Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso notificato e depositato x, contestando la legittimità del procedimento e della sanzione.
Il ricorrente si presenta come un funzionario di elevata professionalità, con un curriculum ricco di riconoscimenti e di valutazioni di massimo livello. In particolare, si evidenzia che, nelle relazioni informative annuali, egli ha ottenuto il punteggio massimo di 54 punti e un ulteriore punteggio di +2, riservato esclusivamente a coloro che si distinguono per meriti di eccezionale valore, sia sotto il profilo lavorativo che deontologico.
Inoltre, il soggetto è stato insignito di numerose onorificenze – medaglia d’argento, croce di bronzo e medaglia d’oro al merito di servizio – testimonianza di un comportamento esemplare e di una carriera caratterizzata da elevati standard di professionalità e deontologia.
Nonostante tali riconoscimenti, il ricorrente si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, che ha portato alla sua sospensione cautelare dal servizio. La contestazione di addebito, datata xx, riguarda presunti accessi abusivi alla Banca Dati S.D.I., in uso alle Forze di Polizia, mediante i quali si sarebbero estrapolate informazioni personali di vari soggetti, senza autorizzazione.
L’art. 7 del Regolamento di disciplina della Polizia di Stato disciplina le ipotesi di destituzione e altre sanzioni disciplinari, individuando le condotte che gravemente compromettano la professionalità e l’onore del dipendente. Le fattispecie evidenziate nel provvedimento censurato (accessi abusivi ai dati personali) rientrano, di per sé, tra le violazioni più gravi, specialmente considerando la tutela dei diritti fondamentali alla privacy e alla riservatezza dei cittadini.
Il procedimento disciplinare si basa, inoltre, sul principio del contraddittorio e sulla necessità di accertare la responsabilità del soggetto con prove concrete e certe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione.
Il provvedimento di destituzione, adottato in relazione a presunti comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e delle funzioni del dipendente, deve essere valutato alla luce della gravità dell’addebito e delle circostanze attenuanti o aggravanti.
In questo caso, la presenza di un curriculum professionale eccellente e di riconoscimenti ufficiali può costituire elementi di valutazione favorevoli, ma non escludono da soli la responsabilità per le condotte contestate, qualora queste risultassero fondate.
La disciplina disciplinare, infatti, prevede che anche comportamenti di grave violazione delle norme deontologiche e di legge possano determinare la sanzione più severa, come la destituzione, se ritenuti particolarmente lesivi.
Il ricorrente, nel suo ricorso, potrebbe invocare vari argomenti di illegittimità o di eccesso di potere, tra cui:
- **Mancanza di prove concrete**: sostenendo che le accuse di accessi abusivi siano prive di riscontri probatori certi.
- **Violazione del contraddittorio**: qualora non siano stati garantiti adeguati mezzi di difesa o una corretta procedura.
- **Eccesso di sanzione**: considerando il curriculum impeccabile e le onorificenze, si potrebbe sostenere che la destituzione sia sproporzionata rispetto alla gravità presunta dell’addebito.
- **Incompetenza o illegittimità del procedimento**: ad esempio, se non siano state rispettate le norme procedurali interne o le tutele di legge.
La giurisprudenza amministrativa e disciplinare tende a privilegiare il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito. Tuttavia, in casi di gravissime violazioni della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, come l’accesso abusivo alle banche dati, la destituzione può essere ritenuta legittima, indipendentemente dal passato meritorio del dipendente.
Inoltre, la tutela della riservatezza e della sicurezza pubblica prevale sull’interesse individuale, purché siano rispettati i diritti del dipendente e siano adeguatamente motivate le decisioni.
Il giudizio sulla legittimità del provvedimento dipenderà dall’esito delle prove raccolte e dall’osservanza delle procedure. Il ricorrente potrà articolare eventuali censure circa la mancanza di prove, procedure irregolari o sproporzionalità della sanzione.
Se emergessero elementi a favore del ricorrente, come la mancanza di prove certe o errori procedurali, il giudice potrebbe annullare o riformare il provvedimento.
**In conclusione**, il provvedimento di destituzione adottato il x si basa su una grave accusa di accessi abusivi ai dati sensibili, comportando un’elevata gravità delle conseguenze, ma la sua legittimità richiede un’attenta verifica dei fatti, dei mezzi probatori e delle procedure seguite, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e diritto di difesa.
Nessun commento:
Posta un commento