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18 gennaio 2026

Decisione della Cassazione n. 1642 del 2026 relativa al DASPO riguarda un aspetto fondamentale della disciplina delle misure di prevenzione e di divieto di accesso agli impianti sportivi, in particolare in presenza di recidiva.

 

 

Decisione della Cassazione n. 1642 del 2026 relativa al DASPO riguarda un aspetto fondamentale della disciplina delle misure di prevenzione e di divieto di accesso agli impianti sportivi, in particolare in presenza di recidiva.

**Contesto normativo e giurisprudenziale**

Il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) rappresenta una misura di prevenzione speciale prevista dall’ordinamento italiano, volta a prevenire comportamenti violenti o comunque pericolosi durante eventi sportivi. La disciplina si basa principalmente sulle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e successive integrazioni.

La Cassazione, con la sentenza n. 1642/2026, ha affrontato il tema della recidiva e della motivazione richiesta dal giudice in sede di convalida del DASPO, in particolare in relazione alla pericolosità concreta e attuale del soggetto che ha già trasgredito in precedenza.

**Punti salienti della decisione e implicazioni**

1. **Recidiva e condotta nel triennio successivo**

   La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di recidiva, il giudice della convalida non è obbligato a motivare sul grado di pericolosità concreta e attuale del soggetto nel vietare l’ingresso agli impianti sportivi o nel imporre l’obbligo di presentarsi alla polizia. Questo perché, in presenza di recidiva, la mera trasgressione reiterata costituisce di per sé elemento sufficiente a giustificare il provvedimento, soprattutto se la condotta si è verificata nel triennio successivo alla precedente violazione.

2. **Significato della recidiva**

   La recidiva assume, nel contesto di misure di prevenzione, un valore preminente. La ripetizione delle condotte vietate dimostra una tendenza del soggetto a trasgredire le norme e, di conseguenza, aumenta la probabilità di comportamenti pericolosi durante gli eventi sportivi.

3. **Motivazione del provvedimento**

   La motivazione richiesta dal giudice si concentra sulla valutazione della pericolosità concreta e attuale del soggetto, ma la Cassazione stabilisce che questa non è necessaria in presenza di recidiva nel triennio. La normativa e la giurisprudenza riconoscono che la recidiva rende sufficiente la semplice constatazione della trasgressione reiterata per adottare il DASPO.

4. **Implicazioni pratiche**

   Questo principio semplifica e rafforza la possibilità di adottare misure di prevenzione nei confronti di soggetti recidivi senza dover necessariamente approfondire una valutazione di pericolosità specifica e attuale, purché la condotta si sia verificata entro il triennio.

**Conclusioni**

La sentenza n. 1642/2026 della Cassazione chiarisce che, in presenza di recidiva nel triennio, il giudice della convalida del DASPO può adottare il provvedimento senza dover motivare sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto. Ciò rafforza la tutela della pubblica sicurezza e l’efficacia delle misure di prevenzione, riconoscendo alla recidiva un ruolo centrale nel procedimento di emissione del DASPO.

**Note operative**

- La normativa vigente (art. 6 del TULPS e successive modifiche) consente l’adozione di misure quali il DASPO in presenza di recidiva.
- La giurisprudenza consolidata (inclusa la recente Cassazione n. 1642/2026) conferma che la recidiva può prescindere dalla motivazione sulla pericolosità attuale, semplificando il procedimento.

**Riassunto**

In conclusione, la Cassazione n. 1642/2026 ha affermato che, nel caso di recidiva nel triennio, il giudice può imporre il DASPO senza dover motivare sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto, riconoscendo alla recidiva un ruolo di particolare rilievo nell’adozione di tali misure di prevenzione.
 

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