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20 febbraio 2026

La pronuncia della Corte di Cassazione n. 2363/2026 affronta il delicato tema della condotta del ciclista negli attraversamenti pedonali e, più in generale, le modalità di circolazione delle biciclette su strada pubblica, alla luce delle norme vigenti e dei principi di sicurezza e tutela dei pedoni.

 

 


La pronuncia della Corte di Cassazione n. 2363/2026 affronta il delicato tema della condotta del ciclista negli attraversamenti pedonali e, più in generale, le modalità di circolazione delle biciclette su strada pubblica, alla luce delle norme vigenti e dei principi di sicurezza e tutela dei pedoni.

**Fatto di causa e principio affermato**  
La sentenza chiarisce che, in linea generale, il ciclista deve condurre la bicicletta a mano quando attraversa un passaggio pedonale, salvo alcune eccezioni. In particolare, la Cassazione ha riconosciuto che:

- È possibile percorrere gli attraversamenti pedonali in sella alla bicicletta **solo** se tali attraversamenti sono situati allo sbocco di percorsi promiscui (cioè zone di intersezione tra corsie dedicate e altri percorsi), e  
- Se non sussiste il rischio di intralcio alla circolazione e alla sicurezza dei pedoni.

Negli altri casi, la bicicletta deve essere condotta a mano, rispettando le norme di sicurezza e tutela dei pedoni.

**Analisi normativa**  
La disciplina sulla circolazione delle biciclette è contenuta principalmente nel Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), in particolare agli artt. 2, 182, 191, e nelle relative norme di comportamento e di sicurezza.

- **Art. 2** – Definizione di veicolo: la bicicletta è considerata veicolo a tutti gli effetti, ma con caratteristiche peculiari che ne consentono una certa flessibilità di circolazione.
- **Art. 182** – Obblighi di comportamento del conducente di veicoli, tra cui la condotta corretta e il rispetto dei passaggi pedonali.
- **Art. 191** – Regolamentazione dei passaggi pedonali, che devono essere rispettati per garantire sicurezza a pedoni e ciclisti.

Inoltre, **art. 7** del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) stabilisce che la bicicletta deve essere condotta a mano nei passaggi pedonali, salvo i casi di attraversamenti promiscui.

**Principio della Cassazione n. 2363/2026**  
La Corte ha evidenziato che:

- La condotta del ciclista in sella alla bicicletta può essere ammessa **solo** in presenza di attraversamenti situati allo sbocco di percorsi promiscui, dove l'attraversamento è integrato in un contesto di traffico che rende più sicuro il passaggio in sella.
- Quando, invece, l'attraversamento pedonale si trova in zone non promiscue o non integrate con altri percorsi di traffico, il ciclista deve condurre la bicicletta a mano, per garantire maggiore controllo e sicurezza.

**Rischio di intralcio e sicurezza**  
Uno dei principi fondamentali richiamati dalla pronuncia è la tutela dei pedoni. La condotta in sella alla bicicletta attraversando un passaggio pedonale senza adeguate condizioni può costituire intralcio o pericolo, incidendo sulla sicurezza sia dei pedoni che degli altri utenti della strada.

Pertanto, la Cassazione sottolinea che la scelta tra attraversare in sella o a piedi dipende dalla valutazione delle condizioni di sicurezza e dalla conformità dell’attraversamento stesso alle caratteristiche di promiscuità e di traffico.

**Implicazioni pratiche**  
- **Per i ciclisti:**  
  - In presenza di attraversamenti pedonali situati in zone non promiscue o non di sbocco di percorsi promiscui, devono condurre la bicicletta a mano.  
  - In zone di attraversamenti promiscui allo sbocco di percorsi dedicati o promiscui, può essere consentito attraversare in sella, purché non si creino rischi di intralcio o di pericolo per i pedoni.
- **Per gli enti stradali e le autorità:**  
  - È importante predisporre segnaletica e infrastrutture adeguate che distinguano le zone di attraversamento pedonale dove è possibile attraversare in sella e dove è obbligatorio condurre la bicicletta a mano.

**Conclusioni**  
La pronuncia della Cassazione n. 2363/2026 fornisce un chiarimento importante sulla condotta corretta dei ciclisti negli attraversamenti pedonali, rafforzando il principio di tutela dei pedoni e di sicurezza stradale. La regola generale rimane quella di condurre la bicicletta a mano, salvo specifiche condizioni di sicurezza e di conformità delle caratteristiche dell’attraversamento.

**Riassunto dei punti salienti:**  
- La bicicletta può essere percorsa in sella negli attraversamenti pedonali solo se sono allo sbocco di percorsi promiscui e non si rischia di intralcio o pericolo.  
- In tutti gli altri casi, è obbligatorio condurre la bicicletta a mano.  
- La valutazione delle condizioni di sicurezza è a carico del ciclista, in conformità con le norme e con il principio di tutela dei pedoni.  
- La normativa e la giurisprudenza mirano a favorire una circolazione ordinata e sicura, equilibrando le esigenze dei ciclisti e dei pedoni.

**Fonti:**  
- Codice della Strada (D.lgs. 285/1992)  
- Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 495/1992)  
- Cassazione n. 2363/2026 

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