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12 gennaio 2026

CGUE 2025 - Lavoro straordinario e compensazione mediante tempo libero in luogo di maggiorazione retributiva – Rinvio pregiudiziale

 

 

 

 CGUE 2025 -  Lavoro straordinario e compensazione mediante tempo libero in luogo di maggiorazione retributiva – Rinvio pregiudiziale

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### **1. Contesto e fattispecie**

La presente pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale promosso da un giudice nazionale, volto a chiarire l’interpretazione e l’applicabilità della normativa europea, in particolare della Direttiva 2003/88/CE, in relazione alla modalità di compensazione del lavoro straordinario svolto dai giudici. La questione riguarda se un sistema di compensazione mediante concesso di tempo libero, che esclude una retribuzione aggiuntiva, sia compatibile con i principi di tutela del lavoratore e con la normativa europea sul tempo di lavoro.

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### **2. Quadro normativo applicabile**

- **Articolo 2 TUE**: Stabilisce i principi fondamentali dell’Unione, tra cui il rispetto della dignità umana e la tutela dei diritti fondamentali.
- **Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE**: Riconosce il ruolo indipendente dei giudici nazionali nell’interpretazione del diritto dell’UE.
- **Direttiva 2003/88/CE** (Direttiva sul tempo di lavoro): Stabilisce, tra l’altro, limiti alla durata della settimana lavorativa, diritti al riposo e alla compensazione del lavoro straordinario.

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### **3. Problematica giuridica**

Il cuore della questione concerne la compatibilità di un sistema di compensazione del lavoro straordinario, che prevede esclusivamente il riconoscimento di tempo libero in sostituzione di un pagamento maggiorato, con le disposizioni della Direttiva 2003/88/CE e con i principi di tutela del lavoratore. In particolare:

- **Può un sistema di compensazione mediante concesso di tempo libero sostituire integralmente la retribuzione maggiorata?**
- **Quale livello di tutela è garantito ai giudici lavoratori in questo contesto?**

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### **4. Analisi della Corte di Giustizia**

La Corte ha ricordato che:

- La Direttiva 2003/88/CE mira a garantire condizioni di lavoro che rispettino la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche attraverso limiti alla durata del lavoro e al tempo di riposo.
- La compensazione mediante tempo libero in luogo di una retribuzione maggiorata può essere considerata compatibile con la direttiva solo se garantisce comunque una retribuzione adeguata e non compromette i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusa la possibilità di un adeguato riposo e di una giusta retribuzione.

**Principio di indipendenza dei giudici:** La Corte sottolinea che la normativa nazionale deve essere interpretata nel rispetto del diritto dell’UE, e che i giudici nazionali devono garantire la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla normativa europea, anche nel contesto di norme interne di compensazione.

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### **5. Risultato della pronuncia**

La Corte di Giustizia ha stabilito che:

- La compensazione del lavoro straordinario mediante tempo libero può essere compatibile con la Direttiva 2003/88/CE, purché:

  a) Il sistema garantisca che i lavoratori ricevano una retribuzione adeguata, equivalente al maggior valore del lavoro straordinario, qualora il tempo libero non venga preso o venga riconosciuto in modo insufficiente.

  b) La normativa nazionale preveda che il tempo libero concesso sia proporzionato e sufficiente a garantire il rispetto dei limiti di durata del lavoro e dei periodi di riposo.

- In assenza di una retribuzione supplementare, il sistema di compensazione deve comunque assicurare che i lavoratori non siano esposti a rischi per la salute e siano adeguatamente tutelati, in conformità con gli obiettivi della direttiva.

**In conclusione:** La Corte ha precisato che un sistema di compensazione esclusivamente tramite tempo libero, senza una retribuzione adeguata, può risultare incompatibile con i diritti dei lavoratori e con le norme europee, in particolare se tale sistema comporta una diminuzione del livello di tutela rispetto alla retribuzione maggiorata.

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### **6. Implicazioni pratiche e conclusioni**

- **Per i giudici nazionali:** È fondamentale interpretare le normative interne di compensazione del lavoro straordinario in modo conforme ai principi europei, garantendo che i lavoratori ricevano una retribuzione adeguata o che il tempo libero concesso sia sufficiente e proporzionato.

- **Per le istituzioni nazionali:** È opportuno rivedere le normative nazionali che prevedono esclusivamente compensazioni mediante tempo libero, affinché siano compatibili con la direttiva e con gli standard europei di tutela dei lavoratori.

