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13 gennaio 2026

Corte dei Conti 2025 - Supervalutazione della Pensione nel Contesto della Sentenza della Corte dei Conti

 

 

Corte dei Conti 2025 - Supervalutazione della Pensione nel Contesto della Sentenza della Corte dei Conti

**Premessa**

La questione riguarda la corretta valutazione del periodo di formazione presso la Scuola Allievi nel calcolo della pensione, e in particolare la questione della supervalutazione e della riscattabilità di tali periodi, alla luce delle disposizioni normative e giurisprudenziali applicabili.

**1. Supervalutazione del Periodo di Formazione e Riconoscibilità ai Fini Pensionistici**

Il giudice ha concluso che anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi può essere oggetto di una supervalutazione di 1/5, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d. lgs 165/97. Tale disposizione è interpretata nel senso che riconosce come periodi di servizio comunque prestati, anche se non immediatamente lavorativi, purché attestati e riconosciuti come utili ai fini previdenziali.

**2. Riscattabilità dei Periodi di Formazione Pre-Entrata in Vigore del D.Lgs. 165/97**

Il giudice evidenzia che la riscattabilità dei periodi di formazione antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs 165/97 è consentita, come sancito anche dalla giurisprudenza consolidata (es. Corte dei Conti, Sez. II/A, n. 223/2021). Ciò significa che il soggetto interessato può chiedere il riscatto di tali periodi, considerandoli utili ai fini pensionistici, anche se maturati prima delle disposizioni normative più recenti.

**3. Limiti alla Supervalutazione e Circoscrizione del Limite di 5 Anni**

Il ricorrente aveva maturato, al momento della domanda (19 luglio 2018), il limite massimo di 5 anni di supervalutazione previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs 165/97. La sentenza sottolinea che tale limite non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità, in quanto l’interesse del soggetto può comunque essere tutelato, e la normativa permette di considerare anche periodi oltre tale limite, in presenza di particolari condizioni o interpretazioni favorevoli.

**4. Contestazioni dell’INPS**

L’INPS impugna la sentenza sostenendo la violazione e la falsa applicazione degli articoli 5 e 7 del d.lgs 165/97, nonché dell’art. 1849 del codice militare (D.Lgs 66/2010). In particolare, l’INPS potrebbe sostenere che i periodi di formazione non sono qualificabili come utili ai fini pensionistici o che la supervalutazione di 1/5 non sia applicabile a tali periodi, o ancora che i limiti di supervalutazione siano da rispettare rigorosamente.

**Conclusioni**

La decisione della Corte dei Conti appare orientata a riconoscere una maggiore flessibilità nell’attribuzione di benefici pensionistici relativi a periodi di formazione e di servizio precedenti, interpretando in modo favorevole le norme e la giurisprudenza esistente. Tuttavia, l’INPS, in qualità di ente previdenziale, sostiene una posizione più restrittiva, richiedendo l’applicazione rigorosa delle norme e limitazioni alla supervalutazione.

**Implicazioni pratiche**

- La decisione comporta un’attenzione particolare alla corretta ricostruzione dei periodi di servizio e formazione, considerando le possibilità di riscatto anche per i periodi anteriori alle normative più recenti.

- È fondamentale valutare attentamente i limiti di supervalutazione e le eventuali eccezioni o interpretazioni estensive, soprattutto in presenza di ricorsi e contenziosi.

- La posizione dell’INPS potrebbe essere soggetta a futura interpretazione o a interventi legislativi che chiariscano definitivamente il trattamento di tali periodi.


 

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