Tar 2026 - Il ricorrente, ex dipendente della Aeronautica Militare, ha avviato un procedimento volto ad ottenere il riconoscimento di un trattamento pensionistico a domanda, con decorrenza dal 1 febbraio 2021, data in cui risultava avere almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici. La richiesta si fonda sulla applicazione dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987, come modificato dalla L. 232/1990, che prevede specifici benefici economici per determinate categorie di personale delle forze di polizia e di altri corpi equiparati.
2. **Contesto normativo e fattispecie applicabile**
L’art. 6-bis del D.L. 387/1987 disciplina il riconoscimento di una maggiorazione pari a sei scatti stipendiali, corrispondenti a 15% (6 scatti x 2,50%), da aggiungere alla base di calcolo per il trattamento di fine servizio (TFS) e per l’indennità di buonuscita, per il personale che cessa dal servizio per motivi di età o di inabilità permanente, purché abbia almeno 55 anni di età e 35 di anzianità utile ai fini pensionistici (comma 2).
Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione generale di questa maggiorazione, riservata a specifici ruoli e qualifiche di personale delle forze di polizia (Polizia di Stato, sanitari, personale equiparato), mentre il comma 2 estende l’applicazione anche a personale che chiede di essere collocato in quiescenza, purché soddisfi i requisiti di età e anzianità sopra indicati.
3. **Questioni giuridiche e interpretative**
Il cuore della controversia riguarda l’applicazione di questa maggiorazione al ricorrente, il quale non appartiene alle categorie specificamente indicate nella normativa, ma si avvale di una disposizione di estensione (comma 2) che consente l’applicazione anche ad altri soggetti, purché abbiano i requisiti di età e anzianità. La richiesta è che l’Inps riconosca l’applicazione della maggiorazione e proceda alla sua inclusione nel calcolo del TFS, con conseguente rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
4. **Analisi della normativa di riferimento**
L’art. 6-bis, comma 1, stabilisce chiaramente che la maggiorazione si applichi “al personale della Polizia di Stato…” e “al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali…”, per cui la sua applicazione diretta riguarda esclusivamente tali categorie. Tuttavia, il comma 2 estende l’efficacia anche a “personale che chieda di essere collocato in quiescenza”, con i requisiti di età e anzianità, “anche” a personale non espressamente indicato nel comma 1.
L’interpretazione letterale e sistematica di questa disposizione suggerisce che l’estensione prevista dal comma 2 mira a estendere i benefici a soggetti diversi da quelli elencati nel primo comma, purché abbiano i requisiti di età e anzianità e chiedano di essere collocati in quiescenza. Pertanto, il ricorrente, in quanto in possesso di tali requisiti e in attesa di collocamento in quiescenza, potrebbe teoricamente beneficiare della maggiorazione.
5. **Giurisprudenza e dottrina**
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha spesso precisato che la normativa di favore deve essere interpretata in modo stretto, specialmente in ambiti di diritto previdenziale e pensionistico, per evitare estensioni arbitrarie o non autorizzate. Tuttavia, anche in presenza di norme di interpretazione estensiva, occorre verificare che la categoria di soggetti beneficiari sia effettivamente ricomprensibile nell’ambito di applicazione del beneficio.
Nel caso in esame, la questione centrale riguarda l’interpretazione dell’estensione prevista dal comma 2 e la sua applicabilità al ricorrente, che non appartiene alle categorie specificamente indicate nel comma 1 ma soddisfa i requisiti di età e anzianità, e ha fatto domanda di collocamento in quiescenza.
6. **Posizione dell’INPS e motivi del rigetto**
L’INPS ha rigettato la richiesta del ricorrente con nota del 09.06.2022, presumibilmente ritenendo che la normativa di applicazione della maggiorazione sia riservata alle categorie di personale indicato nel comma 1, e che l’estensione prevista dal comma 2 non possa essere applicata al caso in esame, o comunque non sia stata correttamente interpretata e applicata.
