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14 gennaio 2026

Il 30 ottobre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (n. C‑373/24) di particolare rilievo in materia di diritto del lavoro, incentrata sulla qualificazione e sulla tutela dei periodi di guardia sul luogo di lavoro e in regime di reperibilità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro. La pronuncia si inserisce nel quadro delle politiche sociali dell’UE, interpretando la Direttiva 2003/88/CE sulla organizzazione dell’orario di lavoro e la Direttiva 89/391/CEE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

  


Il 30 ottobre 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza (n. C‑373/24) di particolare rilievo in materia di diritto del lavoro, incentrata sulla qualificazione e sulla tutela dei periodi di guardia sul luogo di lavoro e in regime di reperibilità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro. La pronuncia si inserisce nel quadro delle politiche sociali dell’UE, interpretando la Direttiva 2003/88/CE sulla organizzazione dell’orario di lavoro e la Direttiva 89/391/CEE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Contesto e rinvio pregiudiziale

Il caso concerne un procuratore presso una procura, il quale svolge periodi di guardia sia sul luogo di lavoro che in regime di reperibilità, spesso al di fuori dell’orario di lavoro canonico. La questione sottoposta alla Corte riguarda la qualificazione di tali periodi come “orario di lavoro” ai fini delle direttive europee e della tutela dei lavoratori, nonché l’applicabilità delle norme sulla salute e sicurezza.

La Corte europea, chiamata a interpretare le norme europee e a garantire un’interpretazione uniforme nel rispetto dei principi fondamentali, ha sottoposto una serie di questioni pregiudiziali, tra cui:

- La definizione di “orario di lavoro” nell’ambito delle attività svolte dal pubblico impiego, in particolare per i procuratori.
- La compatibilità tra le attività di guardia e di reperibilità e le norme sulla tutela della salute e sicurezza.
- Le condizioni di lavoro “giuste ed eque” ai sensi dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Principali elementi della sentenza

1. **Definizione di “orario di lavoro”**

La Corte ricorda che, ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, l’“orario di lavoro” comprende qualsiasi periodo durante il quale il lavoratore è sotto le istruzioni del datore di lavoro e deve essere disponibile per l’attività lavorativa. La Corte sottolinea che anche i periodi di guardia, se comportano obblighi di presenza e di disponibilità, devono essere considerati come parte dell’orario di lavoro, anche se svolti al di fuori delle normali ore lavorative.

2. **Guardia sul luogo di lavoro e in regime di reperibilità**

La sentenza distingue tra le diverse modalità di prestazione della guardia:

- **Guardia sul luogo di lavoro**: periodi di presenza fisica presso il luogo di lavoro, con obbligo di intervenire in caso di necessità.
- **Reperibilità**: periodi durante i quali il lavoratore, pur non essendo presente fisicamente sul luogo di lavoro, deve essere disponibile a intervenire, spesso in condizioni di mobilità o di contatto telefonico.

La Corte afferma che entrambi i tipi di periodi devono essere considerati come “orario di lavoro” se comportano obblighi di prestazione o di disponibilità, e quindi devono essere soggetti alle normative sulla durata massima dell’orario, sui diritti ai riposi e sulla tutela della salute.

3. **Condizioni di lavoro giuste ed eque**

Ai sensi dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, i lavoratori devono godere di condizioni di lavoro giuste ed eque, che includono il rispetto dei limiti di orario, il diritto al riposo e alla protezione della salute. La Corte evidenzia che tale principio si applica anche ai periodi di guardia e reperibilità, i quali devono essere riconosciuti come parte integrante delle condizioni di lavoro e tutelati di conseguenza.

Implicazioni pratiche

La sentenza ha importanti ricadute sul modo in cui si qualificano e si tutelano i periodi di guardia e reperibilità:

- **Riconoscimento come “orario di lavoro”**: anche se svolti al di fuori delle ore effettive di lavoro, devono essere considerati tali se comportano obblighi di disponibilità e di intervento.
- **Applicazione delle norme sulla tutela della salute**: i periodi di guardia devono essere soggetti a limiti di durata, a periodi di riposo e a condizioni di sicurezza adeguate.
- **Regime di compensazione**: eventuali periodi di guardia o reperibilità devono essere correttamente riconosciuti in termini di retribuzione e diritti.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di Giustizia chiarisce che, nell’ambito dell’UE, i periodi di guardia e reperibilità svolti al di fuori delle normali ore di lavoro devono essere considerati come “orario di lavoro” ai fini delle normative sulla durata, sulla salute e sulla sicurezza. Tale interpretazione rafforza la tutela dei lavoratori, garantendo che anche i periodi di disponibilità e di attività non praticate in modo tradizionale siano soggetti a condizioni di lavoro giuste ed eque, tutelate dalla normativa europea e dai principi fondamentali della Carta dei diritti dell’UE.