- **Per i lavoratori giudici e altri pubblici ufficiali:** La sentenza rafforza la loro tutela, precisando che il diritto a una retribuzione adeguata rimane fondamentale, e che sistemi di compensazione esclusivi mediante tempo libero devono rispettare determinati requisiti di proporzionalità e tutela.

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### **7. Osservazioni finali**

La pronuncia della Corte di Giustizia sottolinea l’importanza di un equilibrio tra esigenze di flessibilità organizzativa e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, inclusa la corretta retribuzione per il lavoro straordinario. La sentenza rappresenta un passo importante verso l’uniformità di interpretazione delle norme europee sul tempo di lavoro e il rispetto del principio di protezione dei lavoratori, anche nel settore pubblico.

 

 

 

ENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 novembre 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 2 TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Principio di indipendenza dei giudici – Direttiva 2003/88/CE – Durata settimanale del lavoro – Ore di lavoro straordinario effettuate dai giudici – Normativa nazionale che prevede una compensazione mediante tempo libero escludendo una compensazione finanziaria – Retribuzione adeguata »

Nella causa C‑272/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione dell’8 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2024, nel procedimento

HZ

contro

Tribunalul Galaţi,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice), A. Kumin, e S. Gervasoni, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiţă e L. Liţu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, D. Recchia e E.A. Stamate, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, dei punti 5 e 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo, il 9 dicembre 1989, nonché degli articoli 3 e da 5 a 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HZ, giudice presso il Tribunalul Galaţi (Tribunale superiore di Galaţi, Romania), e tale organo giurisdizionale in merito al versamento di una compensazione finanziaria per le ore di lavoro effettuate da HZ a titolo di compiti aggiuntivi di cui egli è stato incaricato dal 2019.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

3        I punti 5 e 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevedono quanto segue:

«5. Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo.

A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:

–        sia assicurata ai lavoratori una retribuzione equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;

–        i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo pieno e di durata indeterminata beneficino di un’equa retribuzione di riferimento;

–        le retribuzioni non possano formare oggetto di trattenuta, pignoramento o cessione se non conformemente alle disposizioni nazionali; queste ultime dovrebbero prevedere le misure atte a garantire al lavoratore i mezzi necessari per il proprio sostentamento e per quello della sua famiglia.

(...)

7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda la durata e l’organizzazione dell’orario di lavoro e le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro stagionale.

Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti».

 Direttiva 2003/88

4        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/88, intitolato «Riposo giornaliero»:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive».

5        L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Riposo settimanale», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all’articolo 3.

Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore».

6        L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Durata massima settimanale del lavoro», è formulato come segue:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

a)       la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

b)      la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario».

7        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Ferie annuali», dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

 Diritto rumeno

8        L’articolo 21, paragrafo 1, della Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale stipendiato con fondi pubblici) del 28 giugno 2017 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o492 del 27 giugno 2017; in prosieguo: la «legge quadro n. 153/2017»), prevede che le ore di lavoro straordinario effettuate oltre le ore normali di lavoro, devono, nei 60 giorni di calendario successivi allo svolgimento di queste ultime, essere compensate mediante tempo libero retribuito. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la compensazione mediante tempo libero retribuito non sia possibile nel termine previsto a tale paragrafo 1, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge quadro n. 153/2017 precisa che le ore di lavoro straordinario effettuate oltre le ore normali di lavoro devono essere retribuite nel corso del mese successivo unitamente a una maggiorazione del 75% dello stipendio base, alla retribuzione per funzione, all’indennità di inquadramento, in misura corrispondente alle ore di lavoro straordinario effettuate.

9        Tenuto conto dell’esigenza imperativa di conformarsi all’obiettivo di un disavanzo inferiore al 3% del prodotto interno lordo (PIL) fissato dal Trattato FUE e dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea di raccomandazioni intese a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Romania, in particolare della raccomandazione del Consiglio, del 3 aprile 2020, intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Romania (2020/C 116/01) (GU 2020, C 116, pag. 1), il governo rumeno ha adottato diversi decreti legge successivi, i quali derogano alle disposizioni dell’articolo 21 della legge quadro n. 153/2017 prevedendo che le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale del settore di bilancio assegnato a funzioni esecutive o direttive oltre le ore normali di lavoro, nonché il lavoro svolto nei giorni di riposo settimanale, nei giorni festivi e negli altri giorni non lavorativi possono essere compensate soltanto mediante tempo libero, restando esclusa qualsiasi compensazione finanziaria.

