La sentenza della Cassazione n. 31371/2025 si concentra sulla distinzione tra due procedimenti giudiziari distinti, anche quando condividono il fatto di mobbing come presupposto.
1. **Oggetto e natura dei due procedimenti**
- **Procedimento per mobbing e risarcimento del danno alla salute**: si tratta di un procedimento volto a ottenere un risarcimento per la lesione di un bene della vita costituito dalla salute, che può essere compromessa dall’azione mobbante. È un procedimento di natura risarcitoria, che si focalizza sulla tutela del bene della vita “salute” e si basa sulla configurazione del mobbing come illecito che produce danno alla salute psicofisica del lavoratore.
- **Procedimento di impugnazione del licenziamento e condanna**: è un procedimento volto a contestare la validità o illegittimità del licenziamento, con eventuale condanna del datore di lavoro al reintegro o al pagamento di somme, e riguarda un diverso bene della vita, cioè il rapporto di lavoro stesso. È un procedimento di impugnazione, che mira a tutelare il diritto di lavoro e la posizione professionale del lavoratore.
2. **Differenti beni della vita tutelati**
La Cassazione sottolinea che, anche se il mobbing può essere il presupposto fattuale comune, i due procedimenti tutelano beni giuridici distinti:
- Nel primo caso, il bene tutelato è la **salute** del lavoratore, che può essere leso dall’azione mobbante, e il risarcimento si fonda sulla lesione di questo diritto.
- Nel secondo caso, il bene tutelato è il **rapporto di lavoro**, e la condanna riguarda la validità del licenziamento o il suo carattere illegittimo.
3. **Implicazioni della distinzione**
La distinzione tra i due tipi di procedimento ha rilevanti implicazioni processuali e sostanziali:
- **Autonomia processuale**: il fatto di aver instaurato un procedimento per mobbing e danni alla salute non impedisce di procedere separatamente con l’impugnazione del licenziamento. Sono procedure ontologicamente differenti, ciascuna con le proprie caratteristiche e finalità.
- **Differenza di cause e finalità**: mentre il procedimento per mobbing mira al risarcimento del danno alla salute, quello di impugnazione del licenziamento mira a verificare la legittimità dell’atto di recesso.
4. **Presupposto comune e sua rilevanza**
La presenza di mobbing come presupposto comune non modifica questa distinzione fondamentale. La Cassazione evidenzia che, pur condividendo il fatto di mobbing, i due procedimenti perseguono obiettivi diversi e tutelano beni diversi, e questa differenza rimane valida anche se il mobbing costituisce il presupposto di entrambi.
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**In sintesi**, la sentenza ribadisce che:
- Il procedimento per mobbing e danni alla salute e quello di impugnazione del licenziamento sono **procedimenti distinti**, con finalità e beni tutelati diversi.
- La presenza di mobbing come elemento comune non fa venir meno questa differenziazione.
- La qualificazione come illecito mobbante non trasforma automaticamente il procedimento di impugnazione del licenziamento in un procedimento risarcitorio per danni alla salute, né viceversa.
La sentenza della Cassazione n. 31371/2025 chiarisce quindi che, nel diritto del lavoro italiano, i procedimenti giudiziari relativi al mobbing e alle sue conseguenze devono essere considerati distinti e autonomi, anche quando il mobbing sia il presupposto comune, perché tutelano beni della vita diversi: la **salute** e il **rapporto di lavoro**. Tale distinzione è fondamentale per la corretta impostazione delle azioni giudiziarie e per la definizione delle relative fattispecie di responsabilità e tutela.
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