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16 gennaio 2026

La sentenza della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2025, n. 32952, si inserisce in un più ampio contesto di giurisprudenza riguardante la legittimità del recesso datoriale per condotte penalmente rilevanti poste in essere dal lavoratore. La pronuncia si occupa specificamente della condanna per il reato di stalking nei confronti della moglie e della sua incidenza sulla legittimità del recesso del datore di lavoro.

 

 


La sentenza della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2025, n. 32952, si inserisce in un più ampio contesto di giurisprudenza riguardante la legittimità del recesso datoriale per condotte penalmente rilevanti poste in essere dal lavoratore. La pronuncia si occupa specificamente della condanna per il reato di stalking nei confronti della moglie e della sua incidenza sulla legittimità del recesso del datore di lavoro.

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**2. La fattispecie e il principio di diritto affermato**

La Corte ha affermato che **la condanna penale per stalking nei confronti di un coniuge può costituire, ai fini della giusta causa di recesso, un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario e dei doveri di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro**.

In particolare, la Cassazione ha sottolineato che:

- La condanna per reato di stalking, che implica comportamenti minacciosi, persecutori e vessatori, può integrare una violazione grave dei doveri contrattuali e morali del lavoratore.
- Tale condotta, in quanto idonea a ledere il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente, può giustificare il recesso unilaterale ex art. 2119 c.c.

**3. La natura della giusta causa di recesso**

Il recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., è ammesso quando il comportamento del lavoratore costituisce una violazione grave e irreparabile degli obblighi contrattuali o una condotta talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, la condanna penale per stalking rappresenta:

- Un comportamento gravemente lesivo della fiducia reciproca.
- La dimostrazione di una condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, soprattutto se il lavoratore svolge mansioni che comportano relazioni interpersonali o pubbliche.

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**4. Impatto sul rapporto di lavoro**

La sentenza chiarisce che:

- La condanna penale, anche se definitiva, può costituire elemento di valutazione per il datore di lavoro circa la legittimità del recesso.
- La gravità della condotta e le sue implicazioni sul contesto lavorativo devono essere attentamente valutate.

Inoltre, la Cassazione ha precisato che:

- La condanna per stalking, in presenza di prove inconfutabili, può legittimare il datore di lavoro a procedere con il recesso senza preavviso, qualora la condotta sia tale da compromettere il rapporto di fiducia.

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**5. Implicazioni pratiche e consigli**

Per i datori di lavoro:

- È fondamentale intervenire tempestivamente in presenza di condotte penalmente rilevanti che possano ledere il rapporto di lavoro.
- La condanna penale rappresenta un elemento di forte valenza, ma deve essere contestualmente valutata insieme ad altri eventuali comportamenti.

Per i lavoratori:

- È opportuno mantenere comportamenti conformi alle norme di legge e alle obbligazioni contrattuali, anche in ambito extralavorativo, per evitare conseguenze sulla posizione lavorativa.

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**6. Conclusioni**

La pronuncia della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2025, n. 32952, afferma con chiarezza che:

> **La condanna per stalking nei confronti della moglie può costituire una giusta causa di recesso del datore di lavoro, in quanto comporta una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede e mina la fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro.**

Questo principio conferma la rilevanza delle condotte penali come elemento che può giustificare, in presenza di specifiche circostanze, il recesso immediato del datore di lavoro, ponendo attenzione alla tutela dell’ordine, della moralità e della correttezza nei rapporti lavorativi.

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**Note finali**

Si consiglia sempre di valutare caso per caso, considerando anche eventuali accordi collettivi o clausole contrattuali specifiche, e di procedere con adeguata motivazione e documentazione per evitare possibili contestazioni o impugnative del recesso.

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**Fonti**

- Cassazione civile, sentenza n. 32952 del 17 dicembre 2025
- Codice civile, art. 2119
- Codice penale, reato di stalking (art. 612-bis c.p.)
 

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