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26 dicembre 2025

La sentenza della Cassazione n. 31367 del 2025 affronta una tematica centrale nel diritto del lavoro: la natura e la configurazione del mobbing e dello straining in ambienti lavorativi caratterizzati da un clima stressante, anche in assenza di comportamenti direttamente illegittimi.

 

 

La  sentenza della Cassazione n. 31367 del 2025 affronta una tematica centrale nel diritto del lavoro: la natura e la configurazione del mobbing e dello straining in ambienti lavorativi caratterizzati da un clima stressante, anche in assenza di comportamenti direttamente illegittimi.

**Sintesi della pronuncia:**
La Corte di Cassazione chiarisce che la particolare suscettibilità o sensibilità del lavoratore non costituisce di per sé una condizione sufficiente ad escludere l’esistenza di comportamenti di mobbing o di straining. La presenza di un ambiente di lavoro stressogeno, creato o tollerato dal datore di lavoro, può determinare un disagio psicologico al lavoratore, anche qualora i comportamenti posti in essere dal datore o dai colleghi non siano formalmente illegittimi.

**Elementi chiave evidenziati dalla sentenza:**

1. **Ambiente stressogeno come causa di disagio:**
   La sentenza sottolinea che non è necessario che il datore di lavoro abbia agito con comportamenti illeciti per configurare una condizione di danno psico-fisico al lavoratore. Basta che l’ambiente di lavoro sia tale da causare un clima altamente stressante e mortificante, il quale, di fatto, rende difficile o impossibile per il lavoratore svolgere serenamente i propri compiti.

2. **Responsabilità del datore di lavoro:**
   La Corte evidenzia che la responsabilità risponde non solo alle condotte direct e illegittime, ma anche alla gestione complessiva dell’ambiente di lavoro. Se il datore consente o tollera un clima che induce disagio, può essere ritenuto responsabile di danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., in relazione all’obbligo di tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

3. **Volontà di emarginazione non necessaria:**
   È importante notare che il diritto al risarcimento non si fonda sulla volontà di emarginare o discriminare il lavoratore. La Corte chiarisce che anche in assenza di una volontà specifica di emarginazione, il clima mortificante e il comportamento tollerato dal datore di lavoro possono determinare una condizione di danno risarcibile.

4. **Distinzione tra suscettibilità e ambiente lesivo:**
   La sentenza respinge l’idea che la suscettibilità del soggetto possa escludere la configurabilità di mobbing o straining. La sensibilità individuale, per quanto elevata, non può essere invocata per giustificare un ambiente di lavoro che, di fatto, è dannoso.

**Implicazioni pratiche:**
- La sentenza invita i datori di lavoro a vigilare non solo sulle condotte illegittime, ma anche sulla gestione complessiva dell’ambiente lavorativo.
- La presenza di un clima stressante può costituire materia di tutela risarcitoria, anche senza comportamenti specificamente illeciti.
- La tutela si estende ai lavoratori particolarmente sensibili, riconoscendo che la sofferenza psico-fisica può derivare da condizioni ambientali e non solo da comportamenti volontariamente persecutori.

**Conclusioni:**
La pronuncia della Cassazione n. 31367/2025 rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento della tutela del lavoratore in ambienti di lavoro non ideali, sottolineando che il danno può derivare da un insieme di fattori ambientali e organizzativi, senza che sia necessario dimostrare comportamenti illegittimi o volontà di emarginazione. La responsabilità del datore di lavoro si estende quindi alla creazione e al mantenimento di un clima lavorativo sano, tutela fondamentale per la salute psicofisica del lavoratore. 

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