10      Tale misura è stata inizialmente introdotta, per il periodo dal 2019 al 2021, all’articolo 35, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (decreto legge n. 114/2018 sull’introduzione di misure nell’ambito degli investimenti pubblici e di misure di bilancio, sulla modifica e sull’integrazione di atti normativi e sulla proroga di taluni termini), del 28 dicembre 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o1116 del 29 dicembre 2018; in prosieguo: l’«OUG n. 114/2018»). Essa è stata prorogata, per il 2022, all’articolo II, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (decreto legge n. 130/2021 sull’introduzione di misure nell’ambito degli investimenti pubblici e di misure di bilancio, sulla modifica e sull’integrazione di atti normativi e sulla proroga di taluni termini), del 17 dicembre 2021 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o1202 del 18 dicembre 2021; in prosieguo: l’«OUG n. 130/2021»). Detta misura è stata conservata, per il 2023, all’articolo II, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (decreto legge n. 168/2022 relativo a talune misure di bilancio, alla proroga di taluni termini, nonché per la modifica e l’integrazione di atti normativi), dell’8 dicembre 2022 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1186 del 9 dicembre 2022; in prosieguo: l’«OUG n. 168/2022»).

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      HZ svolge le funzioni di giudice presso il Tribunalul Galați (tribunale superiore di Galați) dal 1º aprile 2017. Dal 2019 tale organo giurisdizionale si trova in una situazione di carenza di organico in quanto taluni posti di giudice sono vacanti.

12      Durante il periodo dal 6 maggio 2019 al 15 marzo 2020, HZ ha svolto le sue funzioni presso la Sezione in materia di contenzioso amministrativo e tributario di detto organo giurisdizionale, dopodiché, nel periodo dal 16 marzo 2020 al 1º settembre 2021, è stato assegnato alla Prima Sezione civile di quest’ultimo. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, la situazione dei posti attribuiti e occupati presso la sezione in materia di contenzioso amministrativo e tributario era la seguente. Durante il periodo dal 2019 al 2021, nove posti sono stati attribuiti, di cui sette sono stati occupati e due sono rimasti vacanti; nel 2022, nove posti sono stati attribuiti, di cui cinque sono stati occupati e quattro sono rimasti vacanti, e, nel periodo dal 16 marzo 2020 al 1º settembre 2021, nonostante la pianta organica della prima sezione civile prevedesse quattordici posti di giudice, soltanto dodici sono stati occupati, di cui due da giudici in congedo parentale.

13      HZ ritiene di aver svolto, dal 2019, non soltanto i compiti collegati al suo proprio posto, ma anche, in parte, quelli corrispondenti a posti vacanti che sono stati suddivisi tra i giudici effettivamente in attività presso il suo organo giurisdizionale. Ritenendo che ne sia risultato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario, HZ ha chiesto la retribuzione di queste ultime sotto forma di una parte di salari netti e indennità collegati ai posti vacanti, divisi per il numero di giudici effettivamente in attività, per il periodo dal 2019 al 2021, nonché per gli anni successivi, e ciò fino a che i posti vacanti siano occupati.

14      Con sentenza dell’11 gennaio 2023, il Tribunalul Bucureşti (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha respinto il ricorso di HZ diretto al versamento di tale retribuzione in quanto infondato per il motivo, in particolare, che, in forza dell’articolo 35, paragrafo 1, dell’OUG n. 114/2018, dell’articolo II, paragrafo 1, dell’OUG n. 130/2021 e dell’articolo II, paragrafo 1, dell’OUG n. 168/2022, le ore di lavoro straordinario effettuate oltre l’orario normale di lavoro dal personale del settore di bilancio assegnato a funzioni esecutive o direttive nonché quelle effettuate nei giorni di riposo settimanale, nei giorni festivi e negli altri giorni durante i quali, in forza della normativa in vigore, non vengono effettuate ore di lavoro durante l’orario di lavoro normale, possono essere compensate soltanto mediante tempo libero in misura corrispondente.

15      HZ ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte di appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio, facendo valere, in particolare, che la possibilità di compensare mediante tempo libero le ore di lavoro straordinario così effettuate è soltanto teorica alla luce del suo carico di lavoro effettivo.

