

5. Conclusioni

Il giudice ha correttamente riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle menomazioni, valorizzando la documentazione clinica e le risultanze istruttorie. La classificazione in categoria VIII, con decorrenza dal 14.12.2021, appare coerente con la normativa e le tabelle di valutazione, e consente al ricorrente di accedere al trattamento pensionistico privilegiato previsto.

Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono dovuti in conformità alla normativa vigente, garantendo la tutela patrimoniale del beneficiario.

6. Osservazioni finali

- È importante verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione clinica e medico-legale, nonché l’esatta interpretazione delle tabelle di invalidità.
- La posizione dell’I.N.P.S. richiede un’ulteriore verifica sulla compatibilità delle domande di pensione privilegiata multiple, per evitare eventuali doppie prestazioni.
- La decisione conferma l’importanza del ruolo del giudice amministrativo nel tutelare i diritti del personale militare e di polizia riconosciuto invalidato da cause di servizio.

**In definitiva**, la sentenza rappresenta un riconoscimento corretto e motivato del diritto del ricorrente, con piena applicazione delle norme di legge e delle tabelle di classificazione delle menomazioni.




 

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