 

 

 

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 ottobre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “orario di lavoro” – Attività dei procuratori presso la procura – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2, paragrafo 2 – Particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego – Periodo di guardia sul luogo di lavoro e periodo di guardia in regime di reperibilità, svolti al di fuori dell’orario di lavoro – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Condizioni di lavoro giuste ed eque»

Nella causa C‑373/24 [Ramavić] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski sud u Puli-Pola (Tribunale municipale di Pola, Croazia), con decisione del 3 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2024, nel procedimento

NI

contro

Republika Hrvatska,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, A. Kumin, e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Republika Hrvatska, da A. Marjanović, in qualità di agente;

per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Mataija e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1), nonché dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NI, sostituto procuratore presso l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (procura municipale di Pola, Croazia) e la Republika Hrvatska (Repubblica di Croazia), rappresentata dall’Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci (procura municipale di Fiume, Croazia), in merito al pagamento a NI delle ore effettuate durante periodi di guardia sul suo luogo di lavoro nonché durante periodi di guardia in regime di reperibilità.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 89/391

3

L’articolo 2 della direttiva 89/391 così recita:

«1.   La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).

2.   La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.

In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva».

Direttiva 2003/88

4

L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2.   La presente direttiva si applica:

a)

ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e

b)

a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

3.   La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva [89/391], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.

(...)».

5

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 è così formulato:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1.

“orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2.

“periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;

(...)».

Diritto croato

6

L’articolo 121a dell’Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia) così recita:

«La procura è un’autorità giudiziaria autonoma e indipendente abilitata e tenuta ad agire contro gli autori di reati e di altri illeciti, a promuovere azioni in sede giurisdizionale al fine di tutelare i beni della Repubblica di Croazia e a proporre ricorsi al fine di tutelare la Costituzione e l’ordinamento giuridico.

Il Parlamento croato nomina il procuratore generale della Repubblica di Croazia per un periodo di quattro anni, su proposta del governo della Repubblica di Croazia, previo parere della commissione competente del Parlamento croato.

Il Consiglio superiore dei procuratori nomina i sostituti procuratori, li revoca e statuisce in merito alla loro responsabilità disciplinare.

Il Consiglio superiore dei procuratori adotta le decisioni di cui al terzo comma del presente articolo in modo imparziale e sulla base dei criteri previsti dalla legge.

I sostituti procuratori esercitano la funzione di procuratore in modo permanente.

Il Consiglio superiore dei procuratori, composto da undici membri, comprende sette sostituti procuratori del procuratore generale, due professori universitari in scienze giuridiche e due parlamentari, uno dei quali dell’opposizione.

I membri del Consiglio superiore dei procuratori sono eletti per un periodo di quattro anni e un membro non può essere eletto più di due volte.

I membri del Consiglio superiore dei procuratori eleggono tra loro un presidente.

I capi delle procure non possono essere eletti quali membri del Consiglio superiore dei procuratori.

La competenza, l’organizzazione, le modalità di selezione dei membri e le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei procuratori sono disciplinate dalla legge.

L’istituzione, l’organizzazione, il mandato e la competenza della procura sono disciplinati dalla legge».

7

L’articolo 10, paragrafo 1, dello Zakon o radu (codice del lavoro) così dispone:

«Il rapporto di lavoro si basa su un contratto di lavoro».

8

Ai sensi dell’articolo 60 di tale codice:

«1.   L’orario di lavoro è il tempo durante il quale il lavoratore è tenuto a svolgere le sue mansioni o durante il quale si tiene pronto (a disposizione) per svolgere mansioni secondo le istruzioni fornite dal suo datore di lavoro, nel luogo in cui le sue mansioni sono svolte o in altro luogo stabilito dal datore di lavoro.

2.   Non è considerato orario di lavoro il tempo durante il quale il lavoratore si tiene pronto a rispondere alla richiesta del suo datore di lavoro di svolgere mansioni in caso di necessità, ma non si trova nel luogo in cui le sue mansioni sono svolte o in qualsiasi altro luogo stabilito dal datore di lavoro.

3.   Il periodo di reperibilità e il livello della retribuzione sono disciplinati dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo.

4.   Il tempo dedicato dal lavoratore allo svolgimento di mansioni su richiesta del proprio datore di lavoro è considerato orario di lavoro, indipendentemente dal fatto che tali mansioni siano svolte in un luogo stabilito dal datore di lavoro o in un luogo scelto dal lavoratore».

