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27 gennaio 2026

Tar 2026 - Il pronuncio in questione analizza in modo approfondito la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2026, che ha respinto la richiesta di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri di ottenere la rivalutazione monetaria di arretrati retributivi di circa 53.107,31 euro. Si esamineranno gli aspetti fattuali, le questioni giuridiche coinvolte, l’orientamento della giurisprudenza e le implicazioni pratiche per le amministrazioni pubbliche e i soggetti coinvolti.

 

 

Tar 2026 - Il pronuncio in questione analizza in modo approfondito la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2026, che ha respinto la richiesta di un appuntato dell’Arma dei Carabinieri di ottenere la rivalutazione monetaria di arretrati retributivi di circa 53.107,31 euro. Si esamineranno gli aspetti fattuali, le questioni giuridiche coinvolte, l’orientamento della giurisprudenza e le implicazioni pratiche per le amministrazioni pubbliche e i soggetti coinvolti.
 
L’appuntato, a seguito di una sanzione disciplinare che comportava la perdita del grado e conseguentemente una riduzione dello stipendio, aveva ottenuto in sede giudiziaria la reintegrazione nel grado e il pagamento delle somme percepite in più. Tuttavia, lamentava la mancata corresponsione di un importo supplementare di circa 53.107,31 euro, relativo alla rivalutazione monetaria sugli arretrati retributivi maturati nel periodo di sospensione e/o riduzione stipendiale.
 
Il procedimento nasce da un contenzioso tra il militare e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, culminato con una sentenza che aveva riconosciuto l’ingiustizia della sanzione e la condanna ad un pagamento complessivo di circa 132.760,32 euro. Tuttavia, il ricorrente riteneva che tale importo dovesse includere anche la rivalutazione monetaria degli arretrati, che egli indicava come non riconosciuta nella sentenza originaria.
 
L’appuntato, in via di autotutela e successivamente giudiziale, chiedeva l’ottemperanza della sentenza, con specifico riferimento alla condanna all’erogazione di tutti gli importi dovuti, inclusa la rivalutazione monetaria. La domanda si fondava sulla tesi che il riconoscimento di un credito retributivo comporta di diritto anche l’inclusione degli accessori di legge, quali interessi e rivalutazione.
 
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma si sono opposti, sostenendo che la sentenza non prevedeva né condanna né statuizione riguardo alla rivalutazione monetaria, né agli interessi. La posizione si basa sulla distinzione tra l’ambito dell’ottemperanza e la definizione del contenuto della sentenza stessa, evidenziando che, in assenza di una specifica statuizione, l’atto di esecuzione non può includere elementi non previsti dal giudice.
 
Aspetti Giuridici e Analisi
1. **Principio di Cosa Jusa e Limiti dell’Ottemperanza**
   La sentenza del TAR, come previsto dall’art. 112 c.p.a., ha natura di giudicato che definisce i diritti delle parti, ma non può essere interpretata o integrata dall’organo di ottemperanza al di fuori di quanto statuito. In assenza di un chiaro e specifico ordine di pagamento degli interessi e della rivalutazione, l’ente pubblico non può procedere a tali pagamenti.
 
2. **Interpretazione della Sentenza e Inclusione degli Accessori**
   La dottrina e la giurisprudenza concordano che la condanna in sentenza deve essere interpretata nel suo tenore letterale e nella sua ratio, senza presunzioni circa elementi non espressamente menzionati. La richiesta di includere la rivalutazione monetaria, che non era oggetto di specifica statuizione, si scontra con il principio dell’estensione dell’ottemperanza solo ai precetti chiari e definiti.
 
3. **Temi di Diritto: Rivalutazione, Interessi e Accessori**
   La rivalutazione monetaria sugli arretrati ha un fondamento normativo nel D.Lgs. 213/2000 e successive norme che prevedono il riconoscimento degli accessori di legge sui crediti retributivi accertati. Tuttavia, la sua applicazione richiede una specifica previsione giudiziale o normativa, non potendo essere dedotta implicitamente da una sentenza che non la menzioni.
 
4. **Implicazioni della Sentenza Passata in Giudicato**
   La sentenza definitiva, non impugnata, rappresenta un atto di accertamento dei diritti, ma non può essere rettificata o ampliata successivamente se non per via di una nuova domanda giudiziale. La richiesta di “interpretazione” o “integrazione” dell’originaria sentenza senza un nuovo processo viola i limiti del giudicato e rischia di creare un precedente problematico.
 
5. **Ruolo del Giudice dell’Ottemperanza**
   Il giudice dell’ottemperanza ha il compito di assicurare l’esecuzione della sentenza nel rispetto del suo contenuto, senza poter estendere i diritti riconosciuti o introdurre elementi nuovi. La sua funzione si limita a verificare la conformità dell’atto di pagamento alle previsioni giudiziali.
 
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza del TAR 2026 si inserisce in un orientamento consolidato secondo cui il riconoscimento di crediti retributivi in sede giudiziaria non comporta automaticamente l’inclusione di accessori come la rivalutazione monetaria, salvo specifica previsione giudiziale.
 
Per i soggetti pubblici, ciò significa che, in assenza di una condanna chiara e specifica, non si può procedere al pagamento di somme aggiuntive oltre a quelle già stabilite dalla sentenza. La questione evidenzia l’importanza di una formulazione accurata delle sentenze e delle domande giudiziarie, affinché siano chiaramente individuati tutti gli elementi accessori del credito.
 
Infine, questa vicenda sottolinea come il rispetto del principio di autonomia tra giudicato e ordini di pagamento sia fondamentale per garantire la certezza del diritto e l’efficacia dell’azione amministrativa, evitando interpretazioni estensive o indebite integrazioni dei provvedimenti giudiziari.




 

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