16      Nell’osservare che la Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) ha ritenuto che la stabilità finanziaria dei magistrati fosse una delle garanzie dell’indipendenza della giustizia, il giudice del rinvio rileva che, in deroga al regime stabilito all’articolo 21 della legge quadro n. 153/2017, gli OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022 prevedono che, per gli anni dal 2019 al 2023, la compensazione delle ore di lavoro straordinario effettuate dai magistrati può effettuarsi soltanto mediante la concessione di tempo libero.

17      Tale organo giurisdizionale, in primo luogo, sottolinea che la normativa in materia di ore di lavoro straordinario applicabile all’insieme dei lavoratori retribuiti con fondi pubblici non elimina il diritto a compensazione, ma ne limita la modalità soltanto alla concessione di tempo libero.

18      Ciò detto, secondo il ricorrente nel procedimento principale, una situazione cronica di carenza di organico presso un organo giurisdizionale causa un aumento dei compiti da svolgere da parte di ciascuno dei giudici in attività all’interno di tale organo giurisdizionale nonché un aumento del rischio di errore e di insorgere della responsabilità disciplinare dei magistrati. Inoltre, in una simile situazione, la concessione di tempo libero compensativo potrebbe rivelarsi puramente teorica, di modo che la retribuzione concessa ai giudici potrebbe risultare non corrispondente alle responsabilità che derivano dalle loro funzioni.

19      In secondo luogo, tale organo giurisdizionale ritiene che la qualifica di lavoro straordinario debba essere valutata in funzione del carico di lavoro effettivo in un determinato momento, e non soltanto in funzione del tasso di occupazione dei posti.

20      In ogni caso, detto organo giurisdizionale, da un lato, precisa che il datore di lavoro del ricorrente nel procedimento principale non gli ha mai negato una richiesta di ferie o di giorni di tempo libero compensativo per le ore di lavoro straordinario effettuate e, dall’altro lato, che HZ non ha presentato richiesta in tal senso per il periodo di cui trattasi nel procedimento principale.

21      In tali circostanze, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 2 [TUE], con i punti 5 e 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e con gli articoli 3, 5, 6 e 7 della direttiva [2003/88/CE], debba essere interpretato, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nel senso che il principio d’indipendenza dei giudici osta a una normativa nazionale che vieta il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettuate da un giudice a seguito della carenza di personale all’interno dell’organo giurisdizionale in cui svolge la propria attività, in una situazione in cui la compensazione solo mediante tempo libero in misura corrispondente al lavoro straordinario svolto oltre la durata normale dell’orario di lavoro, nonché nei giorni di riposo settimanale e nei giorni festivi, se applicata, inciderebbe negativamente sulle ferie annuali previste dalla legge».

 Sulla questione pregiudiziale

22      In via preliminare, dalla decisione di rinvio emerge che HZ chiede che gli sia versata una parte degli stipendi netti e delle indennità collegati ai posti di giudice che non sono stati occupati presso il suo organo giurisdizionale durante il periodo dal 2019 al 2022, nonché per gli anni successivi, e ciò fino all’occupazione effettiva di tali posti, a titolo retributivo per le ore di lavoro che egli avrebbe effettuato per lo svolgimento di compiti che sarebbero spettati ai giudici i cui posti sono rimasti vacanti durante tale periodo e oltre.

23      Il giudice del rinvio precisa, da un lato, che HZ non ha fatto valere il diritto alla concessione di tempo libero presso il suo datore di lavoro, in applicazione delle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022, per le ore di lavoro straordinario che avrebbe effettuato durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale. A tal riguardo, nulla nel fascicolo indica che il suo datore di lavoro l’avrebbe dissuaso, se non ostacolato, dall’esercitare tale diritto. Dall’altro lato, tale organo giurisdizionale fa notare che tali ore di lavoro straordinario non sono state oggetto di conteggio, né da parte del datore di lavoro, né da parte dello stesso ricorrente nel procedimento principale, in quanto quest’ultimo deduce il carico di lavoro straordinario che sarebbe gravato su di lui dal numero di posti di giudice vacanti presso il suo organo giurisdizionale per ogni anno cui si riferisce la sua domanda.