9

L’articolo 52, paragrafo 1, del Poslovnik državnog odvjetništva (regolamento interno della procura) prevede quanto segue:

«Al di fuori del normale orario di lavoro, durante i giorni di riposo settimanale, nei giorni non lavorativi e nei giorni festivi si effettuano, in linea di massima, solo atti indifferibili. L’esercizio delle funzioni nell’ambito dei procedimenti preliminari (servizio di guardia), nelle procure distrettuali e municipali che svolgono tali funzioni, sarà assicurato secondo una delle seguenti modalità:

ininterrottamente presso l’edificio del pubblico ministero nei giorni lavorativi dalle ore 16 alle ore 8 del giorno lavorativo successivo,

presso l’edificio del pubblico ministero dalle ore 8 alle ore 20 – nei giorni lavorativi dalle ore 16 alle ore 20 e a partire dalle ore 20 con presenza obbligatoria presso la sede del pubblico ministero,

presenza obbligatoria presso la sede del pubblico ministero il giorno lavorativo dopo le ore 16 fino alle ore 8 del giorno lavorativo successivo e ininterrottamente nei giorni festivi e non lavorativi.

(...)».

10

Le istruzioni generali n. O8-11‑1 della procura della Repubblica di Croazia relative al funzionamento del servizio di permanenza, del 13 ottobre 2011, nella versione applicabile al procedimento principale, prevedono in particolare che l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (procura municipale di Pola) assicuri un servizio di permanenza «in costante reperibilità a casa o presso il domicilio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

NI è sostituto procuratore presso l’Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola (procura municipale di Pola). Essa vi svolge le sue funzioni a tempo pieno, vale a dire 40 ore settimanali, effettuate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16. NI è altresì tenuta ad effettuare periodi di guardia, sia durante il normale orario di lavoro sia al di fuori di tale orario, nel corso dei quali essa può essere chiamata a svolgere mansioni urgenti, in particolare nell’ambito della fase preliminare dei procedimenti penali.

12

Dalla decisione di rinvio risulta che, durante tali periodi di guardia, può essere richiesta la presenza NI presso il suo domicilio (permanenza passiva) o presso la sede della procura (permanenza attiva), e ciò ininterrottamente, per poter svolgere in qualsiasi momento le mansioni urgenti che si impongono.

13

Ritenendo che il regime ad essa applicabile, in particolare l’obbligo di essere ininterrottamente disponibile durante i suoi periodi di guardia, fosse contrario alla direttiva 2003/88 e alla giurisprudenza della Corte relativa al diritto a un riposo giornaliero, al diritto a un riposo settimanale e al divieto di lavorare per un periodo superiore alle 48 ore settimanali, NI ha proposto dinanzi all’Općinski sud u Puli-Pola (tribunale municipale di Pola, Croazia), che è il giudice del rinvio, un ricorso volto ad ottenere il pagamento delle ore effettuate nel corso degli anni dal 2015 al 2019 durante i periodi di guardia, alcuni dei quali sono stati effettuati al di fuori delle sue ore di lavoro abituali, per un importo che equivale a quello corrispondente allo svolgimento di dette ore.

14

NI sottolinea in particolare di non beneficiare, in ambito lavorativo, di una sicurezza e di una tutela adeguate, in quanto essa svolge ore di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro normale, senza limiti di durata lavorativa settimanale e senza limitazione delle ore straordinarie. Essa sottolinea peraltro di non percepire alcuna maggiorazione per le ore di lavoro straordinario né per le ore di lavoro effettuate la domenica e nei giorni festivi e afferma di percepire una retribuzione inferiore per le ore di lavoro svolte durante i periodi di guardia rispetto a quelle effettuate durante il suo normale orario di lavoro.

15

Il giudice del rinvio sottolinea che, in Croazia, la procura è un’autorità giudiziaria autonoma e indipendente, che è tenuta ad agire contro gli autori di reati e a promuovere azioni giudiziarie al fine di tutelare il patrimonio della Repubblica di Croazia nonché la Costituzione. In veste di sostituto procuratore, NI sarebbe quindi considerata, sotto il profilo statutario, un funzionario autonomo e indipendente.

