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**Fatti di causa e questioni principali**
Nel caso sottoposto alla Corte, l’imputato era stato sottoposto a controllo tramite etilometro, il quale non aveva rilevato alcun “soffio” o “respiro” durante il test. L’accusa contestava la guida in stato di ebbrezza, ma il difensore eccepiva che l’assenza di “soffio” invalidasse la prova e, di conseguenza, l’intero procedimento.
La Cassazione, nel pronunciarsi, ha ribadito che il mancato “soffio” all’interno dell’etilometro – ovvero l’assenza del tipico “soffio” di esalazione che permette di ottenere la misura – non può considerarsi, di per sé, elemento decisivo e assoluto per ritenere insussistente lo stato di ebbrezza.
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**Principi stabiliti dalla Cassazione**
1. **Il “soffio” come elemento di rilevazione tecnica, non determinante in modo esclusivo**
La Corte ha chiarito che l’assenza di “soffio” durante il test con etilometro non può automaticamente comportare l’archiviazione o l’esclusione di responsabilità, poiché la prova della guida in stato di ebbrezza può essere desunta da altri elementi, anche comportamentali, e da altri risultati delle analisi.
2. **La valenza probatoria di altri elementi**
La sentenza ribadisce che, in virtù del principio di presunzione di innocenza e della necessità di una prova rigorosa, la guida in stato di ebbrezza può essere comprovata anche attraverso comportamenti del conducente (come modalità di guida, comportamenti ambigui, testimoni, eventuali altri riscontri), oltre all’esito delle analisi strumentali.
3. **L’importanza delle risultanze complessive**
La Corte sottolinea che l’accertamento dello stato di ebbrezza deve essere basato su un quadro probatorio complessivo, e non su un singolo elemento, specie se di natura tecnica e variabile come il “soffio” durante il test etilometrico.
4. **Validità delle altre metodologie di accertamento**
La sentenza evidenzia inoltre che, anche nel caso in cui il test etilometrico non produca risultati positivi (per esempio, per assenza di “soffio”), possono essere comunque utilizzati altri strumenti e metodi di accertamento, come le analisi cliniche di laboratorio, i comportamenti del soggetto, e le testimonianze.
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**Implicazioni pratiche e giurisprudenziali**
- La sentenza rafforza il principio secondo cui l’assenza di uno specifico elemento tecnico (il “soffio”) non può essere considerata, di per sé, elemento determinante per la qualificazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
- Il giudice deve valutare l’intero contesto probatorio, e non limitarsi a singoli aspetti tecnici, rafforzando la necessità di un’interpretazione complessiva delle prove.
- La decisione si inserisce nel più ampio dibattito sulla affidabilità e sulla interpretazione delle prove di accertamento dello stato di ebbrezza, favorendo un approccio più flessibile e rispettoso dei diritti dell’imputato.
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**Conclusione**
In sintesi, la sentenza della Cassazione n. XXXXXX del 2025 stabilisce che il mancato “soffio” all’interno dell’etilometro non comporta automaticamente l’insussistenza dello stato di ebbrezza alla guida. Tale condizione può essere desunta anche da altri elementi, comportamentali e probatori, rafforzando il principio di valutazione complessiva delle prove nel processo penale.
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