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09 dicembre 2025

Cassazione 2025 – L’articolo 186 del Codice della Strada disciplina il controllo dell’etilometro e prevede, tra l’altro, obblighi e sanzioni per chi si rifiuta di sottoporsi al test di accertamento dell’uso di sostanze alcolemiche. In particolare, l’articolo 186, comma 4, stabilisce che il conducente che si rifiuta di sottoporsi al test è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sospensione della patente di guida, con effetti equiparati al rifiuto di sottoporsi al test stesso.

 

 

Cassazione 2025 – L’articolo 186 del Codice della Strada disciplina il controllo dell’etilometro e prevede, tra l’altro, obblighi e sanzioni per chi si rifiuta di sottoporsi al test di accertamento dell’uso di sostanze alcolemiche. In particolare, l’articolo 186, comma 4, stabilisce che il conducente che si rifiuta di sottoporsi al test è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sospensione della patente di guida, con effetti equiparati al rifiuto di sottoporsi al test stesso.

2. **La condotta di chi finge di non poter insufflare**

Nel caso in esame, la Cassazione ha analizzato la condotta di un soggetto che, pur essendo sottoposto a controllo, ha simulato l’impossibilità di insufflare nell’apparecchio per motivi vari, ad esempio presunti problemi di salute, timore o altre scuse. La Corte ha chiarito che tale comportamento, seppur formalmente diverso dal rifiuto esplicito, deve essere equiparato ad un rifiuto vero e proprio ai fini delle sanzioni.

3. **Principio di equivalenza tra comportamento e rifiuto**

La Suprema Corte ha affermato che il comportamento di chi finge di non poter insufflare, o addirittura si rifiuta di farlo, costituisce un comportamento ostativo che impedisce l’effettuazione del test. Poiché l’obiettivo della norma è garantire l’accertamento certo dello stato di ebbrezza, qualsiasi condotta che impedisca o ostacoli l’esecuzione del test deve essere interpretata come rifiuto, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso.

4. **Implicazioni sanzionatorie**

In conclusione, la Cassazione ha stabilito che il comportamento di chi finge di non poter insufflare, ovvero di chi si rifiuta di sottoporsi al test, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 186, comma 4, del Codice della Strada. Questo significa che, anche in assenza di un rifiuto esplicito, il comportamento che impedisce l’accertamento può essere qualificato come rifiuto e sanzionato di conseguenza.

5. **Implicazioni pratiche**

La sentenza sottolinea l’importanza di considerare come comportamento ostativo anche le condotte che, seppur non espressamente dichiarate come rifiuto, risultano funzionalmente equivalenti nel pregiudicare l’attività di accertamento. Di conseguenza, le forze di polizia devono valutare attentamente tali comportamenti e reagire di conseguenza, applicando le sanzioni previste per il rifiuto.

**Conclusione:**

La sentenza della Cassazione n. xxxx ribadisce che qualsiasi comportamento volto a impedire l’effettuazione del test di alcol, anche se simulato o mascherato, deve essere considerato come rifiuto ai fini delle sanzioni, rafforzando il principio che l’obiettivo della norma è garantire la certezza dell’accertamento sull’uso di sostanze alcoliche alla guida.



 

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