16

Il giudice del rinvio rileva che l’autonomia e l’indipendenza legate al suo status consentono a NI di essere tutelata contro le pressioni esterne che possono influenzare le sue decisioni. Per contro, la situazione dei magistrati della procura, come NI, è caratterizzata dalla loro subordinazione ai magistrati della procura di livello gerarchico superiore e del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione. Detti magistrati sono altresì soggetti a una valutazione obbligatoria del loro lavoro e delle loro competenze, possono essere oggetto di sanzioni disciplinari e non possono esercitare altre funzioni senza l’approvazione del Consiglio superiore dei procuratori.

17

Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, dopo il suo normale orario di lavoro, NI può svolgere compiti implicanti che essa sia costantemente disponibile, raggiungibile telefonicamente in qualsiasi momento, in particolare dai membri delle forze dell’ordine, e che possa recarsi immediatamente nei locali della procura o altrove per svolgere compiti urgenti a seguito di una convocazione di un agente di polizia, come in caso di incidenti stradali o di incidenti mortali sul lavoro.

18

Le ore di lavoro svolte nel corso di una permanenza, sia essa attiva o passiva, e al di fuori delle ore di lavoro abituali, non sarebbero considerate orario di lavoro normale né ore di lavoro straordinario e non sarebbero prese in considerazione per l’esercizio del diritto a giorni di riposo giornaliero e settimanale o del diritto a giorni di ferie.

19

Pertanto, lo svolgimento di dette ore di lavoro pregiudicherebbe la salute e la sicurezza sul lavoro di NI, che sarebbe esposta a sforzi psichici e fisici supplementari. In particolare, il fatto di essere reperibile in qualsiasi momento durante i periodi di guardia, spesso a tarda sera o durante la notte, e di tenersi pronta a compiere, durante tali periodi, ore di lavoro al di fuori dell’orario di lavoro normale, rappresenterebbe un aumento dello stress legato al suo lavoro.

20

Ai fini della soluzione della controversia principale, e in particolare del pagamento delle ore di lavoro richiesto da NI, il giudice del rinvio ritiene sia necessario, da un lato, stabilire se la ricorrente nel procedimento principale debba essere considerata come avente la qualità di «lavoratore», così da rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88 e, dall’altro, qualificare le ore di lavoro svolte nell’ambito dei periodi di guardia. A quest’ultimo riguardo, esso si chiede se il fatto di non considerare tali ore come «orario di lavoro» ai sensi di tale direttiva costituisca una violazione della stessa.

21

In tali circostanze, l’Općinski sud u Puli-Pola (tribunale municipale di Pola) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.

Se l’attività della ricorrente come magistrato della procura (sostituto procuratore municipale/procuratore municipale) rientri nella nozione di “lavoratore” di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 31 della [Carta], ossia se, ai fini dell’applicazione di uguali condizioni di lavoro a tutti i dipendenti della procura, un magistrato della procura possa essere considerato un lavoratore.

2.

In relazione alla questione sub 1), se l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, a cui si riferisce la direttiva 2003/88/CEE al suo articolo 1, paragrafo 3, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è consentito escludere i magistrati della procura (sostituti procuratori municipali/procuratori municipali) dall’applicazione delle disposizioni che assicurano la trasposizione di detta direttiva, ivi comprese le disposizioni dell’articolo 2, punti 1 e 2, della stessa, che definiscono l’orario di lavoro e il periodo di riposo.

3.

a)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e di risposta negativa alla questione sub 2), si pone allora la questione se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2003/88 (...) (in particolare l’articolo 2, punto 1, ecc.) il servizio di guardia passivo dei magistrati della procura debba essere considerato come orario di lavoro, in considerazione delle limitazioni alle quali il magistrato stesso è assoggettato durante il servizio di guardia passivo [(permanenza a domicilio)], a causa delle attività e delle funzioni lavorative che svolge durante tale servizio ai sensi delle [istruzioni generali della procura della Repubblica di Croazia sul funzionamento del servizio di guardia, n. O-8/11-1, del 13 ottobre 2011, modificate il 12 ottobre 2012, e ai sensi dello Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale)], secondo cui il magistrato della procura, in qualità di lavoratore, è significativamente limitato nella possibilità di svolgere altre attività, allorché, secondo le citate istruzioni generali (...), è tenuto a svolgere il servizio di guardia passivo presso il proprio domicilio.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1) e di risposta negativa alla questione sub 2), si pone allora la questione se, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2003/88 (...) (in particolare l’articolo 2, punto 1, ecc.), il servizio di guardia attivo [(nel luogo di lavoro)] dei magistrati della procura debba essere considerato come orario di lavoro, a causa delle attività e delle funzioni lavorative che il magistrato stesso svolge durante il servizio di guardia attivo ai sensi delle istruzioni generali della procura della Repubblica di Croazia sul funzionamento del servizio di guardia, (...) e ai sensi (...) del [codice di procedura penale], secondo cui il magistrato della procura svolge le sue funzioni di guardia attiva presso il posto di lavoro abituale o in un altro luogo stabilito dal datore di lavoro (attività di ispezione in loco ecc.)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

