L’art. 39 T.U.L.P.S. consente all’Autorità di adottare provvedimenti restrittivi o interdettivi in presenza di elementi che inducano a ritenere che il soggetto possa utilizzare le armi in modo illecito o per fini diversi da quelli previsti dalla legge, in particolare per motivi di pubblica sicurezza.
**2. Fatti di causa e titolarità del provvedimento**
Il Sig. -OMISSIS-, all’epoca Sostituto Commissario di Polizia, è stato destinatario di un decreto del Prefetto, che si basa su fatti di rilievo penale e amministrativo:
- Contestazione di episodi di corruzione relativi al rilascio di licenze di porto d’armi, avvenuti tra xx e xx, a soggetti vicini a un clan camorristico.
Tale contestazione penale ha portato l’Amministrazione a ritenere che l’interessato, a causa dei suoi comportamenti, non possedesse più i requisiti di affidabilità necessari per detenere armi, in quanto costituisce un potenziale pericolo di abuso.
**3. Motivazioni del provvedimento**
Il Prefetto ha adottato il divieto di detenzione di armi e munizioni, ritenendo:
- Che i fatti penali, in specie le imputazioni di corruzione e di coinvolgimento con soggetti vicini a un clan camorristico, costituiscano elementi di gravità tali da ledere il requisito di affidabilità soggettiva richiesto dalla normativa vigente per il porto e la detenzione di armi.
- Che la presenza di tali elementi comporta un concreto rischio di abuso o uso illecito delle armi detenute dal soggetto, con potenziali conseguenze sulla pubblica sicurezza.
Il provvedimento si fonda, quindi, su un principio di precauzione, volto a prevenire rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, in linea con la ratio dell’art. 39 T.U.L.P.S.
**4. Coerenza con la normativa vigente**
L’art. 39 T.U.L.P.S. prevede che il Prefetto possa adottare provvedimenti di divieto di detenzione di armi anche in assenza di un procedimento penale definitivo, qualora emergano elementi di rischio derivanti da fatti di rilievo penale o amministrativo.
Inoltre, la normativa sulla polizia amministrativa prevede che la revoca o il divieto di detenzione di armi siano adottati quando sussistono motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, anche sulla base di elementi istruttori di carattere investigativo o penale.
**5. La revoca della licenza di porto d’armi**
Il provvedimento del 27 ottobre 2017 del Questore di Xxxx, che ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, si inserisce nel quadro delle misure di carattere cautelare e amministrativo adottate in relazione alle medesime condotte.
La revoca della licenza costituisce una misura più incisiva, che implica la perdita del diritto al porto e alla detenzione di armi, conseguente alle risultanze investigative e alle attività di controllo.
**6. Aspetti procedurali e giuridici**
- **Procedura di adozione**: Il provvedimento prefettizio deve essere adottato previa comunicazione all’interessato e, ove previsto, con possibilità di presentare osservazioni o memorie, secondo le regole di procedimento amministrativo.
- **Motivazione**: La motivazione deve essere adeguata, specifica e congrua, illustrando le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il divieto.
- **Durata e revisione**: Il divieto di detenzione di armi può essere temporaneo o permanente, e soggetto a revisione o revoca qualora si verifichino elementi di modifica delle condizioni di affidabilità o di rischio.
**7. Valutazione complessiva**
Il provvedimento adottato dal Prefetto appare in linea con la normativa di settore e con i principi di proporzionalità e tutela della sicurezza pubblica. La contestazione di reati di corruzione e il coinvolgimento con soggetti vicini a un clan camorristico costituiscono elementi di grave rischio per l’ordine pubblico, giustificando l’adozione di misure restrittive sulla detenzione di armi.
Tuttavia, è importante che l’interessato abbia avuto modo di esercitare il diritto di difesa e di presentare eventuali elementi a suo favore, nonché che il provvedimento sia adeguatamente motivato e motivato in modo specifico rispetto alle circostanze concrete del caso.
**8. Conclusione**
In conclusione, il provvedimento del Prefetto di Xxxx, fondato sull’art. 39 T.U.L.P.S., si basa su fatti di rilievo penale e amministrativo che attestano una condizione di grave rischio per la pubblica sicurezza derivante dai comportamenti del Sig. -OMISSIS-. La misura adottata è coerente con la normativa vigente e con i principi di prevenzione, proporzionalità e tutela dell’ordine pubblico.
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