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15 gennaio 2026

Sentenza della Corte di Cassazione del 11 dicembre 2025, n. 32285, in relazione al rapporto di lavoro e alla facoltà della società di controllare l’adempimento della prestazione attraverso i propri dipendenti

 

 

Sentenza della Corte di Cassazione del 11 dicembre 2025, n. 32285, in relazione al rapporto di lavoro e alla facoltà della società di controllare l’adempimento della prestazione attraverso i propri dipendenti


1. **Contesto normativo di riferimento**  
La pronuncia si inserisce nel quadro delle norme sul rapporto di lavoro subordinato e sui poteri di controllo del datore di lavoro. In particolare, l’articolo 41 del Codice Civile e l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) riconoscono al datore di lavoro il diritto di organizzare e controllare l’attività dei dipendenti, nel rispetto dei limiti di legge e dei principi di buon senso e correttezza.

2. **Principio generale di controllo**  
La Corte afferma che la società, in qualità di datore di lavoro, ha la facoltà di verificare l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei propri dipendenti. Ciò può avvenire mediante strumenti e modalità che rispettino la dignità del lavoratore e la normativa vigente, come il monitoraggio delle prestazioni, la verifica delle attività svolte e l’uso di sistemi di controllo (ad esempio, registrazioni di accesso, telecamere, software di monitoraggio).

3. **Limiti e condizioni del controllo**  
Il controllo deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e buona fede. Non può trasformarsi in una forma di sorveglianza vessatoria o invasiva, e deve rispettare il diritto alla riservatezza del lavoratore, tutelato dall’articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dal GDPR. La Corte sottolinea che il controllo non deve ledere la dignità del lavoratore o compromettere il suo diritto alla privacy.

4. **Implicazioni pratiche e giurisprudenziali**  
La sentenza chiarisce che l’esercizio del potere di controllo rappresenta un elemento normale e legittimo del rapporto di lavoro subordinato, purché esercitato nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili. La presenza di strumenti di controllo è dunque compatibile con il rapporto di lavoro, e la loro legittimità può essere verificata in sede giudiziaria, valutando le modalità e i limiti dell’attività di controllo.

5. **Conclusione**  
In definitiva, la Corte di Cassazione ribadisce che la società ha la facoltà di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti attraverso strumenti e modalità che siano conformi alla normativa vigente e ai principi di correttezza e proporzionalità. Tale controllo costituisce un potere normale e necessario per garantire l’efficienza e il buon funzionamento dell’azienda, senza comunque ledere i diritti fondamentali del lavoratore.
 

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