Consiglio di Stato 2026 – Il Consiglio di Stato affronta un tema di particolare rilevanza pratica e teorica: la natura e i presupposti della SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nel quadro normativo e giurisprudenziale che si è evoluto negli ultimi anni. La pronuncia si inserisce in un contesto in cui il legislatore ha profondamente modificato l’assetto della sanatoria edilizia, anche attraverso il recente intervento del D.L. n. 69/2024 (convertito in legge n. 105/2024, noto come Salva Casa), che ha riscritto le regole di regolarizzazione degli interventi edilizi mediante strumenti di semplificazione.
**Quadro normativo e principi fondamentali**
1. **Normativa previgente (art. 37 del d.P.R. n. 380/2001):**
- La norma prevedeva la possibilità di regolarizzare opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA, purché conformi alla disciplina edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione sia al momento della richiesta di regolarizzazione.
- Tuttavia, non si configurava un silenzio assenso significativo: l’operato dell’amministrazione richiedeva un provvedimento espresso, e il decorso del termine di 30 giorni (art. 19 della legge n. 241/1990) non comportava la formazione automatica del titolo edilizio o di un’autorizzazione tacita.
2. **Disposizione dell’art. 19 della legge n. 241/1990:**
- Disciplina la SCIA come procedimento a termine, con potere inibitorio entro certi limiti e decorso il quale l’attività può essere considerata assentita (silenzio assenso).
- La giurisprudenza ha spesso interpretato che, nel regime previgente, il silenzio non produceva effetti di approvazione automatica, e la regolarizzazione richiedeva un accertamento espresso.
3. **Le novità del Salva Casa (art. 36-bis del Testo Unico Edilizia):**
- La riforma ha spostato la disciplina delle sanatorie "minori" in un articolo autonomo, con regole più chiare e restrittive.
- La regolarizzazione di interventi già eseguiti non si perfeziona automaticamente col decorso del termine, richiedendo un accertamento espresso dell’amministrazione, che può anche comportare la quantificazione di sanzioni.
**Contesto della controversia e l’intervento del Consiglio di Stato**
Il caso esaminato riguarda la realizzazione di una tettoia in legno, di circa 15 mq, ancorata al fabbricato esistente con struttura sostenuta da pilastrini sul confine di proprietà. Dopo un accertamento di abuso edilizio e un’ordinanza di demolizione non impugnata, la proprietaria ha presentato una SCIA in sanatoria, chiedendo la regolarizzazione dell’intervento.
L’amministrazione ha tuttavia ritenuto che l’opera, per le sue caratteristiche, non potesse essere qualificata come mera tettoia aperta, considerando anche elementi come la presenza di pannellature, le modalità di appoggio e la posizione dei sostegni sul confine. La valutazione ha portato alla dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria, decisione confermata in sede di giudizio amministrativo.
**Principi e decisione del Consiglio di Stato**
- **Non si configura un silenzio assenso:** La sentenza ribadisce che l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, nel regime previgente, non prevedeva uno schema di silenzio assenso, e che la regolarizzazione di opere già realizzate richiede un accertamento espresso dell’amministrazione.
- **La sanatoria non si perfeziona automaticamente:** Il decorso del termine di 30 giorni dall’integrazione documentale non produce di per sé il consolidamento del titolo edilizio. È necessaria una verifica sostanziale sulla conformità dell’intervento, anche in relazione alle norme regolamentari e alle distanze dai confini.
- **Qualificazione dell’intervento:** La natura di una tettoia dipende dalla sua configurazione reale e dalla funzione urbanistica – non basta la qualificazione formale o la presenza di elementi aperti. La presenza di elementi chiusi o di incidenza volumetrica può cambiare la qualificazione urbanistica dell’opera.
- **Rilevanza delle distanze e delle autorizzazioni dei confinanti:** La violazione delle distanze previste dal regolamento edilizio e l’assenza di consenso del proprietario confinante incidono sulla legittimità dell’intervento e sulla possibilità di sanatoria.
**Conseguenze e principi applicabili**
- La regolarizzazione di interventi edilizi già eseguiti non può essere automatica o automatizzata; richiede sempre un’azione espressa dell’amministrazione.
- La qualificazione dell’opera deve essere sostanziale e non meramente formale: una tettoia con caratteristiche di spazio chiuso o di elemento integrato può assumere una diversa classificazione edilizia rispetto a quella di semplice copertura aperta.
- La violazione delle distanze, quando disciplinata dal regolamento, ha effetto sulla legittimità urbanistica dell’intervento, e l’assenza di consenso del confinante può essere motivo di inammissibilità della sanatoria.
**Conclusioni**
Il pronunciamento del Consiglio di Stato conferma un principio fondamentale: la sanatoria edilizia, anche in presenza di strumenti di semplificazione come la SCIA, non si realizza automaticamente con il decorso di un termine, ma necessita di un accertamento espresso e sostanziale da parte dell’amministrazione. La qualificazione dell’intervento e la conformità alle norme regolamentari e urbanistiche sono elementi essenziali per la validità della sanatoria.
In un contesto normativo riformato, questi principi restano attuali e fondamentali, sottolineando che la regolarizzazione postuma deve essere sempre supportata da un’attività istruttoria accurata e da un’espressione formale di consenso amministrativo, e non può essere considerata automatica o consolidata solamente per il decorso del tempo.
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