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17 febbraio 2026

Tar 2026 – il pronuncio riguarda la decisione del TAR di annullare il ritiro della patente e alla rilevanza del fatto che l’auto fosse parcheggiata e non in movimento, nonché alla corretta interpretazione delle norme in materia di guida sotto l’effetto di alcol.

 

 

Tar 2026 – il pronuncio riguarda la decisione del TAR di annullare il ritiro della patente e alla rilevanza del fatto che l’auto fosse parcheggiata e non in movimento, nonché alla corretta interpretazione delle norme in materia di guida sotto l’effetto di alcol.

L’episodio in esame presenta un quadro giuridico complesso, che evidenzia la corretta applicazione delle norme del Codice della Strada e la rilevanza delle circostanze concrete nel determinare la legittimità delle sanzioni amministrative e delle conseguenti misure di sospensione o revoca della patente di guida.

**1. La natura della violazione e il ruolo del momento di controllo**

Il punto cardine del caso risiede nel fatto che l’automobilista, fermato alle ore 1:00 presso un’area di servizio, stava consumando una birra con un’altra persona e, successivamente, è stato sottoposto ad alcoltest. La rilevazione di un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l costituisce, secondo l’art. 186 del Codice della Strada, una violazione amministrativa sanzionata con sospensione della patente.

Tuttavia, la fattispecie si complica considerando che l’auto era ferma e, più importante ancora, che il soggetto non stava guidando al momento del controllo. La giurisprudenza di legittimità e amministrativa ha più volte affermato che la violazione di guida in stato di ebbrezza si perfeziona nel momento in cui si pone in essere l’atto di condurre il veicolo in stato di ebbrezza, ovvero mentre si sta effettivamente guidando (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 27 gennaio 2017, n. 2054).

**2. La rilevanza dell’auto ferma e parcheggiata**

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel caso in oggetto, ha correttamente ritenuto che la semplice presenza di un veicolo fermo e parcheggiato in prossimità dell’abitazione dell’interessato, durante il momento del controllo, non costituisce di per sé una prova di guida in stato di ebbrezza. La legge e la giurisprudenza distinguono tra la condotta di guida e quella di semplice possesso del veicolo, che può essere soggetta a sanzioni amministrative ma non comporta di per sé un’ipotesi di violazione penale o di grave sanzione quale la revoca della patente.

In particolare, l’art. 186 del Codice della Strada disciplina le condotte sanzionabili, e la giurisprudenza ha chiarito che la prova della guida in stato di ebbrezza deve essere fornita attraverso elementi concreti che attestino il momento di manovra del veicolo, come testimonianze, immagini o altre evidenze oggettive.

**3. La prova dell’atto di guida e le circostanze attenuanti**

Il ricorrente ha dimostrato che il veicolo era rimasto in sosta per almeno venti minuti prima del controllo, e che, pertanto, al momento del fermo non si trovava alla guida. La presenza di un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti, in assenza di prova che il soggetto stesse guidando, non può costituire di per sé motivo per la revoca della patente.

Inoltre, l’argomento del ricorrente circa il fatto che l’auto fosse parcheggiata a pochi passi dalla propria abitazione può essere considerato un elemento di attenuazione, che rafforza la tesi che non si trattasse di una condotta di guida in stato di ebbrezza.

**4. La decisione del TAR e la sua motivazione**

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha correttamente annullato il provvedimento di ritiro della patente, evidenziando che l’elemento centrale è la mancanza di prova che l’automobilista fosse alla guida del veicolo in stato di ebbrezza al momento del controllo. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che tutela il principio di presunzione di innocenza e richiede prove concrete di guida in stato di ebbrezza per la revoca della patente.

**5. Conclusioni**

In conclusione, la decisione del TAR appare fondata e conforme alla normativa vigente, poiché ha correttamente riconosciuto che la presenza di un tasso alcolemico superiore ai limiti, senza prova di guida in stato di ebbrezza, non può essere sufficiente per la revoca della patente di guida. La circostanza che l’auto fosse ferma e parcheggiata, a pochi passi dalla abitazione dell’interessato, rappresenta un elemento di grande rilevanza, che ha portato all’annullamento del provvedimento sanzionatorio, tutelando così i diritti fondamentali dell’automobilista e rispettando i principi di proporzionalità e presunzione di innocenza.

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**In sintesi**, l’esito positivo evidenzia che, secondo il diritto vigente e la giurisprudenza consolidata, il semplice consumo di alcol in un veicolo parcheggiato, senza prova di guida in stato di ebbrezza, non giustifica la revoca della patente. La decisione del TAR rappresenta un corretto approfondimento dei fatti e un’applicazione equilibrata delle norme, garantendo che le sanzioni siano applicate solo in presenza di prove concrete di comportamento illecito durante la guida.
 

 

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