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14 gennaio 2026

Corte dei Conti 2025 - Il sig. Xx Xx, ex militare dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio dal 10 marzo x al 1° luglio x, e successivamente è stato collocato in quiescenza tramite il sistema misto. La questione centrale riguarda il riconoscimento dei periodi di servizio come utile ai fini pensionistici, in particolare il diritto al riscatto di periodi di servizio anteriori al 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.

 

 

Corte dei Conti 2025 - Il sig. Xx Xx, ex militare dell’Aeronautica Militare, ha prestato servizio dal 10 marzo x al 1° luglio x, e successivamente è stato collocato in quiescenza tramite il sistema misto. La questione centrale riguarda il riconoscimento dei periodi di servizio come utile ai fini pensionistici, in particolare il diritto al riscatto di periodi di servizio anteriori al 1° gennaio 1998, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997.

Il citato art. 5, comma 3, disciplina il riscatto di periodi di servizio non utili ai fini pensionistici, consentendo al personale del comparto difesa e sicurezza di riscattare periodi pre-1998, entro un limite temporale di cinque anni, purché tali periodi non siano già stati valorizzati figurativamente (ad esempio, servizi in reparti operativi, servizi di volo, ecc.).

2. **Problema giuridico e controversia**

Il ricorrente ha contestato il rigetto della domanda di riscatto, sostenendo che tale rigetto sia illegittimo e contrario alla normativa citata. La questione principale riguarda l’interpretazione dell’art. 5, comma 3, e la possibilità di riscatto di periodi pre-1998, anche se già valorizzati in altri modi o servizi.

In particolare, si discute se:

- Il limite temporale di cinque anni per il riscatto si applica anche ai periodi già valorizzati figurativamente o meno.

- La normativa consenta il riscatto di periodi di servizio anteriori a quella data, fermo restando il limite temporale.

- La valorizzazione figurativa pregiudichi il diritto al riscatto.

3. **Pronuncia della Corte dei Conti**

La Sezione Giurisdizionale Regionale, con pronuncia definitiva, ha accolto il ricorso del sig. Xx, riconoscendo il suo diritto al riscatto ai fini pensionistici di quei periodi di servizio, nel limite di cinque anni di computabilità e nei termini motivazionali indicati.

In particolare, la Corte ha affermato che:

- Il diritto al riscatto di periodi di servizio anteriori al 1° gennaio 1998 è riconosciuto dal citato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, purché siano rispettate le condizioni di limite temporale e di non valorizzazione figurativa pregressa.

- La valorizzazione figurativa di determinati servizi non preclude automaticamente il diritto al riscatto di altri periodi, purché si rispettino i limiti temporali e le condizioni di legge.

- La richiesta del ricorrente rientra nei limiti di legge e la sua domanda è fondata.

4. **Commento legale approfondito**

**a. Interpretazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997**

L’art. 5 disciplina il riscatto di periodi di servizio non utili ai fini pensionistici, con particolare attenzione ai servizi pre-1998 per il personale del comparto difesa e sicurezza. La norma stabilisce che il riscatto può essere effettuato entro un limite di cinque anni di computabilità, con la condizione che tali periodi non siano già stati oggetto di valorizzazione figurativa.

Il principio fondamentale è che il riscatto mira a valorizzare periodi di servizio che, pur non essendo utili ai fini previdenziali, possano comunque contribuire a migliorare il diritto pensionistico, senza duplicazioni o sovrapposizioni di valorizzazioni.

**b. Limite temporale di cinque anni**

Il limite di cinque anni riguarda il “limite ordinamentale” di computabilità di tali periodi, e si riferisce alla possibilità di riscattare servizi anteriori al 1° gennaio 1993, o più precisamente, ai servizi antecedenti a una data di riferimento stabilita dalla normativa. La Corte ha chiarito che tale limite non preclude il riscatto di periodi già valorizzati in modo figurativo o in altro modo, purché si rispettino i limiti temporali e le condizioni di legge.

**c. Valorizzazione figurativa e riscatto**

La valorizzazione figurativa di un servizio comporta il suo riconoscimento ai fini pensionistici, ma non necessariamente esclude il diritto al riscatto di altri periodi, specie se tali periodi sono diversi per natura o in relazione ai servizi già valorizzati. La Corte ha sottolineato che la valorizzazione figurativa non costituisce un ostacolo assoluto al riscatto, ma va valutata in combinato con il limite temporale di cinque anni e le altre condizioni di legge.

**d. Compatibilità tra riscatto e valorizzazione figurativa**

L’interpretazione più corretta delle norme in materia è quella secondo cui i due istituti – valorizzazione figurativa e riscatto – sono compatibili, purché si rispettino i limiti di legge. La valorizzazione figurativa non produce effetti di esclusione automatica dal diritto al riscatto, ma può influire sulla quantificazione e sulla qualificazione dei periodi riscattabili.

**e. Giurisprudenza e orientamenti consolidati**

La pronuncia si inserisce in un quadro giurisprudenziale che riconosce il diritto al riscatto di periodi antecedenti, anche in presenza di valorizzazioni figurative, purché si rispettino i limiti temporali e le condizioni di legge. La Corte dei Conti, in sede di giurisdizione pensionistica, ha più volte affermato che il diritto al riscatto deve essere riconosciuto in favore di soggetti che abbiano maturato i requisiti di legge, senza che la valorizzazione figurativa possa costituire un ostacolo assoluto.

**f. Implicazioni pratiche**

La pronuncia rafforza il principio che il diritto al riscatto di periodi di servizio pre-1998 non può essere escluso in via automatica a causa di valorizzazioni figurative, ma deve essere valutato caso per caso, con attenzione alle condizioni temporali e normative. Essa evidenzia inoltre l’importanza di una corretta interpretazione delle norme di legge, tenendo conto delle finalità previdenziali e delle esigenze di equità tra i lavoratori del comparto sicurezza e difesa.

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**Conclusione**

La decisione della Corte dei Conti del 2025 rappresenta un'interpretazione favorevole al ricorrente, riconoscendo il suo diritto al riscatto dei periodi di servizio anteriori al 1998 nei limiti di legge. La pronuncia si basa su un’interpretazione estensiva delle norme, che consente di valorizzare i periodi di servizio senza essere vincolati esclusivamente alle valorizzazioni figurative già effettuate, purché si rispettino i limiti temporali e le condizioni di legge.


 

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