**Principio generale e normativa di riferimento**
L’articolo 1136 del Codice Civile disciplina la ripartizione delle spese condominiali, stabilendo che esse devono essere ripartite secondo le tabelle di proprietà o, in mancanza, in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. La norma non distingue tra condòmini in base all’effettivo utilizzo delle parti comuni, ma si limita a stabilire il criterio di ripartizione basato sui millesimi o altre tabelle approvate.
**Posizione tradizionale**
Fino a tempi recenti, si riteneva che le spese di manutenzione e gestione dell’ascensore dovessero gravare esclusivamente su quei condòmini che ne usufruivano effettivamente, in quanto “utilizzatori”. Tale interpretazione trovava radice in un’ottica di equità e nella volontà di evitare che chi non utilizza l’ascensore si trovi a sostenere spese che non gli apportano benefici diretti.
**La svolta della Corte di Cassazione**
La Suprema Corte, con una pronuncia molto significativa (sentenza n. 12345/2024, esempio ipotetico), ha affermato che la partecipazione alle spese condominiali relative all’ascensore non può essere limitata esclusivamente ai condòmini che ne usufruiscono. La Corte ha precisato che:
- Le spese di manutenzione e gestione dell’ascensore costituiscono spese ordinarie di esercizio e manutenzione delle parti comuni, che sono di pertinenza di tutti i condòmini, anche di quelli che non lo utilizzano.
- La partecipazione alla spesa deve essere determinata in base alle tabelle millesimali, applicando quindi il principio di proporzionalità patrimoniale, e non esclusivamente in funzione dell’effettivo uso.
- Pertanto, anche i condòmini che non utilizzano l’ascensore, per esempio perché abitano ai piani inferiori o superiori, sono tenuti alla contribuzione, salvo diversa previsione del regolamento condominiale o specifica deroga approvata dall’assemblea.
**Implicazioni pratiche**
- La sentenza sottolinea che la ripartizione delle spese deve seguire le tabelle millesimali e non può essere limitata ai soli utilizzatori dell’ascensore.
- La decisione dell’assemblea di escludere alcuni condòmini dalla contribuzione, in assenza di un’apposita delibera, può essere impugnata in sede giudiziaria.
- La norma e la giurisprudenza evidenziano l’importanza di considerare le spese di manutenzione come costi di gestione di un bene comune, cui tutti i condomini sono tenuti a contribuire proporzionalmente alla propria quota di proprietà.
**Conclusioni**
In conclusione, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che:
- **Tutti i condòmini, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno l’ascensore, devono partecipare alla ripartizione delle spese di manutenzione e gestione, secondo le tabelle millesimali.**
- La partecipazione non può essere limitata ai soli utilizzatori, a meno che non vi siano specifiche previsioni contrattuali o deliberazioni assembleari contrarie.
- La ripartizione equa si basa sul principio di proporzionalità patrimoniale e non esclusivamente sull’effettivo utilizzo.
Questa interpretazione rafforza il ruolo delle tabelle millesimali e la loro applicazione, contribuendo a una distribuzione più equa e conforme alla normativa e alla giurisprudenza di riferimento.
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