24      A tal riguardo, occorre sottolineare che le peculiarità delle funzioni della professione di giudice, che sono intimamente connesse allo status di tale professione, possono ostare al conteggio preciso del loro tempo di lavoro in termini di orari normali e di ore di lavoro straordinario. Così, l’attività giurisdizionale presenta caratteristiche che possono rendere difficile, se non impossibile, la misurazione di tale tempo di lavoro secondo le modalità applicabili ad altre professioni. Infatti, la trattazione giudiziaria delle cause può essere soggetta a termini legali obbligatori, può rientrare nei procedimenti d’urgenza, in particolare procedimenti sommari, e deve soddisfare, in generale, l’esigenza imperativa di pronunciare una sentenza entro un termine ragionevole, tutte circostanze che necessitano regolarmente lo svolgimento di compiti al di là delle ore normali di lavoro. Inoltre, la presenza alle udienze non può essere limitata da orari precisi di cui il giudice, o l’organo giurisdizionale al quale egli appartiene, abbia il completo controllo.

25      In ogni caso, come sottolinea il giudice del rinvio, la necessità di svolgere lavoro straordinario dovrebbe essere esaminata in funzione del carico di lavoro effettivo di un giudice in un determinato momento e non può essere presunta o stimata in funzione del mero tasso di occupazione dei posti dell’organo giurisdizionale al quale tale giudice è assegnato. Inoltre, secondo il governo rumeno, il carico di lavoro dei giudici è quantificato dal Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, Romania), il quale si assicura dell’equilibrio nella ripartizione del carico di lavoro tra gli organi giurisdizionali e determina il numero di giudici da assegnare loro in funzione di tale carico.

26      Tuttavia, come rileva esso stesso, il giudice del rinvio è adito da HZ con una domanda di compensazione finanziaria per le ore di lavoro straordinario che avrebbe effettuato durante il periodo cui si riferisce la sua domanda, non sulla base del regime generale relativo alle ore di lavoro straordinario stabilito all’articolo 21, paragrafi da 1 a 6, della legge quadro n. 153/2017 applicabile prima dell’introduzione di deroghe previste dalle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022, bensì fissando l’importo delle sue pretese sulla base degli stipendi netti e delle indennità collegati ai posti di giudice che non sono stati occupati presso il suo organo giurisdizionale divisi per il numero di posti di giudice effettivamente occupati.

27      A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di «retribuzione» deve essere interpretata estensivamente come comprensiva, in particolare, di tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano accordati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario (sentenza del 22 febbraio 2024, Randstad Empleo e. a., C‑649/22, EU:C:2024:156, punto 44 e giurisprudenza citata).

28      Si deve constatare che, chiedendo la retribuzione di ore di lavoro straordinario, calcolata sulla base degli stipendi netti e delle indennità collegati ai posti che non sono occupati presso il suo organo giurisdizionale, senza tuttavia aver fatto valere i diritti al tempo libero corrispondente a tali ore di lavoro straordinario né i diritti alla compensazione finanziaria prevista dal regime generale stabilito all’articolo 21, paragrafi da 1 a 6, della legge quadro n. 153/2017, HZ pare rimettere in discussione, mediante il suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la retribuzione che gli spetta in qualità di giudice di un organo giurisdizionale in situazione di carenza di organico anziché la natura della compensazione che gli sarebbe dovuta per lo svolgimento di ore di lavoro straordinario.

29      In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia compatibile con l’indipendenza dei giudici garantita dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, dei punti 5 e 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché degli articoli 3 e da 5 a 7 della direttiva 2003/88.

30      Per quanto riguarda le norme di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione da parte della Corte, occorre rilevare che, da un lato, esso non precisa in quale misura il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, in forza del quale il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori dell’Unione europea dovrebbe causare lo sviluppo di taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, sarebbe pertinente al fine di rispondere a tale questione.

31      Dall’altro lato, per quanto riguarda la direttiva 2003/88, occorre ricordare che essa non si applica, in linea di principio, fatta eccezione per le ferie annuali retribuite, alla retribuzione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 96 e giurisprudenza citata).

32      È vero che il giudice del rinvio pare considerare che la compensazione mediante tempo libero in misura corrispondente alle ore di lavoro straordinario svolte oltre la durata normale dell’orario di lavoro, nonché nei giorni di riposo settimanale e nei giorni festivi, qualora potesse essere applicata, sarebbe tale da pregiudicare il diritto alle ferie annuali previste dalla legge.

