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21 febbraio 2026

La sentenza della Cassazione n. 3462 del 2026 affronta una questione fondamentale riguardante la legittimità e gli obblighi di informativa e notificazione in materia di privacy in relazione all’uso di sistemi di geolocalizzazione installati dal datore di lavoro sui veicoli aziendali.

 

 

La sentenza della Cassazione n. 3462 del 2026 affronta una questione fondamentale riguardante la legittimità e gli obblighi di informativa e notificazione in materia di privacy in relazione all’uso di sistemi di geolocalizzazione installati dal datore di lavoro sui veicoli aziendali.

**Contesto e fatti principali:**
L’azienda aveva installato un sistema di geolocalizzazione sui mezzi aziendali, finalizzato al monitoraggio delle flotte e alla gestione logistica. Un lavoratore impugnava tale uso, sostenendo che non fosse stato debitamente informato e che la raccolta di dati fosse illegittima, in quanto non adeguatamente notificata alle autorità competenti e all’interessato.

**Principi e statuizioni della Cassazione:**
La Suprema Corte ha ribadito che:

1. **Obbligo di notificazione al Garante Privacy:**  
   Quando un datore di lavoro utilizza sistemi di localizzazione che consentono di risalire all’identità del lavoratore, sussiste l’obbligo di notificare preventivamente il trattamento al Garante Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003, ora aggiornato dal D.lgs. 101/2018). La notificazione è una condizione di liceità del trattamento, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

2. **Rilevanza della capacità di identificazione:**  
   La Cassazione ha chiarito che il sistema di geolocalizzazione installato sui mezzi aziendali consente di risalire all’identità del lavoratore, dato che i dati raccolti sono riconducibili direttamente o indirettamente alla persona fisica, rispettando così il requisito di “identificabilità” previsto dal GDPR.

3. **Ininfluente il ruolo di terzi:**  
   La Corte ha precisato che la responsabilità e l’obbligo di notificazione non vengono meno anche nel caso in cui il sistema sia stato predisposto da un terzo, come un fornitore o un consulente esterno. La responsabilità è del titolare del trattamento (il datore di lavoro), che deve garantire la conformità alla normativa, indipendentemente da chi abbia predisposto il sistema.

4. **Valutazione di proporzionalità e finalità:**  
   La sentenza sottolinea l’importanza di valutare, anche in sede di legittimità, la proporzionalità e la finalità del trattamento, privilegiando soluzioni che garantiscano la tutela della privacy del lavoratore senza compromettere le esigenze aziendali legittime.

**Implicazioni pratiche:**
- I datori di lavoro devono effettuare una preventiva notificazione al Garante Privacy prima di installare sistemi di geolocalizzazione sui mezzi aziendali.
- La notifica deve includere le finalità del trattamento, le modalità, i soggetti coinvolti e i diritti degli interessati.
- Anche se il sistema è predisposto da un terzo, la responsabilità di conformarsi alla normativa spetta al titolare del trattamento.
- È fondamentale fornire ai lavoratori un’adeguata informativa, rispettando i principi di trasparenza previsti dal GDPR.

**Conclusione:**
La sentenza rafforza il principio che l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi aziendali, che consentono di identificare i lavoratori, deve essere accompagnato dalla preventiva notificazione al Garante Privacy e da un’adeguata informativa ai lavoratori stessi. La responsabilità di tale adempimento ricade sul datore di lavoro, indipendentemente da chi abbia predisposto il sistema, evidenziando l’importanza di rispettare rigorosamente le normative sulla privacy in ambito lavorativo. 

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