Cassazione 2026 – La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nel 2026 affronta un tema di grande rilevanza nel diritto del lavoro: la tutela del lavoratore malato in relazione alla possibilità di licenziamento. La normativa di riferimento principale è costituita dall’art. 2110 del Codice Civile, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato, e dall’art. 3 della Legge n. 604/1966 (Statuto dei Lavoratori), nonché dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
**2. La fattispecie: malattia e inabilità alle mansioni**
Il caso esaminato riguarda un lavoratore divenuto inabile alle funzioni precedentemente svolte a causa di una malattia. La questione centrale è se, e in quali condizioni, sia legittimo il licenziamento in presenza di una situazione di inabilità temporanea o permanente del dipendente.
Secondo la giurisprudenza consolidata, in particolare quella della Cassazione, il lavoratore che si trovi in stato di malattia o di inabilità temporanea o permanente può essere tutelato, a seconda dei casi, dal punto di vista del diritto al lavoro e della tutela contro il licenziamento ingiustificato.
**3. La ratio della sentenza e i principi fondamentali**
La sentenza n. xxxx del 2026 ribadisce e precisa alcuni principi fondamentali:
- **Inammissibilità del licenziamento per motivi di salute**: Il lavoratore in malattia o inabile alle funzioni non può essere licenziato semplicemente perché si trova in stato di malattia, se non sussistono ragioni oggettive e giustificate che vadano oltre la mera condizione di salute. La tutela è rafforzata dalla legge e dalla giurisprudenza, che considerano la malattia come una condizione temporanea o permanente, non un motivo idoneo a costituire motivo di licenziamento.
- **Possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o anche minori**: La Corte ha ribadito che, nel caso in cui il lavoratore sia in grado di svolgere mansioni diverse, anche di livello minore rispetto a quella originaria, il datore di lavoro può chiedere l'assegnazione di tali mansioni, purché siano di pari livello di professionalità o di compatibilità con la condizione di salute del lavoratore. Tuttavia, questa possibilità non può essere utilizzata come pretesto per licenziare il lavoratore, ma solo come soluzione alternativa.
- **Rispetto del principio di proporzionalità**: La Corte sottolinea che il licenziamento deve essere sempre proporzionato alle circostanze, cioè giustificato da motivi oggettivi e non discriminatori, e non può essere basato esclusivamente sulla condizione di malattia.
**4. Le condizioni per il licenziamento legittimo**
Secondo la pronuncia, il licenziamento del lavoratore malato può essere considerato legittimo solo in presenza di specifiche condizioni:
- **Motivi economici o organizzativi**: ad esempio, impossibilità di mantenere il posto di lavoro per ragioni di ristrutturazione aziendale o cessazione dell’attività.
- **Incapacità permanente totale e definitiva** che comporta l’impossibilità di svolgere qualsiasi mansione compatibile con le capacità residue del lavoratore, anche minori.
- **Assenza di possibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative** che siano compatibili con la sua condizione di salute e di pari livello di professionalità.
In assenza di tali condizioni, il licenziamento è considerato ingiustificato e, di conseguenza, illegittimo.
**5. Implicazioni pratiche e tutela del lavoratore**
La sentenza conferma l’importanza della tutela del lavoratore malato, che non può essere licenziato senza un’adeguata motivazione e senza aver prima verificato la possibilità di adibizione a mansioni alternative compatibili con la sua condizione di salute.
In caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore ha diritto al reintegro nel posto di lavoro o, in alternativa, al risarcimento del danno. La decisione dipenderà dalla gravità della condotta del datore di lavoro e dalla specificità del caso.
**6. Conclusioni**
La pronuncia della Cassazione n. xxxx del 2026 si inserisce nel solco della tutela rafforzata del lavoratore malato, ribadendo che il licenziamento in presenza di malattia o inabilità alle funzioni deve essere giustificato da motivi oggettivi e proporzionati, e non può essere motivato esclusivamente dallo stato di salute del lavoratore. La possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o minori rappresenta un elemento di tutela, volto a evitare licenziamenti ingiustificati, sempre nel rispetto delle condizioni di salute del dipendente e delle esigenze organizzative dell’azienda.
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