22

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 31 della Carta, debba essere interpretato nel senso che i magistrati della procura rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

23

Occorre ricordare in limine che, anche se la definizione di «lavoratore» è fornita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 89/391, che qualifica come tale qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici, la direttiva 2003/88 non ha effettuato alcun rinvio a tale disposizione della direttiva 89/391, né alla definizione della nozione di lavoratore quale risultante dalle legislazioni e/o dalle prassi nazionali (sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C‑428/09, EU:C:2010:612, punto 27).

24

Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 e con riferimento all’articolo 31 della Carta, la nozione di «lavoratore», che non può essere interpretata in modo variabile, a seconda degli ordinamenti nazionali, ha una portata autonoma propria del diritto dell’Unione [sentenze del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C‑428/09, EU:C:2010:612, punto 28; del 21 febbraio 2018, Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82, punto 28, nonché del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punti 88 89].

25

Detta nozione deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 90 e giurisprudenza citata].

26

Pertanto, nell’ambito della qualificazione di una persona con riferimento alla nozione di «lavoratore», che spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale, quest’ultimo deve fondarsi su criteri obiettivi e valutare nel loro complesso tutte le circostanze del caso di cui è investito, riguardanti la natura sia delle attività interessate sia del rapporto tra le parti in causa [sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 91 e giurisprudenza citata].

27

A tal riguardo, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceve una retribuzione. Ne consegue che un rapporto di lavoro presuppone l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L’esistenza di un siffatto vincolo deve essere valutata caso per caso in funzione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 49 e giurisprudenza citata).

28

Di conseguenza, al fine di verificare se i magistrati della procura, quale è la ricorrente nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, spetta al giudice del rinvio esaminare le mansioni e le funzioni svolte da tali magistrati nonché gli obblighi cui sono tenuti nei confronti del loro datore di lavoro.

29

Ciò premesso, la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente, sulla base degli atti del procedimento principale nonché delle osservazioni scritte e orali di cui dispone, a fornire al giudice del rinvio indicazioni utili, idonee a consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, punto 72 e giurisprudenza citata).

30

Dalla decisione di rinvio si evince che le funzioni dei magistrati della procura, quali i procuratori della procura municipale, consistono nello svolgere, nei locali dell’organo giurisdizionale o della procura, ovvero nei luoghi degli eventi di cui trattasi, le mansioni di servizio prescritte, segnatamente, dal codice di procedura penale, sotto il controllo del procuratore di livello gerarchico superiore.

31

Invero, secondo il giudice del rinvio, il sostituto procuratore della procura municipale può ricevere, in qualsiasi momento, una convocazione da parte di un agente di polizia, in forza della quale egli ha l’obbligo di recarsi immediatamente nel luogo dell’evento di cui trattasi. Egli può altresì essere tenuto a condurre il primo interrogatorio dell’indagato, a chiedere al giudice istruttore un ordine di perquisizione, a confermare atti istruttori urgenti che sono stati disposti verbalmente, a condurre attività ispettive in loco o ad assistervi in caso di incidenti stradali, di incidenti mortali sul lavoro o di altri reati, ad assistere all’audizione dei testimoni dinanzi al giudice istruttore, ad adottare misure di sicurezza o a chiedere il collocamento in custodia cautelare dell’imputato e a presenziare all’udienza relativa a tale custodia.

32

Al riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la situazione dei magistrati della procura, come NI, è caratterizzata dalla loro subordinazione ai magistrati della procura di livello gerarchico superiore nonché al Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione, che svolge compiti di amministrazione giudiziaria per la procura, tra cui l’esame di denunce relative alla condotta dei magistrati della procura o la chiamata in causa della responsabilità professionale di tali magistrati, garantisce che le procure dispongano delle condizioni materiali e finanziarie adeguate, dei locali e delle altre condizioni necessarie al loro funzionamento e approva il piano di assunzione di nuovi magistrati della procura nonché l’assunzione di funzionari in veste di personale ausiliario dei magistrati della procura.

33

Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che i magistrati della procura di livello gerarchico inferiore sono soggetti ai controlli svolti dai magistrati della procura di livello gerarchico superiore, e ciò in conformità all’organizzazione gerarchica della procura, secondo la quale le procure municipali sono subordinate alle procure distrettuali, che, unitamente alle procure specializzate, sono subordinate alla procura della Repubblica di Croazia. Di conseguenza, il Consiglio superiore dei procuratori potrebbe revocare un magistrato della procura in ragione di un illecito disciplinare, di condanne per reati, di competenze insufficienti o ancora per sopravvenuta inidoneità.