7. **Conclusioni e aspetti critici**
Il ricorso mira a ottenere un’interpretazione estensiva della norma, affinché si riconosca al ricorrente il beneficio della maggiorazione di sei scatti stipendiali, come previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 387/1987, in ragione della sua condizione di pensionando con i requisiti richiesti e che ha fatto domanda di collocamento in quiescenza.
L’aspetto centrale della questione riguarda l’interpretazione della normativa: se il comma 2 costituisca una vera e propria estensione dei benefici alle categorie di personale non specificamente indicato nel comma 1, purché ricorrano i requisiti di età e anzianità, oppure se, invece, questa estensione sia limitata e restrittiva, applicabile solo a soggetti che abbiano fatto domanda di collocamento in quiescenza e siano comunque ricompresi in una categoria generale di beneficiari.
8. **Valutazione finale**
In linea generale, sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica della norma, si può ritenere che l’art. 6-bis, comma 2, consenta l’applicazione della maggiorazione anche a soggetti come il ricorrente, purché abbiano i requisiti di età e anzianità e abbiano richiesto il collocamento in quiescenza. La richiesta di inclusione di questa maggiorazione nel calcolo del TFS e dell’indennità di buonuscita è quindi fondata, e l’INPS dovrebbe procedere alla riliquidazione delle prestazioni, includendo i sei scatti stipendiali.
Pubblicato il 09/01/2026
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04121/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4121 del 2022, proposto da
OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l’accertamento diritto al riconoscimento dei 6 scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. 387/1987
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dipendente in pensione della Aeronautica Militare, deduce di essere titolare di trattamento pensionistico a domanda, con decorrenza dal 1.02.2021, data in cui poteva vantare un’età anagrafica superiore a 55 anni ed un’anzianità di servizio utile ai fini contributivi superiore a 35 anni.
Lamenta che l’Inps nel calcolare il trattamento di fine servizio (TFS), non avrebbe provveduto ad includervi la maggiorazione derivante dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987, come modificato dalla L. n. 232/1990, pari a sei scatti stipendiali. L’art. 6-bis sopra citato al comma 1, così recita: “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione ind
L’emolumento dovrebbe applicarsi al ricorrente ai sensi di quanto previsto dal comma 2 della suddetta disposizione, il quale precisa che esso si applichi “anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Con il ricorso all’esame, ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art 6 bis D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Istituto di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione e, ove occorra l’annullamento della nota del 09.06.2022 trasmessa da Inps – Gestione ex Inpdap Direzione Provinciale Caserta, recante rigetto all’istanza proposta dal ricorrente volta ad ottenere i suddetti benefici.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione art 6 bis d.l. n. 387/1987. Alla stregua della suddetta disposizione, al ricorrente spetterebbe il beneficio dei sei scatti stipendiali, avendone maturato i requisiti. La norma andrebbe letta in coordinamento con l’art. 1911 co. 3, del D.Lgs 66/2010 che, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, afferma che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto. Tale norma, in quanto collocata all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dovrebbe ritenersi applicabile a tutte le forze armate.
La motivazione di rigetto dell’INPS sarebbe infondata, sia nella parte in cui esclude che il beneficio spetti anche ai dipendenti che siano andati in quiescenza a domanda, poiché alla stregua del comma 2, è previsto che essa si applichi anche al suddetto personale, purché abbia maturato un’anzianità anagrafica di almeno 55 anni e di servizio utile di almeno 25 anni, sia nella parte in cui dichiara il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che se è pur vero che anche l’Ente datore di lavoro del ricorrente concorre a determinare il trattamento di fine servizio, in ogni caso l’unico soggetto obbligato alla liquidazione è il competente Ente previdenziale.
Si è costituito l’INPS controdeducendo nel merito alle avverse pretese.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La pretesa azionata da parte ricorrente non è fondata sulla base dei numerosi precedenti giurisprudenziali del giudice d’appello intervenuti nella materia.