33      Tuttavia, nulla nel fascicolo di cui dispone la Corte indica i motivi per i quali la normativa nazionale che prevede tale compensazione potrebbe pregiudicare tale diritto. In tali circostanze, non si può ritenere che la questione sottoposta necessiti di un esame alla luce delle disposizioni della direttiva 2003/88.

34      Tenuto conto delle osservazioni che precedono, occorre considerare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, prevedendo soltanto la concessione di tempo libero compensativo per il tempo di lavoro dedicato da un giudice allo svolgimento di compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli che gli incombono a titolo del posto che occupa, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato al fine dello svolgimento di tali compiti aggiuntivi.

35      Innanzitutto, occorre ricordare che l’articolo 19 TUE, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai soggetti in forza di detto diritto. A tal fine è fondamentale preservare l’indipendenza di tali organi (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 47 e giurisprudenza citata).

36      Il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, inerente al compito di giudicare, rientra infatti nel contenuto essenziale del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo, che riveste importanza capitale in quanto garanzia della protezione dell’insieme dei diritti riconosciuti ai soggetti dal diritto dell’Unione e della preservazione dei valori, enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri e che definiscono l’identità stessa dell’Unione in qualità di ordine giuridico comune (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 48 e giurisprudenza citata).

37      La nozione di indipendenza dei giudici presuppone, in particolare, che l’organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni. Orbene, al pari dell’inamovibilità dei membri dell’organo di cui trattasi, il fatto che questi ultimi percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici (sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punti 44 e 45, del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel,, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 66, nonché del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 49).

38      Gli Stati membri dispongono certamente di un ampio margine di discrezionalità nelle loro scelte di spesa pubblica, segnatamente qualora determinino il metodo di calcolo di dette spese e, in particolare, della retribuzione dei giudici (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 51).

39      Ciò posto, le norme nazionali relative alla retribuzione dei giudici non devono far sorgere nelle persone dubbi legittimi quanto all’impermeabilità dei giudici interessati rispetto a elementi esterni e alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 52 e giurisprudenza citata).

40      In particolare, come menzionato al punto 37 della presente sentenza, il fatto che i giudici percepiscano una retribuzione il cui livello è adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano costituisce una garanzia inerente alla loro indipendenza.

41      A tal riguardo, oltre al carattere equo, ai sensi del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, della retribuzione che i giudici dovrebbero percepire, il loro livello retributivo deve, inoltre, essere tanto elevato, tenuto conto del contesto socioeconomico dello Stato membro interessato, da conferire loro un’indipendenza economica certa, tale da tutelarli dal rischio che eventuali interventi o pressioni esterni possano nuocere alla neutralità delle decisioni che essi devono adottare. Pertanto, il livello di detta retribuzione deve essere tale da premunire i giudici dal rischio di corruzione (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 58 e giurisprudenza citata).

42      Pertanto, anche se la retribuzione dei giudici può variare in funzione dell’anzianità e della natura delle funzioni loro assegnate, essa deve sempre essere adeguata all’importanza delle funzioni che esercitano in uno Stato di diritto (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 60).

43      La valutazione dell’adeguatezza della retribuzione dei giudici presuppone che vengano presi in considerazione, oltre allo stipendio ordinario di base, i diversi premi e indennità che essi percepiscono, in particolare a titolo dell’anzianità o delle funzioni loro affidate, ma anche un’eventuale esenzione dai contributi previdenziali (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 61).

44      Inoltre, l’adeguatezza della retribuzione dei giudici deve essere valutata tenendo conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato. In tale prospettiva, è opportuno confrontare la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in tale Stato (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 62).

45      Peraltro, al fine di garantire l’indipendenza dei giudici e, più in generale, la qualità della giustizia in uno Stato di diritto, le politiche della giustizia dovrebbero altresì tener conto delle retribuzioni delle altre professioni legali per rendere attraente la professione di giudice per gli operatori del diritto altamente qualificati. Non se ne può tuttavia dedurre che il principio di indipendenza dei giudici osti a che la retribuzione dei giudici sia fissata a un livello inferiore a quello della retribuzione media di altri professionisti legali, in particolare quelli che esercitano una libera professione, come gli avvocati, dal momento che questi ultimi si trovano manifestamente in una situazione diversa da quella dei giudici (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 63).

