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14 gennaio 2026

Tar 2026 - L’oggetto del presente ricorso riguarda l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, notificata il 24 novembre 2025, con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il ricorrente, Vice Brigadiere -OMISSIS-, dal concorso interno per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026). Contestualmente, si impugna anche la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, nella parte in cui limita la partecipazione ai militari non imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

 

 

Tar 2026 - L’oggetto del presente ricorso riguarda l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del 20 novembre 2025, notificata il 24 novembre 2025, con cui il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il ricorrente, Vice Brigadiere -OMISSIS-, dal concorso interno per l’ammissione all’8° corso superiore di qualificazione (2025-2026). Contestualmente, si impugna anche la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, nella parte in cui limita la partecipazione ai militari non imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

2. **Fattispecie ed elementi contestati**

La questione principale riguarda:

- La statuizione di esclusione del ricorrente, presumibilmente in ragione di una mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. j) del bando, ovvero l’assenza di imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi.

- La validità e legittimità di tale requisito, nonché la compatibilità di tale clausola con il quadro normativo di riferimento, in particolare con i principi fondamentali di diritto e le norme di tutela dei diritti dei candidati militari.

3. **Analisi della clausola del bando (art. 2, comma 1, lett. j))**

L’art. 2, comma 1, lett. j) del bando stabilisce che:

> «al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»

La ratio di tale disposizione appare quella di escludere dalla partecipazione chi è in attesa di giudizio o imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, presumibilmente per tutelare l’immagine dell’Arma e garantire il rispetto di determinati standard morali e di integrità.

Tuttavia, tale requisito solleva questioni di legittimità, soprattutto in relazione ai principi di presunzione di innocenza e di tutela dei diritti dei militari, in quanto potrebbe limitare eccessivamente la partecipazione a concorsi pubblici interni, senza una previa verifica di innocenza o di eventuale assoluzione.

4. **Validità e compatibilità con il quadro normativo**

- **Norme di riferimento**: La disciplina militare e le norme sul pubblico impiego prevedono che i requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere proporzionati, chiari e non discriminatori. La clausola che impone l’assenza di imputazione in procedimenti penali può essere considerata una condizione di esclusione che, se non rigorosamente giustificata, può essere censurata per eccesso di limite alle libertà fondamentali.

- **Principio di presunzione di innocenza**: La Costituzione e la normativa internazionale sanciscono il principio di presunzione di innocenza fino a prova contraria. Imporre che i militari non possano partecipare a un concorso qualora siano imputati in procedimenti penali potrebbe essere considerato una limitazione sproporzionata e non compatibile con tale principio, salvo che tale requisito sia giustificato da esigenze di ordine pubblico o di tutela dell’immagine istituzionale.

- **Giurisprudenza di settore**: La giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha più volte affermato che requisiti che limitano i diritti di partecipazione devono essere motivati da esigenze di interesse pubblico effettivamente prevalenti e non devono essere arbitrari o eccessivamente restrittivi.

5. **Contestazione della determinazione di esclusione del ricorrente**

- La decisione di esclusione basata sulla presunta mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. j) deve essere analizzata sotto il profilo della sua correttezza e proporzionalità.

- Se il ricorrente non è imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, l’esclusione appare ingiustificata e arbitraria.

- Se invece l’imputazione sussiste, occorre verificare se tale imputazione costituisca un motivo di esclusione conforme alle norme e ai principi sopra illustrati.

6. **Conclusioni e richiesta**

In conclusione, si chiede:

- L’annullamento della determinazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dal concorso, per difetto di motivazione e per violazione dei principi di presunzione di innocenza e di proporzionalità.

- L’annullamento dell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, nella parte in cui limita la partecipazione ai militari non imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, per eccesso di limitazione dei diritti dei partecipanti e violazione dei principi costituzionali.

7. **Considerazioni finali**

Il presente commento evidenzia che, mentre la tutela dell’immagine e dell’ordine pubblico sono legittimi obiettivi, tali fini devono essere perseguiti nel rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali. Restrizioni troppo stringenti, prive di adeguata motivazione, rischiano di essere illegittime e di ledere i principi di uguaglianza e di tutela della presunzione di innocenza.

Pubblicato il 09/01/2026

N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.

N. 14962/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14962 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati xx

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 20 novembre 2025 (notificata il 24 novembre 2025) con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha escluso il Vice Brigadiere -OMISSIS-dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso;

- dell’art. 2, comma 1, lett. j) del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (indetto con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0000512 di protocollo dell’11 giugno 2025 del Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), nella parte in cui prevede

che «al concorso possono partecipare i militari dell’Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»;

- di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o connessi ai provvedimenti suindicati,

e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale

dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento» quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il decreto monocratico n. -OMISSIS- che ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento di esclusione impugnato;

Considerato che il ricorrente è stato escluso dal concorso per titoli ed esami, per l’ammissione all’ 8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in quanto imputato in un procedimento penale per delitto non colposo pendente dinnanzi al Tribunale Penale Militare di Roma (per effetto di decreto di rinvio a giudizio del 12.11.2025);

Ritenuto che, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. ex multis, ordinanza di questa Sezione del 19.12.2024, n. 05826; Cons Stato, sez. II, n. 2606/2022; id. 20.2.2023, n. 1727), il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m. (assenza di imputazioni penali in corso a carico del candidato), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della (eventuale) sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria per l’imputato;

Ritenuto quindi che - al fine di non pregiudicare la possibilità di una futura e tempestiva promozione del ricorrente in caso di esito a lui favorevole del giudizio penale in corso - allo stato si debba confermare, nella presente sede collegiale, la misura cautelare già disposta con il precitato decreto cautelare, ai fini dell’ammissione con riserva del candidato al Corso di qualificazione il cui inizio è imminente;

Rilevato sotto altro profilo che non risulta allegata dalle parti la graduatoria concorsuale che, se pubblicata, è onere del ricorrente impugnare in modo tempestivo;

Ritenuto, pertanto, di richiedere all’Amministrazione di produrre informativa documentata in ordine all’avvenuta pubblicazione della graduatoria e alla data di essa;

Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 3 giugno 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ai fini della sua ammissione con riserva all’8^ Corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri;

- dispone a carico dell’Arma dei Carabinieri l’incombente istruttorio di cui in parte motiva;

- fissa, per il merito, la pubblica udienza del 3 giugno 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Claudio Vallorani Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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