34

Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che un sostituto procuratore della procura municipale si trovi in un vincolo di subordinazione nei confronti dei magistrati della procura di livello gerarchico superiore, il che caratterizza l’esistenza di un rapporto di lavoro.

35

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 31 della Carta, deve essere interpretato nel senso che i magistrati della procura rientrano nell’ambito di applicazione della citata direttiva.

Sulla seconda questione

36

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 89/391, cui fa riferimento l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude l’attività dei magistrati della procura dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

37

Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391, al quale il citato articolo 1, paragrafo 3, fa rinvio, tali direttive si applicano a tutti i settori di attività, privati o pubblici, allo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione del loro orario di lavoro (sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 20).

38

Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391 prevede, al suo primo comma, che quest’ultima non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, in particolare nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo e precisa, al suo secondo comma, che, in un caso del genere, la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere assicurate, quanto più possibile, tenendo conto degli obiettivi di detta direttiva (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 53).

39

Occorre ricordare al riguardo che l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 deve ricevere un’interpretazione che limiti la sua portata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che esso consente agli Stati membri di proteggere (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 55 e giurisprudenza citata).

40

Il criterio utilizzato da tale disposizione per escludere determinate attività dall’ambito di applicazione della direttiva 89/391 e, pertanto, da quello della direttiva 2003/88 non si fonda sull’appartenenza dei lavoratori a uno dei settori del pubblico impiego previsti da tale disposizione, considerato nel suo insieme, ma esclusivamente sulla natura specifica di taluni compiti particolari svolti dai lavoratori di tali settori, natura che giustifica una deroga alle norme in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a motivo della necessità assoluta di garantire un’efficace tutela della collettività (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 56 e giurisprudenza citata).

41

Tra le particolarità inerenti a tali attività specifiche che giustificano, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391, una deroga alle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori figura il fatto che esse non si prestano, per loro natura, a una pianificazione dell’orario di lavoro (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 57 e giurisprudenza citata).

42

L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 consente così di preservare l’efficacia delle attività specifiche del pubblico impiego la cui continuità è indispensabile per garantire l’esercizio effettivo delle funzioni essenziali dello Stato. Tale esigenza di continuità dev’essere valutata tenendo conto della natura specifica dell’attività considerata (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 58 e giurisprudenza citata).

43

A tale proposito, da un lato, la Corte ha dichiarato che l’esigenza di continuità dei servizi attivi nell’ambito della sanità, della sicurezza e dell’ordine pubblici non osta a che, allorché esse avvengono in condizioni normali, le attività di tali servizi possano essere organizzate, per quanto riguarda gli orari di lavoro dei loro dipendenti, cosicché la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 è applicabile a siffatti servizi solo in circostanze di gravità e ampiezza eccezionali, quali catastrofi naturali o tecnologiche, attentati o incidenti importanti, che rendano necessaria l’adozione di misure indispensabili per la protezione della vita, della salute e della sicurezza della collettività, e la cui corretta esecuzione sarebbe compromessa se fossero rispettate tutte le norme previste dalla direttiva 2003/88. Casi del genere giustificano il riconoscimento di una priorità assoluta all’obiettivo di protezione della popolazione, a discapito del rispetto delle disposizioni di quest’ultima direttiva, le quali possono essere provvisoriamente disattese nell’ambito dei detti servizi (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 59 e giurisprudenza citata).

44

Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che talune attività particolari del pubblico impiego presentano, anche quando sono esercitate in condizioni normali, caratteristiche talmente specifiche che la loro natura osta, in modo imperativo, a una pianificazione dell’orario di lavoro rispettosa delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 60 e giurisprudenza citata).

45

Tale è, in particolare, il caso delle attività che, al fine di soddisfare in modo efficace l’obiettivo di interesse generale loro assegnato, possono essere svolte solo in via continuativa e da un medesimo, unico lavoratore, senza che sia possibile istituire un sistema di avvicendamento che consenta di riconoscere al suddetto lavoratore, a intervalli regolari, il diritto a ore o a giorni di riposo dopo che egli ha effettuato un certo numero di ore o di giorni di lavoro (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 61 e giurisprudenza citata).