In particolare, la pretesa non spetta al ricorrente poiché, essendo egli dipendente in pensione dell’Aeronautica militare, non è in possesso del requisito soggettivo richiesto dalla norma perché possa essere applicata, riferendosi essa esclusivamente alle “forze di polizia”, nelle quali non è compresa l’Aeronautica militare.
Come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 15/10/2024, n. 8244) “Sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio ai soli appartenenti alle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, si è pronunciato a più riprese il Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2866; Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2980; Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2982).
Per quanto di interesse in questa sede, il Consiglio di Stato, ha ribadito che:
i) l'art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 che, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, ha esteso anche al personale della Polizia di Stato l'istituto dei sei scatti (già previsto dall'art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379 del 1987 in relazione "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della L. 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati");
ii) quanto all'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del D.L. n. 387 del 1987, specificata all'art. 1, nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato) all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 L. 1 aprile 1981, n. 121;
iii) l'art. 16 della L. n. 121 del 1981, a cui l'art. 6 del D.L. n. 387 del 1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della L. n. 121 del 1981 sopra
richiamato;
iv) il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) si è, quindi, limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all'interno del Codice dell'ordinamento militare;
v) non sono idonee a supportare la tesi dell'estensione del beneficio a tutte le Forze Armate le fattispecie di cui ai primi due commi dell'art. 1911 c.o.m.
Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio agli ufficiali in servizio permanente quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'art. 1082 che è stato abrogato dall'art. 1, comma 258, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1 gennaio 2015, con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell'art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella (si configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell'obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art. 1256 cod. civ.).
Dall'altro lato, il comma secondo del citato art. 1911 c.o.m. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076, comma 1, e 1077 c.o.m., nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione"; anche gli artt. 1076 e 1077 c.o.m. sono stati abrogati dall'art. 1, comma 258, della L. n. 190 del 2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l'attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076, comma 1, e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozi
Pertanto, sulla scorta delle coordinate interpretative sopra compendiate, non sussiste un fondamento normativo alla pretesa di parte ricorrente.
2. Anche la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata in vista dell’udienza di trattazione nel merito, in disparte la sua genericità, è manifestamente infondata per le ragioni già espresse dal Consiglio di Stato, nella pronuncia sopra richiamata. Il giudice d’appello ha condivisibilmente affermato con riguardo all’esclusione dell’Aeronautica militare dall’applicazione di tale disposizione non contrasta con l'art. 3 della Costituzione “giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell'amplissima discrezionalità riservata al legislatore.”.
Pertanto, se è vero, come afferma parte ricorrente, che il giudizio di eguaglianza consta, sul piano concettuale, di due fasi tra loro susseguenti: (i) la valutazione sulla comparabilità delle situazioni messe a confronto; (ii) e in caso di esito positivo di tale confronto, la coerenza della classificazione legislativa, in base ad una valutazione di conformità che deve svilupparsi attraverso un modello dinamico, incentrandosi sulla ratio di una determinata differenza di disciplina, ciò che difetta, nel caso di specie, è il primo presupposto, ossia la comparabilità delle situazioni messe a confronto, essendo l’emolumento in parola riconosciuto a fronte dell’espletamento di funzioni di polizia - pacificamente non svolte dal personale dell’Aeronautica militare - e non alle forze armate in generale.
Vero è che le forze armate e le forze di polizia hanno delle specificità che ne accomunano, sotto taluni profili, il trattamento tanto da giustificare l’unitarietà del comparto di regolamentazione del rapporto di impiego e di servizio (in considerazione, come afferma l’art. 19 della legge n. 183 del 2010 “della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”).
Tuttavia ciò non esclude la ragionevolezza e, dunque, la legittimità costituzionale di trattamenti differenziati sulla base delle specificità di servizio e di funzioni che ne connotano l’attività e che appaiono sufficienti a giustificare una diversità di trattamento nella quantificazione del trattamento di fine rapporto.
3. Per le sopra esposte ragioni il ricorso è infondato.
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariagiovanna Amorizzo Guglielmo Passarelli Di Napoli
IL SEGRETARIO
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