46      In ogni caso, conformemente al principio di separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici non dovrebbero far sorgere dubbi in merito all’indipendenza dei giudici nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 50).

47      Infine, le modalità di determinazione della retribuzione dei giudici devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo secondo le modalità procedurali previste dal diritto dello Stato membro interessato (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 64).

48      Nel caso dell’adozione di una misura legislativa che, derogando alla normativa nazionale e in circostanze di carenza di personale, preveda che il carico di lavoro straordinario di un giudice causato dallo svolgimento di compiti collegati a un posto di giudice vacante presso un organo giurisdizionale non sia oggetto di una retribuzione finanziaria, bensì della concessione di tempo di riposo compensativo, una simile misura derogatoria deve soddisfare un certo numero di requisiti al fine di essere rispettosa del principio di indipendenza dei giudici.

49      Sotto un primo aspetto, una misura derogatoria come quella di cui al punto precedente, al pari delle norme generali relative alla determinazione della retribuzione dei giudici alle quali essa deroga, deve essere prevista dalla legge. Inoltre, le modalità di retribuzione dei giudici previste da tale misura derogatoria devono essere oggettive, prevedibili e trasparenti (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 66).

50      Sotto un secondo aspetto, detta misura derogatoria deve essere giustificata da un obiettivo di interesse generale, quale un’esigenza imperativa di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 67 e giurisprudenza citata).

51      Le motivazioni di bilancio che abbiano giustificato l’adozione di una misura derogatoria alle norme di diritto ordinario in materia di retribuzione dei giudici devono essere chiaramente espresse. Inoltre, fatte salve circostanze eccezionali debitamente giustificate, tali misure non devono riguardare specificamente i soli membri degli organi giurisdizionali nazionali e devono inserirsi in un quadro più generale, volto a far sì che un insieme più ampio di membri del pubblico impiego nazionale contribuisca allo sforzo di bilancio perseguito (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 49, del 7 febbraio 2019, Escribano Vindel, C‑49/18, EU:C:2019:106, punto 67, nonché del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 69).

52      Pertanto, quando uno Stato membro adotta misure restrittive di bilancio che colpiscono i suoi funzionari e i suoi agenti pubblici esso può, in una società caratterizzata dalla solidarietà, come sottolineato dall’articolo 2 TUE, decidere di applicare tali misure anche ai giudici nazionali (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 71).

53      Sotto un terzo aspetto, conformemente al principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, una misura derogatoria come quella di cui al punto 48 della presente sentenza deve essere tale da garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, limitarsi allo stretto necessario per conseguirlo e non essere sproporzionata rispetto a detto obiettivo, il che implica la ponderazione dell’importanza di quest’ultimo e della gravità dell’ingerenza nel principio di indipendenza dei giudici (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 72).

54      A tale titolo detta misura, pur apparendo idonea alla realizzazione dell’obiettivo di interesse generale di cui al punto 50 della presente sentenza, deve tuttavia rimanere eccezionale e temporanea, in quanto non deve applicarsi oltre il periodo necessario alla realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito, quale l’eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 73).

55      Inoltre, l’incidenza di detta misura sulla retribuzione dei giudici non deve essere sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 74).

56      Sotto un quarto aspetto, la salvaguardia dell’indipendenza dei giudici richiede che, nonostante l’applicazione nei loro confronti di una misura di restrizione di bilancio, e quand’anche una siffatta misura sia connessa all’esistenza di una grave crisi economica, sociale e finanziaria, il livello della retribuzione dei giudici sia sempre adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano, affinché essi restino al riparo da interventi o pressioni esterni idonei a mettere a repentaglio la loro indipendenza di giudizio e a influenzare le loro decisioni, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 75).

57      Sotto un quinto aspetto, una misura derogatoria come quella di cui al punto 48 della presente sentenza deve anche poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku et Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 76).

58      Sebbene, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE, non spetti alla Corte applicare le norme del diritto dell’Unione a una determinata fattispecie, essa può, al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, dare loro indicazioni tratte dal fascicolo del procedimento principale nonché dalle osservazioni scritte di cui dispone, idonee a consentire a tali giudici di statuire (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė, C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 77 e giurisprudenza citata).

59      Nel caso di specie, al giudice del rinvio spetterà confermare gli elementi successivi che emergono dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte.

