La pronuncia della Cassazione n. 1622 del 2026 affronta il tema del peculato e, in particolare, la rilevanza delle condotte di appropriazione di piccole quantità di beni pubblici da parte di un dipendente pubblico, in questo caso un ispettore della ASL.
**Analisi della fattispecie e della decisione:**
1. **Contesto e fatti di causa:**
L’ispettore della ASL aveva prelevato ripetutamente dall’auto di servizio piccole quantità di benzina. In totale, nel corso del tempo, l’appropriazione raggiungeva 1360 litri, equivalenti ad un valore di circa 1957 euro.
2. **Questioni giuridiche:**
Il punto centrale riguarda la qualificazione penale delle condotte di prelievo di benzina e la possibilità di riconoscere un’attenuante, nonché la corretta valutazione delle singole appropriazioni rispetto al danno complessivo.
3. **Principio affermato dalla Cassazione:**
La Corte ha stabilito che, nel caso di peculato, si può riconoscere l’attenuante nel comportamento di chi preleva piccole quantità di beni pubblici, anche se tali prelievi sono ripetuti nel tempo. Importante è, tuttavia, la valutazione delle singole condotte e non del danno complessivo arrecato all’amministrazione.
4. **Valutazione delle singole appropriazioni:**
Anche se l’ammontare totale raggiunge una certa soglia, la Cassazione ritiene che si debbano considerare le singole appropriazioni, ciascuna delle quali può essere valutata come un’appropriazione di modico valore. Di conseguenza, l’attenuante può essere riconosciuta sulla base della singola condotta, riducendo la gravità complessiva nel giudizio di condanna.
5. **Riconoscimento dell’attenuante:**
Nel caso specifico, la corte ha ritenuto che l’atteggiamento del dipendente, che prelevava piccole quantità di benzina volta per volta, costituisce un elemento che può portare al riconoscimento di un’attenuante, nonostante il totale considerevole di litro prelevata.
**Implicazioni pratiche e interpretative:**
- La sentenza sottolinea l’importanza di valutare le condotte di peculato con riguardo alle singole appropriazioni, e non solo al danno complessivo arrecato.
- La presenza di condotte ripetute di modico valore può portare al riconoscimento di attenuanti, influendo sulla pena finale.
- La decisione evidenzia come la quantificazione delle singole condotte possa essere determinante nel processo di valutazione giuridica, anche in presenza di un danno complessivo elevato.
**Riassunto in termini legali:**
La Cassazione n. 1622/2026 stabilisce che, nel reato di peculato, anche condotte di appropriamento di modico valore ripetute nel tempo devono essere valutate singolarmente. La presenza di più prelievi di piccole quantità di benzina può giustificare il riconoscimento di un’attenuante, nonostante il totale complessivo di circa 1360 litri, pari a circa 1957 euro. La rilevanza penale si concentra sulle singole condotte e non esclusivamente sul danno complessivo, favorendo una lettura più articolata e meno penalizzante per le condotte di modico valore ripetute nel tempo.
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