Corte dei Conti 2025 - La Procura contabile ha chiamato in giudizio XX, ex dipendente del Ministero dell’Interno, in qualità di agente di Polizia presso la Questura di Xx. La domanda principale riguarda il risarcimento di €xxxxxxxxxxxx, a titolo di danno patrimoniale e danno all’immagine, derivante dall’accesso abusivo ai sistemi informatici del Ministero. La condotta contestata si riferisce a un accesso illecito ai sistemi informatici, tipizzato dall’art. 615-ter co. 2 n. 1 e co. 3 c.p., nonché all’art. 140 TULPS.
Il procedimento si inserisce in un contesto di gravità, dato che l’evento illecito ha già portato a una condanna penale irrevocabile (sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Xx, 3 novembre 2015), che costituisce elemento probatorio fondamentale ai fini della responsabilità contabile.
- **Responsabilità contabile:** La responsabilità nei confronti della Corte dei Conti si fonda sulla violazione di doveri di servizio e sull’appropriazione o utilizzo illecito di risorse pubbliche o sistemi informativi. La norma di riferimento principale è l’art. 1 della legge 20 marzo 1865, che attribuisce alla Corte dei Conti il compito di vigilare sulla gestione delle finanze pubbliche, e più specificamente l’art. 2 e seguenti del D.Lgs. 174/2016 (normativa di riforma della responsabilità amministrativa e contabile).
- **Accesso abusivo ai sistemi informatici:** L’art. 615-ter c.p. punisce chiunque, abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico al fine di ottenere, alterare o distruggere dati o programmi. Le sue co. 2 e 3 prevedono aggravanti e sanzioni più severe in presenza di determinati presupposti, tra cui la condotta di un pubblico ufficiale nell’ambito delle sue funzioni.
- **Danno patrimoniale:** La quantificazione del danno patrimoniale si collega alla retribuzione indebitamente gravata sulla PA, quale risultato delle condotte illecite del convenuto.
- **Danno all’immagine:** La tutela dell’immagine della pubblica amministrazione si basa sul principio di buona reputazione e funzionalità pubblica, con riconoscimento giurisprudenziale che la lesione di tali valori può integrare un danno risarcibile.
- **Condotta illecita accertata:** La condanna penale irrevocabile del 3 novembre 2015 costituisce un elemento di prova decisivo, in quanto testimonia la sussistenza dell’illecito di accesso abusivo ai sistemi informatici. La condanna penale, inoltre, può avere effetti di efficacia preclusiva nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 20/1996, che riconosce la "res iudicata" come elemento probatorio.
- **Attuazione dell’accesso abusivo:** La documentazione probatoria allegata dall’accusa, inclusa l’ordinanza di applicazione della misura cautelare, conferma che il comportamento del convenuto si inserisce nell’ambito di atti puniti dall’art. 615-ter c.p. e dagli artt. 140 TULPS, in quanto si tratta di accesso non autorizzato in un sistema informatico della pubblica amministrazione.
- **Elemento soggettivo:** La condotta del convenuto, ex accertamenti penali, evidenzia dolo o almeno colpa grave, trattandosi di un ex pubblico ufficiale che ha agito in violazione dei doveri di fedeltà e lealtà istituzionale.
- **Danno patrimoniale:** La Procura contabile chiede €xxxxxxxxxxxx, basandosi sulla retribuzione lorda indebitamente gravata sulla PA a causa dell’illecito. La quantificazione si fonda su un calcolo di tipo patrimoniale, che considera l’indebito utilizzo di risorse pubbliche, in particolare la retribuzione lorda percepita dal dipendente durante il periodo di condotta illecita.
- **Danno all’immagine:** La richiesta include anche un risarcimento per danno all’immagine, che si configura come lesione della reputazione e della credibilità dell’Amministrazione, conseguente alla condotta illecita del convenuto.
- **Contestazioni del convenuto:** XX ha chiesto il rigetto della domanda di risarcimento, contestando sia la quantificazione del danno patrimoniale che quella del danno all’immagine, sostenendo che il danno effettivamente subito potrebbe essere inferiore o inesistente.
- **Richiesta di rito abbreviato:** Il convenuto ha chiesto di concludere il giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo un accordo economico di €xxxxxxxxxxxx, che rappresenta circa il 44% della richiesta originaria.
- **Contestazione sulla quantificazione:** La difesa di XX ha sostenuto che la quantificazione del danno patrimoniale e all’immagine non sia corretta o sufficientemente provata, e ha cercato di ridimensionare l’ammontare richiesto.
- **Prova della responsabilità:** La sentenza penale irrevocabile costituisce un elemento di prova forte, che supporta la fondatezza della domanda contabile. La condotta del convenuto risulta qualificata come illecito, e la responsabilità contabile si fonda sulla violazione di doveri di servizio e sulla condotta dolosa.
- **Accertamento del danno:** La quantificazione proposta si basa su elementi concreti e documentabili, anche se la difesa può contestare la corretta misura del danno patrimoniale e dell’effettivo pregiudizio all’immagine.
- **Possibili esiti:** La Corte dei Conti potrebbe condannare XX al pagamento di €xxxxxxxxxxxx, ritenendo corretta la ricostruzione e la quantificazione del danno, o, su richiesta del convenuto, ridurre l’ammontare sulla base di elementi di prova e di valutazioni di equità.
Il giudizio appare ben fondato sulla base delle risultanze penali e della documentazione probatoria. La responsabilità dell’ex dipendente appare consolidata per aver commesso accesso abusivo ai sistemi informatici pubblici, con conseguente danno patrimoniale quantificato e danno all’immagine. La difesa del convenuto ha tentato di ridimensionare l’ammontare richiesto, ma la presenza di una condanna penale irrevocabile e la documentazione allegata rafforzano la posizione della Procura contabile.
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