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17 gennaio 2026

Corte dei Conti 2025 - Il procedimento in esame riguarda un ricorso promosso dal signor XXXXXXXXXXXX, pensionato della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’Interno e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La controversia concerne la richiesta di riconoscimento di un incremento del trattamento pensionistico, nonché la condanna al pagamento di arretrati e interessi, in relazione a un presunto errato calcolo della pensione, in particolare riguardo all’applicazione dell’incremento del 1,25% sui ratei pensionistici a decorrere dal 1° febbraio 2020, data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

Corte dei Conti 2025 - Il procedimento in esame riguarda un ricorso promosso dal signor XXXXXXXXXXXX, pensionato della Polizia di Stato, contro il Ministero dell’Interno e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La controversia concerne la richiesta di riconoscimento di un incremento del trattamento pensionistico, nonché la condanna al pagamento di arretrati e interessi, in relazione a un presunto errato calcolo della pensione, in particolare riguardo all’applicazione dell’incremento del 1,25% sui ratei pensionistici a decorrere dal 1° febbraio 2020, data di cessazione del rapporto di lavoro.
 
Il quadro normativo di riferimento comprende, tra gli altri, la legge 539/1950 (legge sulla previdenza dei dipendenti pubblici), che disciplina il trattamento pensionistico e i relativi benefici economici, e le norme di diritto previdenziale e amministrativo che regolano la gestione delle pensioni pubbliche e le relative rivalutazioni.
  
Il ricorrente, arruolato nella Polizia di Stato nel 1988, si è posto in quiescenza per limiti di età il 1° febbraio 2020. Egli ha contestato un presunto errore nel calcolo della sua pensione, chiedendo il riconoscimento dell’incremento del 1,25% sui ratei pensionistici, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, e la corresponsione degli arretrati relativi alle differenze di trattamento maturate nel periodo successivo alla data di cessazione del servizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
 
Il motivo principale del ricorso è l’errata applicazione della legge in materia di rivalutazione e di incremento del trattamento pensionistico, in particolare riguardo all’interpretazione delle norme che prevedono l’applicazione di benefici economici supplementari ai pensionati con determinate infermità e condizioni di servizio.
 
 
La Corte, in composizione monocratica e con esito favorevole al ricorrente, ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni:
 
- **Accertamento del diritto**: La Corte ha riconosciuto che il ricorrente possiede diritto all’incremento del 1,25% sui ratei pensionistici a decorrere dal 1° febbraio 2020, in conformità alla normativa vigente e ai benefici riconosciuti dalla legge 539/1950, in relazione alla sua infermità classificata alla categoria 7ª.
 
- **Riconoscimento della corretta decorrenza**: La Corte ha evidenziato che l’incremento avrebbe dovuto essere applicato sin dalla data di cessazione del servizio, ossia dal 1° febbraio 2020, in linea con la normativa che prevede tale beneficio per i pensionati con le condizioni di cui sopra.
 
- **Calcolo degli arretrati e interessi**: La decisione include la condanna delle parti resistenti (Ministero e INPS) al pagamento delle differenze maturate nel periodo successivo alla cessazione, con l’applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, al fine di riparare il danno economico subito dal ricorrente.
 
- **Spese di giudizio**: La condanna delle parti resistenti al pagamento di 700 euro a titolo di spese di giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito del ricorrente.
  
- **Diritto all’incremento del 1,25%**: La Corte ha interpretato correttamente le norme che riconoscono tale incremento in favore dei pensionati con infermità classificata alla categoria 7ª, considerando che il diritto si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro e si retrodata alla data di cessazione stessa.
 
- **Decorrenza del beneficio**: La Corte ha affermato che la decorrenza dell’incremento deve coincidere con la data di cessazione del servizio, in assenza di disposizioni contrarie o di limitazioni temporali specifiche, e ha riconosciuto che nel caso di specie tale decorrenza era corretta e giustificata.
 
- **Calcolo degli arretrati**: La sentenza evidenzia l’obbligo della pubblica amministrazione di calcolare e corrispondere le differenze di trattamento economico maturate nel tempo, con l’applicazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, al fine di riparare il danno economico subito dal pensionato.
 
- **Responsabilità solidale**: La condanna solidale delle parti resistente indica che entrambe sono ritenute responsabili per l’adempimento della obbligazione di pagamento, sottolineando l’obbligo congiunto di soddisfare il credito riconosciuto.
 

 
La pronuncia della Corte rappresenta un riconoscimento importante del diritto del pensionato di ottenere il corretto trattamento economico previsto dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle infermità e alle condizioni di servizio che danno diritto a benefici aggiuntivi.
 
Dal punto di vista legale, la decisione si fonda su un’interpretazione corretta delle norme sulla rivalutazione e sui benefici ai pensionati con infermità, rafforzando il principio che la pubblica amministrazione deve garantire il rispetto dei diritti acquisiti e la corretta applicazione delle norme previdenziali.
 
Questa pronuncia potrebbe avere effetti a catena, in quanto potrebbe stimolare altri pensionati a richiedere il riconoscimento di analoghi benefici, e sottolinea l’importanza di un’attività di vigilanza e di controllo da parte della Corte dei Conti e delle altre autorità competenti.

 
In sintesi, la sentenza del xx  2025 si distingue per:
 
- L’accoglimento integrale del ricorso;
- Il riconoscimento del diritto del pensionato all’incremento del 1,25% a decorrere dalla cessazione del servizio;
- La condanna delle parti resistenti al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione;
- La condanna alle spese di giudizio in favore del ricorrente.
 
Tale pronuncia rappresenta un importante atto di tutela dei diritti dei pensionati pubblici e rafforza l’interpretazione corretta delle norme di diritto previdenziale e amministrativo applicabili.
 

 

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