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09 dicembre 2025

Consiglio di Stato 2025 – Le norme richiamate delineano il quadro giuridico che disciplina l’orario di servizio, il riposo settimanale e i congedi ordinari del personale della Polizia di Stato, nonché le modalità di monetizzazione in caso di mancato godimento di tali riposi e congedi. La complessità delle disposizioni deriva dal fatto che, pur riconoscendo diritti inalienabili ai dipendenti, sono previste eccezioni e modalità di monetizzazione legate alle esigenze di servizio.

 

 

Consiglio di Stato 2025 – Le norme richiamate delineano il quadro giuridico che disciplina l’orario di servizio, il riposo settimanale e i congedi ordinari del personale della Polizia di Stato, nonché le modalità di monetizzazione in caso di mancato godimento di tali riposi e congedi. La complessità delle disposizioni deriva dal fatto che, pur riconoscendo diritti inalienabili ai dipendenti, sono previste eccezioni e modalità di monetizzazione legate alle esigenze di servizio.

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**2. L’art. 63 della legge n. 121/1981 e il limite orario di servizio**

- **Normativa di riferimento:** L’art. 63 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 57 del d.P.R. n. 782/1985, disciplina l’orario di servizio degli appartenenti alla Polizia di Stato, stabilendo un limite massimo di lavoro settimanale (comma 1).

- **Caratteristiche principali:**

- Oltre il limite orario settimanale, il servizio si considera straordinario (comma 3), con la conseguente corresponsione di una retribuzione maggiorata.

- La norma riconosce quindi un limite massimo di orario di servizio, oltre il quale si configura una prestazione di lavoro straordinario, soggetta a specifica retribuzione.

- **Implicazioni:** La norma tutela sia il diritto del dipendente al riposo e alla limitazione delle ore di lavoro, sia l’interesse dell’amministrazione a garantire il funzionamento continuo e la copertura di servizi necessari.

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**3. Il diritto al riposo settimanale e le sue modalità di recupero**

- **Disposizione dell’art. 63, comma 5:**

- Garantisce il diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può essere recuperato entro le quattro settimane successive qualora, per esigenze di servizio, non possa essere fruito nell’arco della settimana di riferimento.

- Questo principio mira a bilanciare le esigenze di servizio con il diritto al riposo del personale, riconoscendo che in alcune situazioni operative il riposo può essere posticipato.

- **Valutazione giuridica:**

- La norma tutela i diritti fondamentali dei lavoratori, ma allo stesso tempo riconosce la necessità di flessibilità per motivi di ordine pubblico e di servizio.

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**4. Disposizioni sul congedo ordinario e la sua monetizzazione**

- **Normativa di riferimento:**

- **Art. 14 del d.P.R. n. 395/1995**:

- **Comma 1:** Riconosce al personale il diritto annuale a un periodo di congedo ordinario retribuito.

- **Comma 7:** Stabilisce che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, rafforzando l’idea che il riposo è un diritto fondamentale del lavoratore, non una mera facoltà di rinuncia.

- **Comma 14:** Introduce un temperamento, prevedendo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo non sia stato fruito per esigenze di servizio documentate, si possa procedere al pagamento so sostitutivo.

- **Impatti pratici:**

- La norma tutela il diritto al riposo, ma consente in via eccezionale, in caso di cessazione o di particolari esigenze di servizio, la monetizzazione del congedo non fruito, garantendo un compenso equivalente.

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**5. La disciplina del congedo nel d.P.R. n. 254/1999**

- **Normativa di riferimento:**

- L’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 amplia le ipotesi di monetizzazione del congedo ordinario rispetto a quelle previste dall’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995.

- **Principali novità:**

- La disposizione riconosce la possibilità di monetizzare il congedo ordinario anche nei casi di decesso, cessazione dal servizio, infermità o dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

- **Implicazioni:**

- Questa norma rafforza il principio secondo cui, in presenza di specifiche circostanze, il diritto al riposo può essere soddisfatto mediante corresponsione economica, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le condizioni del rapporto di lavoro.

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**6. Considerazioni giuridiche e interpretative**

- **Diritti irrinunciabili e loro monetizzazione:**

- La norma del d.P.R. n. 395/1995 (art. 14, comma 7) sottolinea che il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile, garantendo una tutela del lavoratore contro eventuali tentativi di rinuncia o di deprivazione del diritto al riposo.

- Tuttavia, il comma 14 introduce una clausola di flessibilità, consentendo la monetizzazione in caso di cessazione del rapporto o esigenze di servizio documentate.

- **Equilibrio tra esigenze di servizio e diritti dei lavoratori:**

- La normativa si propone di trovare un equilibrio tra il diritto al riposo e le esigenze operative delle Forze di Polizia, riconoscendo che in alcune situazioni l’effettivo godimento dei congedi può essere impedito e che in tali casi la monetizzazione rappresenta una soluzione equipollente.

- **Compatibilità con i principi costituzionali e sovranazionali:**

- La tutela del riposo e dei diritti irrinunciabili si conforma ai principi costituzionali di tutela della salute e del benessere dei lavoratori (art. 32 Cost.), nonché alle norme internazionali e comunitarie che riconoscono il diritto al riposo e alla limitazione dell’orario di lavoro.

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**7. Conclusioni**

Le norme analizzate evidenziano un sistema articolato di tutela dei diritti del personale della Polizia di Stato, con una previsione chiara del limite massimo di orario di servizio, del diritto al riposo settimanale e delle condizioni per la monetizzazione di congedi e riposi non fruiti. La legislazione mira a garantire il rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore, pur riconoscendo le esigenze di servizio che possono richiedere flessibilità e misure eccezionali.

**In sintesi:**

- L’art. 63 della legge n. 121/1981 disciplina l’orario di servizio e la retribuzione dello straordinario oltre il limite settimanale.

- Il diritto al riposo settimanale può essere recuperato entro quattro settimane.

- Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile, ma può essere monetizzato alla cessazione del rapporto o per altre esigenze di servizio documentate, come previsto dagli artt. 14 del d.P.R. n. 395/1995 e 18 del d.P.R. n. 254/1999.


 

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