46

In tale contesto spetta al giudice del rinvio, competente ad interpretare il diritto nazionale, verificare in quale misura la giurisprudenza richiamata ai punti da 40 a 45 della presente sentenza sia applicabile all’attività dei magistrati della procura municipale, quale è NI. Tanto premesso, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 29 della presente sentenza, la Corte può fornire a detto giudice del rinvio indicazioni utili ai fini della valutazione che è tenuto ad effettuare.

47

Al riguardo, deve rilevarsi che dalla decisione di rinvio si evince che l’attività dei magistrati della procura municipale rientra, in linea di principio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/391, in quanto si tratta di un’attività amministrativa o di un’attività di servizio rientrante nel settore pubblico [v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 85].

48

Inoltre, nulla in tale decisione indica che l’attività svolta dai magistrati della procura municipale presenti caratteristiche specifiche che impediscano di pianificare l’orario di lavoro conformemente ai requisiti previsti dalla direttiva 2003/88. Ad esempio, alla luce dei poteri e delle responsabilità di tali procuratori, non si può escludere che la continuità delle funzioni della procura possa essere garantita mediante un sistema di rotazione dei procuratori della procura municipale. Dalla decisione di rinvio si evince che il loro periodo di guardia è pianificato con un mese di anticipo e che è possibile che una procura municipale o distrettuale si faccia carico di garantire la permanenza che deve essere normalmente effettuata da un’altra procura. Non sembra quindi che un sistema di rotazione o di pianificazione dell’orario di lavoro sia intrinsecamente incompatibile con le caratteristiche di dette attività.

49

Risulta pertanto che, quando le attività dei magistrati della procura sono svolte in condizioni normali, esse possono essere soggette a una pianificazione dell’orario di lavoro rispettosa delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88.

50

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2 della direttiva 89/391, cui fa riferimento l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude l’attività dei magistrati della procura dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, a condizione che tale attività, quando è svolta in condizioni normali, possa essere soggetta a una pianificazione dell’orario di lavoro rispettosa delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88.

Sulla terza questione

51

Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che un periodo di guardia svolto al di fuori del normale orario di lavoro dei magistrati della procura, che implica la presenza obbligatoria di tali magistrati sul luogo di lavoro, o un periodo di guardia in regime di reperibilità, che implica una siffatta presenza presso il loro domicilio, deve essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi del citato articolo 2.

52

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 definisce la nozione di «orario di lavoro» come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali. Secondo costante giurisprudenza, tale nozione va intesa in opposizione al periodo di riposo, in quanto ciascuna delle due nozioni esclude l’altra (sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 25 e giurisprudenza citata).

53

In proposito occorre tener conto del fatto che detto articolo 2 non prevede categorie intermedie tra le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» (sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 26 e giurisprudenza citata), nonché del fatto che, tra gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro» ai sensi di tale direttiva, non figura l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo. Pertanto, il periodo di guardia svolto dai procuratori della procura municipale deve essere qualificato o come «orario di lavoro» o come «periodo di riposo» ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 28 e giurisprudenza citata).

54

Inoltre, le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che vanno definite in base a caratteristiche oggettive, facendo riferimento all’impianto sistematico e alla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, soltanto un’interpretazione autonoma di questo tipo è idonea ad assicurare a detta direttiva la sua piena efficacia nonché un’applicazione uniforme delle nozioni suddette nella totalità degli Stati membri (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 29 e giurisprudenza citata).

55

Occorre pertanto esaminare se, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ricorrano gli elementi costitutivi della nozione di «orario di lavoro» quando il lavoratore effettua un periodo di guardia sul suo luogo di lavoro o un periodo di guardia in regime di reperibilità, vale a dire un periodo durante il quale il lavoratore resta a disposizione del suo datore di lavoro al fine di poter garantire una prestazione di lavoro, su domanda di quest’ultimo, pur non essendo obbligato a rimanere sul suo luogo di lavoro (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 33 e giurisprudenza citata).

56

Per quanto riguarda i periodi di guardia, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un periodo durante il quale nessuna attività viene effettivamente esercitata dal lavoratore a beneficio del suo datore di lavoro non costituisce necessariamente un «periodo di riposo» ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 30 e giurisprudenza citata).

57

A tal riguardo, in primo luogo, per quanto concerne il periodo di guardia effettuato sul luogo di lavoro, la Corte ha già precisato che l’elemento determinante per considerare sussistenti gli elementi caratteristici della nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, è il fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore di lavoro e a rimanere ivi a disposizione di quest’ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 31 e giurisprudenza citata).

