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17 febbraio 2026

CGARS 2025 – la sentenza del giudice di primo grado riguarda un ricorso presentato da un militare che chiedeva il riconoscimento della causa di servizio delle patologie da lui sofferte durante l’attività militare. La decisione si basa sulla valutazione degli elementi prodotti in giudizio e sulla loro corretta interpretazione giuridica e fattuale.

 

 

CGARS 2025 – la sentenza  del giudice di primo grado riguarda un ricorso presentato da un militare che chiedeva il riconoscimento della causa di servizio delle patologie da lui sofferte durante l’attività militare. La decisione si basa sulla valutazione degli elementi prodotti in giudizio e sulla loro corretta interpretazione giuridica e fattuale.
 
2. Valutazione degli elementi di fatto e di diritto
 
Il giudice ha considerato dettagliatamente tutte le missioni e i servizi svolti dall’istante, richiamando specifici teatri operativi e attività svolte (come operazioni, campi d’arma, servizio in determinate località, attività di collaudo, percorrenza a piedi di circa 500 km, attività sui mezzi di servizio). La valutazione ha evidenziato che tali attività, sebbene impegnative, rientravano nella normale sfera delle attività militari ordinarie, senza che emergessero episodi di particolare gravità, eccezionalità o esorbitanza rispetto ai compiti istituzionali.
 
3. Status giuridico del militare e doveri connessi
 
L’aspetto centrale riguarda il riconoscimento che, per i militari, è connaturato lo svolgimento di attività gravose e stressanti, e che il rischio di esposizione a pericoli bellici è parte integrante del loro status. La giurisprudenza consolidata riconosce che le attività militari comportano un grado di rischio e di stress superiore rispetto al personale civile, ma ciò non implica automaticamente il riconoscimento della causa di servizio per patologie eventualmente insorte.
 
4. Criteri per il riconoscimento della causa di servizio
 
Il punto critico riguarda il criterio di causalità richiesto per il riconoscimento della causa di servizio. La giurisprudenza ha fissato che:
 
- L’attività lavorativa deve essere concausa efficiente e determinante delle patologie lamentate;
- Non è sufficiente una relazione causale generica o presuntiva, ma occorre che l’attività svolta rivesta un ruolo di adeguata incidenza nel processo morboso;
- Non si applica il principio di equivalenza delle condizioni (art. 41 c.p.) come nel caso degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali, ma si richiede una prova rigorosa della causalità.
 
In sostanza, il rapporto causale tra attività di servizio e patologia deve essere accertato come certo e non presunto.
 
5. Casi di “mere occasioni rivelatrici”
 
Le condizioni di servizio che non risultano essere concausa efficiente o determinante, ma solo occasioni rivelatrici di una patologia preesistente o indipendente, devono essere escluse dal riconoscimento della causa di servizio. La presenza di tali condizioni non può sostituire l’esigenza di una causalità adeguata, che deve essere dimostrata con elementi probatori certi.
 
6. Applicazione ai fatti del caso
 
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto che le attività svolte dal ricorrente, pur essendo pesanti, non abbiano dimostrato di aver causato direttamente o come concausa efficiente la patologia lamentata. La valutazione si basa sulla mancanza di episodi eccezionali o gravosi rispetto ai compiti ordinari, e sulla necessità di una prova rigorosa di causalità, che nel caso specifico non è stata raggiunta.
 
7. Conclusione e considerazioni
 
Il giudice ha, pertanto, condivisibilmente concluso che non emergono elementi sufficienti per riconoscere la causa di servizio. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito che richiede una prova rigorosa della causalità tra attività di servizio e patologia, distinguendo tra attività ordinarie e condizioni realmente concausanti.
 
8. Rilevanza delle recenti pronunce giurisprudenziali
 
Il testo cita anche recenti pronunce, tra cui le sezioni II e I del Consiglio di Stato (n. 2101/2023 e n. 273/2024), che continuano a ribadire il principio della causalità adeguata e l’assenza di presunzioni di causalità in materia di cause di servizio militare, rafforzando la necessità di una prova rigorosa e specifica.
 
In conclusione, la decisione mette in evidenza l’importanza di una corretta interpretazione della causalità e la necessità di dimostrare che le attività svolte siano state effettivamente causa o concausa determinante delle patologie, rispettando i principi giurisprudenziali consolidati e le norme di legge applicabili.


 

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