60      In primo luogo, la misura nazionale che esclude la retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate da un giudice è stata introdotta dalle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022 per il periodo dal 2019 al 2022. Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che tali atti sono di natura legislativa e che la deroga che essi contengono è circoscritta all’anno cui si riferisce ciascuno di tali atti.

61      In secondo luogo, in forza del preambolo delle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022, l’adozione di detti atti è motivata dall’«esigenza imperativa di conformarsi all’obiettivo di un disavanzo inferiore al 3% del [PIL] fissato dal [trattato FUE]». Come rammentato al punto 50 della presente sentenza, l’esigenza imperativa di eliminazione di un disavanzo pubblico eccessivo, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 1, TFUE, costituisce un obiettivo di interesse generale. Ciò detto, occorrerà verificare se i posti non occupati siano o meno iscritti a bilancio, fermo restando che, in caso affermativo, ciò rimetterebbe in dubbio il perseguimento sistematico e coerente dell’obiettivo dichiarato.

62      Inoltre, in forza delle disposizioni delle OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022 che introducono la deroga al regime applicabile alle ore di lavoro straordinario, quali citate nel quadro giuridico della decisione di rinvio, queste ultime si applicano al «personale del settore di bilancio assegnato a funzioni esecutive o direttive». Di conseguenza, tali misure non riguardano specificatamente i giudici.

63      In terzo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità della misura di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, da un lato, che essa può rivelarsi tale da garantire la realizzazione dell’obiettivo volto a riassorbire i disavanzi pubblici e che essa può essere necessaria alla luce dell’obiettivo da raggiungere.

64      Dall’altro lato, per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, spetterà a tale giudice accertare che la misura di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una riduzione diretta della retribuzione dei giudici, verificando se le OUG n. 114/2018, 130/2021 e 168/2022 si limitino effettivamente a circoscrivere la natura della compensazione delle ore di lavoro straordinario effettuate alla concessione di tempo libero in misura corrispondente.

65      Orbene, visti i rischi rilevati dal giudice del rinvio, ai quali i giudici possono essere esposti a causa dello svolgimento di lavoro straordinario, spetterà allo stesso giudice verificare nei fatti se i giudici interessati non siano, in pratica, dissuasi, se non ostacolati, dal far valere tale tempo libero.

66      In ogni caso, nei limiti in cui tale giudice si interroga sull’adeguatezza della retribuzione percepita da HZ, dai punti 44 e 56 della presente sentenza emerge che, per quanto riguarda i giudici, spetterà ad esso valutare tale adeguatezza tenendo conto della situazione economica, sociale e finanziaria dello Stato membro interessato e confrontando la retribuzione media dei giudici con la retribuzione media in tale Stato.

67      Orbene, riferendosi al quadro di valutazione UE della giustizia per il 2024, la Commissione europea indica, nelle sue osservazioni scritte, che un giudice rumeno percepisce, a inizio carriera, uno stipendio medio pari a 2,9 volte lo stipendio lordo medio annuale in Romania, cosa che tuttavia spetterà al giudice del rinvio verificare.

68      Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa nazionale che, prevedendo soltanto la concessione di tempo libero compensativo per il tempo di lavoro dedicato da un giudice allo svolgimento di compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli ad esso incombenti in ragione del posto che occupa, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato al fine dello svolgimento di tali compiti aggiuntivi, purché tale giudice possa effettivamente far valere il tempo libero compensativo che ha maturato e purché tale normativa non abbia per effetto di pregiudicare l’adeguatezza della sua retribuzione rispetto all’importanza delle funzioni che esercita.

 Sulle spese

69      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e del punto 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata durante la riunione del Consiglio europeo tenutasi a Strasburgo, il 9 dicembre 1989,

deve essere interpretato nel senso che:

il principio di indipendenza dei giudici non osta a una normativa nazionale che, prevedendo soltanto la concessione di tempo libero compensativo per il tempo di lavoro dedicato da un giudice allo svolgimento di compiti riconducibili a un posto vacante presso il suo organo giurisdizionale, in aggiunta a quelli che gli incombono in ragione del posto che occupa, esclude qualsiasi compensazione finanziaria per il lavoro effettuato al fine dello svolgimento di tali compiti aggiuntivi, purché tale giudice possa effettivamente far valere il tempo libero compensativo che ha maturato e purché tale normativa non abbia per effetto di pregiudicare l’adeguatezza della sua retribuzione rispetto all’importanza delle funzioni che esercita.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.

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