58

La Corte ha considerato che, nel corso di un siffatto periodo di guardia, il lavoratore, tenuto a restare sul suo luogo di lavoro a disposizione immediata del suo datore di lavoro, deve rimanere distante dal suo ambiente sociale e familiare e beneficia di una minore libertà per gestire il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti. Pertanto, tutto questo periodo deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, indipendentemente dalle prestazioni di lavoro realmente svolte dal lavoratore nel corso di tale periodo (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 32 e giurisprudenza citata).

59

In secondo luogo, quanto al periodo di guardia in regime di reperibilità, la Corte ha dichiarato che un siffatto periodo deve parimenti essere qualificato, nella sua interezza, come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, qualora, tenuto conto dell’impatto oggettivo e assai significativo dei vincoli imposti al lavoratore sulle possibilità, per quest’ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, esso si distingua da un periodo nel corso del quale il lavoratore è tenuto unicamente a rimanere a disposizione del proprio datore di lavoro affinché quest’ultimo possa raggiungerlo (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 33 e giurisprudenza citata).

60

Ne consegue che rientra nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88, la totalità dei periodi di guardia, ivi compresi quelli in regime di reperibilità, nel corso dei quali i vincoli imposti al lavoratore siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per quest’ultimo, di gestire liberamente, nel corso dei periodi in questione, il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 34 e giurisprudenza citata).

61

In proposito la Corte ha rilevato che un periodo di guardia nel corso del quale un lavoratore può, tenuto conto del termine ragionevole che gli è concesso per riprendere le proprie attività professionali, pianificare le proprie occupazioni personali e sociali non costituisce, in generale, «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88. Per converso, un periodo di guardia durante il quale il termine imposto al lavoratore per rimettersi al lavoro è limitato ad alcuni minuti, deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua interezza, come «orario di lavoro», ai sensi di detta direttiva, dato che il lavoratore, in quest’ultimo caso, è in pratica fortemente dissuaso dal pianificare una qualsiasi attività di svago, anche di breve durata (sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 35 e giurisprudenza citata).

62

Ciò premesso, come la Corte ha sottolineato, l’impatto di un tale periodo di reazione deve essere valutato al termine di un’analisi concreta, che tenga conto, se del caso, degli altri vincoli che sono imposti al lavoratore nel corso del suo periodo di guardia anche in regime di reperibilità (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, punto 36 e giurisprudenza citata).

63

Dalla decisione di rinvio si evince che un sostituto procuratore della procura municipale, come NI, ha l’obbligo, nel corso di tutti i suoi periodi di guardia, di essere pronto, in qualsiasi momento, ad intervenire per svolgere compiti e funzioni equivalenti a quelli che egli svolge nel corso del normale orario di lavoro sul luogo di lavoro. Pertanto, sembra che nel corso di un periodo di guardia quest’ultimo non possa effettivamente allontanarsi dal suo luogo di lavoro o, nel corso di un periodo di guardia in regime di reperibilità, non possa allontanarsi dal suo domicilio e dedicarsi ai propri interessi.

64

Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti e, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 55 a 62, se, nel caso di specie, il periodo di guardia effettuato da un procuratore della procura municipale sul suo luogo di lavoro nonché il periodo di guardia in regime di reperibilità effettuato da quest’ultimo presso il proprio domicilio debbano essere qualificati come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88.

65

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un periodo di guardia svolto al di fuori del normale orario di lavoro dei magistrati della procura, che implichi la presenza obbligatoria di detti magistrati sul luogo di lavoro, o un periodo di guardia in regime di reperibilità, che implichi una siffatta presenza presso il loro domicilio, deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi del citato articolo 2, nei limiti in cui, durante tali periodi di guardia, i vincoli imposti a detti magistrati siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per questi ultimi, di gestire liberamente, nel corso di tali periodi, il tempo durante il quale i loro servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi.

Sulle spese

66

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretato nel senso che i magistrati della procura rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

 

2)

L’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, cui fa riferimento l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude l’attività dei magistrati della procura dall’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, a condizione che tale attività, qualora sia esercitata in condizioni normali, possa essere soggetta a una pianificazione dell’orario di lavoro rispettosa delle prescrizioni imposte dalla direttiva 2003/88.

 

3)

L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un periodo di guardia svolto al di fuori del normale orario di lavoro dei magistrati della procura, che implichi la presenza obbligatoria di detti magistrati sul luogo di lavoro, o un periodo di guardia in regime di reperibilità, che implichi una siffatta presenza presso il loro domicilio, deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi del citato articolo 2, nei limiti in cui, durante tali periodi di guardia, i vincoli imposti a detti magistrati siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per questi ultimi, di gestire liberamente, nel corso di tali periodi, il tempo durante il quale i loro servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il croato.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

 

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