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19 dicembre 2025

Cassazione 2025 - La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto di forte attenzione alle competenze tra INPS e INAIL in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali, in particolare per quanto concerne le fattispecie di infortunio in itinere, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento. La questione centrale riguarda la corretta individuazione degli enti preposti alla liquidazione di tali trattamenti e le relative modalità di determinazione delle prestazioni.

 

 

Cassazione 2025 - La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce in un contesto di forte attenzione alle competenze tra INPS e INAIL in materia di prestazioni assistenziali e previdenziali, in particolare per quanto concerne le fattispecie di infortunio in itinere, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento. La questione centrale riguarda la corretta individuazione degli enti preposti alla liquidazione di tali trattamenti e le relative modalità di determinazione delle prestazioni.

2. **Fatti di Causa e Questioni Giuridiche**

La controversia trae origine da un ricorso proposto da un soggetto beneficiario di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, che aveva contestato la ripartizione delle competenze tra INPS e INAIL, lamentando un’errata applicazione delle norme di settore e la sovrapposizione delle prestazioni. In particolare, si discuteva se l’infortunio in itinere, come evento lesivo, dovesse essere qualificato come infortunio sul lavoro, attribuibile all’INAIL, o come evento di origine comune, di competenza dell’INPS per la pensione di inabilità.

3. **Principi Giurisprudenziali e Normativi Rilevanti**

- **Distinzione tra prestazioni previdenziali e assistenziali**: L’INPS eroga pensioni di inabilità, indennità di accompagnamento e altre prestazioni assistenziali, che si basano su requisiti di invalidità e condizione personale, indipendentemente dalla causa dell’evenevento lesivo.

- **Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere**: L’art. 2 del D.Lgs. 38/2000 e successive interpretazioni chiariscono che l’infortunio in itinere costituisce infortunio sul lavoro, attribuendo la relativa competenza all’INAIL.

- **Principio di competenza esclusiva dell’INAIL per gli infortuni sul lavoro**: La giurisprudenza consolidata afferma che il danno derivante da infortunio in itinere è di competenza esclusiva dell’INAIL, che ha il ruolo di liquidare le prestazioni economiche connesse.

4. **Il Rapporto tra INPS e INAIL e la Questione della Incompatibilità delle Prestazioni**

La sentenza sottolinea che le prestazioni di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, erogate dall’INPS, non sono compatibili con le prestazioni di natura risarcitoria o indennitaria riconosciute dall’INAIL per gli infortuni sul lavoro. La sovrapposizione tra tali benefici può portare a indebite duplicazioni, motivo per cui la distinzione tra le competenze deve essere rigorosamente rispettata.

5. **Valutazione della Sentenza e Implicazioni**

La Corte, respingendo la maggior parte del ricorso, ha riconosciuto la correttezza dei criteri adottati dall’amministrazione resistente, ma ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali. Ha quindi rinviato al Tribunale capitolino la determinazione delle spese, affinché questa sia conforme ai parametri ministeriali, sottolineando l’importanza di rispettare i principi di proporzionalità e corretta liquidazione dei compensi.

6. **Trend Giurisprudenziale e Linee Guida**

L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a delimitare con precisione i confini tra le varie prestazioni sociali e previdenziali, evitando sovrapposizioni che potrebbero portare a indebite duplicazioni di benefici. In tal modo, si tutela la sostenibilità del sistema previdenziale e si garantisce che le prestazioni siano erogate secondo i criteri di legge e di tariffa ministeriale.

7. **Aspetti Procedurali e Minimi Tariffari**

La sentenza ribadisce altresì l’importanza del rispetto delle tariffe minime previste per la liquidazione dei compensi professionali, al fine di garantire trasparenza e correttezza nella fase di definizione delle spese processuali e di consulenza tecnica.

**Conclusioni**

La pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce con autorevolezza che:

- La competenza per l’infortunio in itinere spetta all’INAIL, che liquida le relative prestazioni.

- La pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, erogate dall’INPS, sono prestazioni di natura diversa e non cumulabili con le indennità INAIL per gli infortuni sul lavoro.

- È fondamentale rispettare i limiti di competenza tra gli enti previdenziali e assicurativi per evitare indebiti cumuli di benefici.

- La corretta determinazione delle spese processuali e dei compensi professionali deve seguire i parametri ministeriali, garantendo trasparenza e conformità alle norme.

Questa sentenza contribuisce a delineare un quadro normativo più chiaro, rafforzando il principio di ripartizione delle competenze e la corretta gestione delle prestazioni assistenziali e previdenziali in materia di infortuni sul lavoro e in itinere.


 

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