Decisione della Cassazione n. 1642 del 2026 relativa al DASPO riguarda un aspetto fondamentale della disciplina delle misure di prevenzione e di divieto di accesso agli impianti sportivi, in particolare in presenza di recidiva.
**Contesto normativo e giurisprudenziale**
Il DASPO (Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive) rappresenta una misura di prevenzione speciale prevista dall’ordinamento italiano, volta a prevenire comportamenti violenti o comunque pericolosi durante eventi sportivi. La disciplina si basa principalmente sulle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e successive integrazioni.
La Cassazione, con la sentenza n. 1642/2026, ha affrontato il tema della recidiva e della motivazione richiesta dal giudice in sede di convalida del DASPO, in particolare in relazione alla pericolosità concreta e attuale del soggetto che ha già trasgredito in precedenza.
**Punti salienti della decisione e implicazioni**
1. **Recidiva e condotta nel triennio successivo**
La Suprema Corte ha precisato che, nel caso di recidiva, il giudice della convalida non è obbligato a motivare sul grado di pericolosità concreta e attuale del soggetto nel vietare l’ingresso agli impianti sportivi o nel imporre l’obbligo di presentarsi alla polizia. Questo perché, in presenza di recidiva, la mera trasgressione reiterata costituisce di per sé elemento sufficiente a giustificare il provvedimento, soprattutto se la condotta si è verificata nel triennio successivo alla precedente violazione.
2. **Significato della recidiva**
La recidiva assume, nel contesto di misure di prevenzione, un valore preminente. La ripetizione delle condotte vietate dimostra una tendenza del soggetto a trasgredire le norme e, di conseguenza, aumenta la probabilità di comportamenti pericolosi durante gli eventi sportivi.
3. **Motivazione del provvedimento**
La motivazione richiesta dal giudice si concentra sulla valutazione della pericolosità concreta e attuale del soggetto, ma la Cassazione stabilisce che questa non è necessaria in presenza di recidiva nel triennio. La normativa e la giurisprudenza riconoscono che la recidiva rende sufficiente la semplice constatazione della trasgressione reiterata per adottare il DASPO.
4. **Implicazioni pratiche**
Questo principio semplifica e rafforza la possibilità di adottare misure di prevenzione nei confronti di soggetti recidivi senza dover necessariamente approfondire una valutazione di pericolosità specifica e attuale, purché la condotta si sia verificata entro il triennio.
**Conclusioni**
La sentenza n. 1642/2026 della Cassazione chiarisce che, in presenza di recidiva nel triennio, il giudice della convalida del DASPO può adottare il provvedimento senza dover motivare sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto. Ciò rafforza la tutela della pubblica sicurezza e l’efficacia delle misure di prevenzione, riconoscendo alla recidiva un ruolo centrale nel procedimento di emissione del DASPO.
**Note operative**
- La normativa vigente (art. 6 del TULPS e successive modifiche) consente l’adozione di misure quali il DASPO in presenza di recidiva.
- La giurisprudenza consolidata (inclusa la recente Cassazione n. 1642/2026) conferma che la recidiva può prescindere dalla motivazione sulla pericolosità attuale, semplificando il procedimento.
**Riassunto**
In conclusione, la Cassazione n. 1642/2026 ha affermato che, nel caso di recidiva nel triennio, il giudice può imporre il DASPO senza dover motivare sulla pericolosità concreta e attuale del soggetto, riconoscendo alla recidiva un ruolo di particolare rilievo nell’adozione di tali misure di prevenzione.
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